CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 35426/2022
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ite - sul fatto che i contratti non sono stati ritenuti illegittimi o comunque tali da non intercettare la fattispecie del c.d. illecito eurounitario; i motivi criticano sotto vari profili l’ipotesi che si possa ritenere la stabilizzazione come esito satisfattivo dei diritti del lavoratore, a fronte dell’illegittima reiterazione, ma come detto non è questo quanto deciso dalla Corte di merito; anche il terzo motivo, insistendo sull’onere della prova rispetto al risarcimento del danno, trascura il fatto che in realtà la Corte territoriale ha escluso l’illiceità delle assunzioni per supplenze brevi ed ha ritenuto che due soli contratti fino al termine delle attività didattiche non potessero parimenti dirsi in sé illegittimi e comportare risarcimento, argomenti cui il motivo nulla replica; anche il motivo finale sulle spese si fonda sul presupposto che il diritto riconosciuto fosse stato sanato, quanto ad effetti lesivi, dalla sopravvenuta stabilizzazione, per desumerne l’ingiustizia della pronuncia di compensazione; infine, l’ipotesi di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia è parimenti calibrata al fine di far pronunciare la stessa sull’effettiva capacità sanante della stabilizzazione intesa come fatto estintivo del diritto al risarcimento del c.d. danno eurounitario, ma ciò esula da quanto deciso in sede di appello; 2. l’incoerenza tra la pronuncia e la proposta impugnazione rende quest’ultima inammissibile e le spese del grado vanno conseguentemente regolate secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del