CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 febbraio 2025
Cassazione n. 09270/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8058/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e con il medesimo elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], 929, pec: -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA delTRIBUNALE di CASTROVILLARI n. 261/2022 depositata il 14/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025 dalla ConsiglieraANNA MOSCARINI.Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne,davanti al Giudice di Pace di Rossano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente conducente e proprietario di una [OSCURATO:PERSONA], per sentirne pronunciare la responsabilità esclusiva nella produzione di un sinistro stradale avvenuto in data 27/2/2006 in Rossano tra la suddetta Punto, condotta da [OSCURATO:PERSONA],e l’[OSCURATO:PERSONA] condotta dal Catalano. Si costituì in giudizio la compagnia [OSCURATO:SOCIETA], assicuratrice del veicolo di proprietà del convenuto,chiedendo il rigetto della domanda. [OSCURATO:PERSONA] adito rigettò la domanda. [OSCURATO:PERSONA] propose appello chiedendo venisse accertato e dichiarato il concorso di colpa, nella misura del 50% , a carico di entrambi i conducenti, secondo quanto accertato in altro giudizio, relativo al medesimo sinistro,proposto dal terzo trasportato [OSCURATO:PERSONA] , e deciso con sentenza passata in giudicato. Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 261 del 14/10/2022, ha rigettato l’appello, ritenendo che il giudice di prime cure avesse vagliato tutte le risultanze probatorie giungendo ad affermare la responsabilità esclusiva del Catalano nella causazione del sinistro, determinata dal mancato rispetto dei limiti di velocità e dal mancato rispetto della distanza di sicurezza, che aveva determinato il tamponamento della [OSCURATO:PERSONA]. A sostegno della conferma di quanto deciso in primo grado,il giudice ha menzionato l’interrogatorio formale di [OSCURATO:PERSONA], una testimonianza raccolta dalla [OSCURATO:PERSONA], mentre ha ritenuto inattendibili altre testimonianze; per quel che riguarda la valenza probatoria della sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Rossano in altro giudizio proposto dal terzo trasportato, il Tribunale ha ritenuto che l’eccezione di giudicato esterno fosse infondata, non avendo l’eccipiente fornito la prova del passaggio in giudicato della sentenza e cioè la certificazione ex art. 124 disp.att. c.p.c. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. L’intimata non svolge difese in questa sede. Considerato che: con l’unico motivo di ricorso –violazione e falsa applicazione degli artt.124 disp. att. c.c., artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. -il ricorrente lamenta che il giudice del merito ha escluso la rilevanza del giudicato esterno costituito dalla sentenza pronunciata nel diverso giudizio proposto dal terzo trasportatoFederico Francesco, nella quale era stato affermato il concorso di colpa del 50% di entrambi i conducenti nella produzione del sinistro; diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di appello, pronunciata su appello della [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stata regolarmente depositata telematicamente in data 4/11/2019 con nota di deposito del 31/10/2019. L’eccezione sarebbe stata , peraltro, rilevabile d’ufficio come affermato dal consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui “Poiché nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell'istanza di parte solo dall'esistenza di una eventuale specifica previsione normativa, l'esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorità che è quella prevista dall'art. 2909 cod. civ., ma corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l'autorità del giudicato riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi -nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile - per l'intera comunità ” Più in particolare, il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito. Da ciò consegue che, in mancanza di pronuncia o nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia affermato la tardività dell'allegazione - e la relativa pronuncia sia stata impugnata - il giudice di legittimità accerta l'esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice del merito”(Cass, S.U. n. 226 del 25/5/2001). Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 - bis c.p.c. perché in contrasto con il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui, chi voglia far valere l’efficacia di giudicato di una sentenza pronunciata in altro giudizio,è tenuto a dare la prova del suo passaggio in giudicato. Vero che la questione può essere sollevata d’ufficio ma a condizione che essa sia istruita. Si veda sul punto Cass., 3, n. 36258 del 28/12/2023 secondo cui “La parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno” (in termini anche Cass., 1 n. 6868 del 2/3/2022, secondo cui “La parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza”). Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibileai sensi dell’art. 360-bis c.p.c. Non è d’uopo pronunciare sulle spese non avendo la parte intimata svolto difese in questa sede. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello