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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 dicembre 2023

Cassazione n. 01056/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul punto della determinazione della pena base e diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, alla luce del giudizio negativo giudizio sulla personalità dell'imputato, conclamato dalle concrete modalità dei fatti espressivi di "una personalità tracotante, non incline a rispettare le regole, nonostante le precedenti condanne", fatti estrinsecatisi nel "tentativo" di contatto fisico, oltre che minacce, nei confronti del medico al quale si era rivolto per prescrizioni sanitarie che non gli erano dovute; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere el.tore [OSCURATO:PERSONA] len

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul punto della determinazione della pena base e diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, alla luce del giudizio negativo giudizio sulla personalità dell'imputato, conclamato dalle concrete modalità dei fatti espressivi di "una personalità tracotante, non incline a rispettare le regole, nonostante le precedenti condanne", fatti estrinsecatisi nel "tentativo" di contatto fisico, oltre che minacce, nei confronti del medico al quale si era rivolto per prescrizioni sanitarie che non gli erano dovute; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere el.tore [OSCURATO:PERSONA] len
Sentenza Cassazione n. 01056/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris