CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06159/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 del TRIBUNALE di NOLAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti la pena concordata tra le parti, in ordine ai reati di cui agli artt. 84 e 85 d. I.vo n. 141/2024 e 648 cod. pen., ritenuti in continuazione tra loro, deducendo, a sostegno del ricorso, il vizio di motivazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 545 bis cod. proc. pen. All'odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi che non rientrano tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza: per ormai consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102 - 01), ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie. Al patteggiamento, inoltre, come al concordato in appello, non si applica il disposto di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e modificato dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, trattandosi di norma applicabile, per ragioni di ordine testuale e sistematico, esclusivamente al giudizio ordinario (Sez. 5, n. 19626 del 04/02/2025, Sammarco, Rv. 288013 - 01; in motivazione, la Corte ha evidenziato che nel patteggiamento e nel concordato in appello la sostituzione della pena detentiva con una delle pene di cui all'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 può avvenire solo qualora sia stata oggetto dell'accordo). La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 6 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] PENALE1 6 FEBI 2