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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 29328/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio; udito l'avv [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Foggia ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di arresto ed euro seimila di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 187, comma 1, C.d.S..

In ordine alla ricostruzione dei fatti, in data 26 aprile 2017, risultava che l'impu- tato, alla guida di una auto [OSCURATO:PERSONA], aveva impattato contro un motociclo, pro- vocando danni fisici al conducente [OSCURATO:PERSONA] trasportato a mezzo 118 all'ospedale Dimiccoli di Barletta. [OSCURATO:PERSONA], a seguito degli accertamenti sanitari, risultava positivo ai metaboliti di cocaina con valore superiore a 1000.0 ng/ml.

Secondo la Corte territoriale, pertanto, emergeva con evidenza la penale respon- sabilità dell'imputato, il quale, guidando in stato di alterazione psicofisica determinata dall'assunzione di stupefacenti, aveva provocato un incidente stradale, così arrecando danni fisici al conducente del motociclo.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza del Tribunale, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Violazione degli artt. 178 e 550 cod. proc. pen..

Si deduce che l'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. e il decreto di citazione a giudizio erano stati notificati ad un difensore d'ufficio, anziché al difensore di fiducia ritualmente nominato in data 27 aprile 2017.

2.2. Violazione dell'art. 606 cod. proc. pen..

Si osserva che la motivazione è del tutto apparente, in quanto la responsabilità dell'imputato è stata affermata nonostante l'omessa verifica dell'alterazione della guida dall'uso di stupefacenti e dell'assunzione della droga anteriormente all'utilizza- zione del mezzo.

3. Dalla lettura del secondo motivo di ricorso, il ricorrente, a bene vedere, deduce formalmente il vizio di violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea interpretazione della legge penale, ma si duole altresì dell'omissione e dell'il- logicità della motivazione, nella parte in cui è stata affermata la responsabilità penale dell'imputato, senza previa verifica dell'eventuale alterazione della guida dall'uso di sostanze stupefacenti.

Il ricorrente sostiene che sia stata adottata una motivazione apparente, ma nel fornire tale indicazione riporta proprio un passaggio della sentenza del Tribunale a suo dire carente.

Ciò significa, inequivocabilmente, che la doglianza difensiva in realtà riguarda l'insufficienza e l'illogicità della motivazione (aspetto quest'ultimo indicato pure nell'intestazione del relativo motivo di impugnazione).Ebbene, qualora nell'atto di impugnazione il contenuto delle censure, che lette- ralmente deducono violazione di legge, ad onta di tale formale qualificazione, le riveli come sostanzialmente, tutte, dirette avverso la valutazione delle prove in ordine ad una questione di mero fatto, il ricorso appare sostanzialmente proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e va convertito in appello (Sez. 4, n. 4264 del 05/04/1996, Lucifora, Rv. 204447), situazione, come detto, ravvisabile nel caso in esame.

Tale principio è stato confermato dalla giurisprudenza di questa Corte anche in caso di proposizione di più motivi di ricorso, di cui alcuni per violazione di legge (come, nella fattispecie, il primo motivo di ricorso) e altri per vizio di motivazione (Sez. 2, n. 25669 del 19/05/2009, Rutigliano, Rv. 244166).

4. Ne segue che, qualificata l'impugnazione come appello, gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Bari per quanto di competenza.

P. Q. M. Qualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio; udito l'avv [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Foggia ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di arresto ed euro seimila di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 187, comma 1, C.d.S.. In ordine alla ricostruzione dei fatti, in data 26 aprile 2017, risultava che l'impu- tato, alla guida di una auto [OSCURATO:PERSONA], aveva impattato contro un motociclo, pro- vocando danni fisici al conducente [OSCURATO:PERSONA] trasportato a mezzo 118 all'ospedale Dimiccoli di Barletta. [OSCURATO:PERSONA], a seguito degli accertamenti sanitari, risultava positivo ai metaboliti di cocaina con valore superiore a 1000.0 ng/ml. Secondo la Corte territoriale, pertanto, emergeva con evidenza la penale respon- sabilità dell'imputato, il quale, guidando in stato di alterazione psicofisica determinata dall'assunzione di stupefacenti, aveva provocato un incidente stradale, così arrecando danni fisici al conducente del motociclo. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza del Tribunale, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione degli artt. 178 e 550 cod. proc. pen.. Si deduce che l'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. e il decreto di citazione a giudizio erano stati notificati ad un difensore d'ufficio, anziché al difensore di fiducia ritualmente nominato in data 27 aprile 2017. 2.2. Violazione dell'art. 606 cod. proc. pen.. Si osserva che la motivazione è del tutto apparente, in quanto la responsabilità dell'imputato è stata affermata nonostante l'omessa verifica dell'alterazione della guida dall'uso di stupefacenti e dell'assunzione della droga anteriormente all'utilizza- zione del mezzo. 3. Dalla lettura del secondo motivo di ricorso, il ricorrente, a bene vedere, deduce formalmente il vizio di violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea interpretazione della legge penale, ma si duole altresì dell'omissione e dell'il- logicità della motivazione, nella parte in cui è stata affermata la responsabilità penale dell'imputato, senza previa verifica dell'eventuale alterazione della guida dall'uso di sostanze stupefacenti. Il ricorrente sostiene che sia stata adottata una motivazione apparente, ma nel fornire tale indicazione riporta proprio un passaggio della sentenza del Tribunale a suo dire carente. Ciò significa, inequivocabilmente, che la doglianza difensiva in realtà riguarda l'insufficienza e l'illogicità della motivazione (aspetto quest'ultimo indicato pure nell'intestazione del relativo motivo di impugnazione).Ebbene, qualora nell'atto di impugnazione il contenuto delle censure, che lette- ralmente deducono violazione di legge, ad onta di tale formale qualificazione, le riveli come sostanzialmente, tutte, dirette avverso la valutazione delle prove in ordine ad una questione di mero fatto, il ricorso appare sostanzialmente proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e va convertito in appello (Sez. 4, n. 4264 del 05/04/1996, Lucifora, Rv. 204447), situazione, come detto, ravvisabile nel caso in esame. Tale principio è stato confermato dalla giurisprudenza di questa Corte anche in caso di proposizione di più motivi di ricorso, di cui alcuni per violazione di legge (come, nella fattispecie, il primo motivo di ricorso) e altri per vizio di motivazione (Sez. 2, n. 25669 del 19/05/2009, Rutigliano, Rv. 244166). 4. Ne segue che, qualificata l'impugnazione come appello, gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Bari per quanto di competenza. P. Q. M. Qualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari. Così deci
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