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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05099/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine al concorso di persone nel delitto di lesioni materialmente posto in essere dal coimputato .è riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello con corretti riferimento in fatto e diritto là dove ha evidenziato come, alla luce della ricostruzione degli eventi, il ricorrente avesse accettato il rischio che il complice provocasse lesioni ai danni del pubblico ufficiale onde agevolare la fuga dal medesimo ricorrente ingaggiata (pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine al concorso di persone nel delitto di lesioni materialmente posto in essere dal coimputato .è riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello con corretti riferimento in fatto e diritto là dove ha evidenziato come, alla luce della ricostruzione degli eventi, il ricorrente avesse accettato il rischio che il complice provocasse lesioni ai danni del pubblico ufficiale onde agevolare la fuga dal medesimo ricorrente ingaggiata (pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/0
Sentenza Cassazione n. 05099/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris