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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 maggio 2024

Cassazione n. 01763/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1694-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (già [OSCURATO:PERSONA]), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -controricorrente - per la correzione dell'ordinanza n. 13213/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 14/05/2024 R.G.N. 1694/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.1694/2018 Cron.

Rep.

Ud.21/11/2024 [OSCURATO:PERSONA] - che il Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] e della Cooperazione Internazionale presentava istanza di correzione dell’errore materiale che assumeva contento nell’ordinanza n. 13213/2024 pubblicata il 14 maggio 2024 con cui, a definizione del giudizio di legittimità promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero predetto, che aveva resistito con controricorso, questa Corte si era pronunziata per il rigetto del ricorso proposto dalla Rizzi e la condanna della medesima al pagamento in favore del Ministero delle spese del giudizio di legittimità, dal momento che nel dispositivo della sentenza in questione le spese liquidate in favore del Ministero erano determinate con la seguente dicitura “euro 5.00,00 per compensi” quando evidentemente l’importo che si intendeva indicare corrispondeva ad “euro 5.000,00”.

CONSIDERATO - che il ricorso per correzione materiale è fondato e va accolto, non sussistendo dubbi che il dato numerico riportato nel dispositivo non è concretamente rappresentativo di alcuna somma mentre è evidente che, in base al valore indeterminabile della causa e al relativo scaglione delle tariffe forensi, il Collegio intendeva liquidare a titolo di compensi professionali l’importo di euro 5.000,00; - che va pertanto disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza n. 13213/2024 riconoscendo in favore del Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] e della Cooperazione Internazionale le spese del giudizio di legittimità nell’importo di euro 5.000,00; - che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (cfr. Cass. n. 12184/2020) P.Q.M.

La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 13213/2024 pubblicata il 14 maggio 2024 nel senso che ove nel dispositivo si legge “euro 5.00,00” debba leggersi ed intendersi “euro 5.000,00”, risultando il dispositivo riformulato nei termini seguenti “La Corte rigetta il ricorso condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito”.

Manda alla Cancelleria per l’annotazione e gli adem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1694-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (già [OSCURATO:PERSONA]), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -controricorrente - per la correzione dell'ordinanza n. 13213/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 14/05/2024 R.G.N. 1694/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.1694/2018 Cron. Rep. Ud.21/11/2024 [OSCURATO:PERSONA] - che il Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] e della Cooperazione Internazionale presentava istanza di correzione dell’errore materiale che assumeva contento nell’ordinanza n. 13213/2024 pubblicata il 14 maggio 2024 con cui, a definizione del giudizio di legittimità promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero predetto, che aveva resistito con controricorso, questa Corte si era pronunziata per il rigetto del ricorso proposto dalla Rizzi e la condanna della medesima al pagamento in favore del Ministero delle spese del giudizio di legittimità, dal momento che nel dispositivo della sentenza in questione le spese liquidate in favore del Ministero erano determinate con la seguente dicitura “euro 5.00,00 per compensi” quando evidentemente l’importo che si intendeva indicare corrispondeva ad “euro 5.000,00”. CONSIDERATO - che il ricorso per correzione materiale è fondato e va accolto, non sussistendo dubbi che il dato numerico riportato nel dispositivo non è concretamente rappresentativo di alcuna somma mentre è evidente che, in base al valore indeterminabile della causa e al relativo scaglione delle tariffe forensi, il Collegio intendeva liquidare a titolo di compensi professionali l’importo di euro 5.000,00; - che va pertanto disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza n. 13213/2024 riconoscendo in favore del Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] e della Cooperazione Internazionale le spese del giudizio di legittimità nell’importo di euro 5.000,00; - che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (cfr. Cass. n. 12184/2020) P.Q.M. La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 13213/2024 pubblicata il 14 maggio 2024 nel senso che ove nel dispositivo si legge “euro 5.00,00” debba leggersi ed intendersi “euro 5.000,00”, risultando il dispositivo riformulato nei termini seguenti “La Corte rigetta il ricorso condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito”. Manda alla Cancelleria per l’annotazione e gli adem
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