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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20798/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] natQ.a TORINO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione, è inammissibile, perché fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (v., ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla doglianza proposta, avendo congruamente rilevato come gli elementi addotti dall'imputata a sostegno della propria alternativa versione dei fatti siano risultati privi di qualsivoglia credibilità, apparendo meramente finalizzati a conseguire benefici processuali e come, invece, sulla base delle ulteriori risultanze processuali, si sia dovuto ritenere pienamente integrato, tanto sotto al profilo materiale quanto a quello soggettivo, il reato alla stessa contestato (si veda pagina 4 della sentenza impugnata); considerato, inoltre, che è parimenti manifestamente infondata l'ulteriore censura contenuta nel medesimo motivo di ricorso, che denuncia l'illegittimità della motivazione impugnata nella parte in cui vengono richiamate per relationem le argomentazioni della sentenza di primo grado, saldandosi, le due sentenze di merito, in un unico complessivo corpo decisionale.

La motivazione di entrambe le pronunce si dispiega, infatti, secondo l'articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti (cfr. sul punto, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, è manifestamente infondato, posto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); che nella specie l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pagina 5 della sentenza impugnata, ove si rileva come la pena stabilita dal primo giudice, già attestata al minimo edittale, non fosse suscettibile, quindi, di riduzioni, in considerazione della gravità del fatto, per tipologia e numero deie beni oggetto di ricettazione, oltre che dei numerosissimi precedenti penali dell'imputata); ritenuto che parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce l'erronea applicazione della norma processuale e vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità, dovendo al riguardo osservarsi come l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve costituisca un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico, come nel caso di specie (v. p. 5 della sentenza impugnata ove si valorizzano, ai fini della valutazione della inidoneità della richiesta sostituzione della pena ad assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati, le modalità del fatto, la non minima gravità del medesimo, oltre che, infine, la sussistenza a carico dell'imputata di plurimi precedenti penali anche specifici e di numerose pendenze anche recenti per fatti analoghi a quelli per cui si procede); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] natQ.a TORINO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione, è inammissibile, perché fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (v., ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla doglianza proposta, avendo congruamente rilevato come gli elementi addotti dall'imputata a sostegno della propria alternativa versione dei fatti siano risultati privi di qualsivoglia credibilità, apparendo meramente finalizzati a conseguire benefici processuali e come, invece, sulla base delle ulteriori risultanze processuali, si sia dovuto ritenere pienamente integrato, tanto sotto al profilo materiale quanto a quello soggettivo, il reato alla stessa contestato (si veda pagina 4 della sentenza impugnata); considerato, inoltre, che è parimenti manifestamente infondata l'ulteriore censura contenuta nel medesimo motivo di ricorso, che denuncia l'illegittimità della motivazione impugnata nella parte in cui vengono richiamate per relationem le argomentazioni della sentenza di primo grado, saldandosi, le due sentenze di merito, in un unico complessivo corpo decisionale. La motivazione di entrambe le pronunce si dispiega, infatti, secondo l'articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti (cfr. sul punto, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, è manifestamente infondato, posto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); che nella specie l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pagina 5 della sentenza impugnata, ove si rileva come la pena stabilita dal primo giudice, già attestata al minimo edittale, non fosse suscettibile, quindi, di riduzioni, in considerazione della gravità del fatto, per tipologia e numero deie beni oggetto di ricettazione, oltre che dei numerosissimi precedenti penali dell'imputata); ritenuto che parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce l'erronea applicazione della norma processuale e vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità, dovendo al riguardo osservarsi come l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve costituisca un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico, come nel caso di specie (v. p. 5 della sentenza impugnata ove si valorizzano, ai fini della valutazione della inidoneità della richiesta sostituzione della pena ad assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati, le modalità del fatto, la non minima gravità del medesimo, oltre che, infine, la sussistenza a carico dell'imputata di plurimi precedenti penali anche specifici e di numerose pendenze anche recenti per fatti analoghi a quelli per cui si procede); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichi P.Q.M
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