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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 aprile 2022

Cassazione n. 42066/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]) ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso, Il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] faceva pervenire rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Catanzaro, decidendo sul riesame presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa il 4 aprile 2022 dal Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro, rigettava il ricorso e confermava l'ordinanza impugnata.

2. Avverso tale ordinanza presentava ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art.273 e ss. cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione sia alla sussistenza del quadro indiziario, che di quello cautelare.

2.3. Il 22 luglio 2022 veniva trasmessa rinuncia al ricorso, che deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Il collegio ribadisce che qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente ne' alle spese del procedimento, ne' al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997 [OSCURATO:PERSONA]. 208166 - 01; Sez. un., 24 marzo 1995 n. 10, Meli).

Ne-caso in esame il difensore rinunciava al ricorso rappresentando la sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il Giudice per le indagini preliminari, in accoglimento dell'istanza della difesa, aveva disposto misura meno afflittiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il giorno 4 ottobre 2022 L'esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]) ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso, Il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] faceva pervenire rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Catanzaro, decidendo sul riesame presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa il 4 aprile 2022 dal Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro, rigettava il ricorso e confermava l'ordinanza impugnata. 2. Avverso tale ordinanza presentava ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art.273 e ss. cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione sia alla sussistenza del quadro indiziario, che di quello cautelare. 2.3. Il 22 luglio 2022 veniva trasmessa rinuncia al ricorso, che deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Il collegio ribadisce che qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente ne' alle spese del procedimento, ne' al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997 [OSCURATO:PERSONA]. 208166 - 01; Sez. un., 24 marzo 1995 n. 10, Meli). Ne-caso in esame il difensore rinunciava al ricorso rappresentando la sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il Giudice per le indagini preliminari, in accoglimento dell'istanza della difesa, aveva disposto misura meno afflittiva. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il giorno 4 ottobre 2022 L'esten
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