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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47160/2021

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Pronunciandosi in sede di rinvio dopo la sentenza di annullamento emessa dalla Quinta Sezione penale di questa Suprema Corte in data 8/10/2019, la Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 14/10/2020, emessa in parziale riforma di quella emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Noia in data 17/7/2014, ha dichiarato non doversi procedere, per prescrizione, nei confronti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai delitti contestati ai capi 1), 3), 5) e 6) della rubrica; e ha, inoltre, condannato entrambi gli imputati alla pena di due anni e due mesi di reclusione in relazione ai delitti di truffa contestati ai restanti capi 2) e 4).

2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione i due imputati per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione ai motivi di appello riguardanti i reati di cui ai capi 2) e 4) dell'imputazione, con violazione degli artt. 546 e 125 cod. proc. pen.

In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza di appello abbia richiamato per relationem quella di primo grado, senza affrontare le specifiche doglianze illustrate nell'atto di impugnazione con riguardo alla sussistenza dei fatti criminosi contestati ai capi 2) e 4) e al coinvolgimento dei due imputati, nonché con riferimento al relativo trattamento sanzionatorio.

In particolare, quanto alla contestata attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese, l'appello avrebbe dedotto sia l'insufficienza delle prove in ordine alla riferibilità agli imputati della condotta falsificatoria di atti e documenti pubblici sulla scorta del semplice rinvenimento di files.pdf contenenti gli atti contraffatti all'interno dei supporti informatici sequestrati nell'abitazione di Pone; sia il difetto di motivazione con riferimento alla posizione della Saladino, non essendo stati indicati profili specifici di responsabilità della donna; sia l'eccessivo trattamento sanzionatorio e la richiesta riduzione della pena, anche con il riconoscimento delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Osserva il Collegio che le deduzioni difensive sono, in parte aspecifiche, in altra parte del tutto generiche, per altri versi manifestamente infondate.

2.1. In relazione ai reati di falso per cui è condanna, la tesi esposta in ricorso è nel senso di ribadire, nel solco di analoghe censure svolte nell'atto di appello, la non riferibilità ai due imputati della condotta di falsificazione degli atti e dei documenti pubblici indicati in imputazione «sulla scorta del semplice rinvenimento di files.pdf contenenti i documenti contraffatti all'interno dei supporti informatici».

In proposito, le censure si palesano, appunto, come reiterative e, dunque, aspecifiche, non confrontandosi con il passaggio argomentativo della sentenza impugnata secondo cui la non riferibilità agli imputati della condotta falsificatoria degli atti e dei documenti pubblici indicati in imputazione non poteva ritenersi idonea a escluderne la responsabilità per i reati di falso loro contestati, atteso che i documenti contraffatti rinvenuti all'interno dei supporti informatici sequestrati nell'abitazione in uso a entrambi (quali il verbale di vendita senza incanto del 22/9/2011, il decreto di trasferimento di immobile del 26/2/2013 nonché i provvedimenti di aggiudicazione per persona da nominare emessi da [OSCURATO:SOCIETA].) erano stati certamente formati su indicazione degli stessi imputati, unici soggetti in possesso dei dati significativi per riferirli alle persone offese.

Ragionamento, quello testé riassunto, che non può certamente ritenersi manifestamente illogico e rispetto al quale la difesa ha omesso qualunque specifica controdeduzione.

E alle stesse considerazioni si espone l'ulteriore doglianza difensiva concernente la posizione di [OSCURATO:PERSONA], cui sono estensibili le osservazioni che precedono in ordine al contributo dalla stessa offerto alla implementazione dei documenti con le informazioni riferibili alle persone offese; sicché la relativa doglianza, solo genericamente confutativa, appare del tutto inammissibile.

3. Quanto, poi, alle questioni afferenti al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, anche a prescindere dalla estrema vaghezza della relativa deduzione, non essendo stato chiarito quale insieme di circostanze fattuali avrebbe dovuto essere all'uopo valorizzato da parte dei Giudici di merito, rileva il Collegio che la pena base è stata da essi determinata in misura non lontana dal minimo edittale, nel contesto di un giudizio di affermata «equità» del complessivo momento commisurativo rispetto alla entità dei fatti e che la mancata applicazione delle attenuanti generiche è stata adeguatamente motivata con l'assenza di elementi positivi da valutare, oggi nemmeno indicati nel ricorso, e tenuto conto della «gravità dei reati» (cfr. Sez. 3, n. 54179 del 17/7/2018, D., Rv. 275440; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460, secondo cui quando la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifichi gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio).

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in data 8/9/2021 [OSCURATO:PERSONA]• re estensore Il Presidente C rl R o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Pronunciandosi in sede di rinvio dopo la sentenza di annullamento emessa dalla Quinta Sezione penale di questa Suprema Corte in data 8/10/2019, la Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 14/10/2020, emessa in parziale riforma di quella emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Noia in data 17/7/2014, ha dichiarato non doversi procedere, per prescrizione, nei confronti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai delitti contestati ai capi 1), 3), 5) e 6) della rubrica; e ha, inoltre, condannato entrambi gli imputati alla pena di due anni e due mesi di reclusione in relazione ai delitti di truffa contestati ai restanti capi 2) e 4). 2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione i due imputati per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione ai motivi di appello riguardanti i reati di cui ai capi 2) e 4) dell'imputazione, con violazione degli artt. 546 e 125 cod. proc. pen. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza di appello abbia richiamato per relationem quella di primo grado, senza affrontare le specifiche doglianze illustrate nell'atto di impugnazione con riguardo alla sussistenza dei fatti criminosi contestati ai capi 2) e 4) e al coinvolgimento dei due imputati, nonché con riferimento al relativo trattamento sanzionatorio. In particolare, quanto alla contestata attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese, l'appello avrebbe dedotto sia l'insufficienza delle prove in ordine alla riferibilità agli imputati della condotta falsificatoria di atti e documenti pubblici sulla scorta del semplice rinvenimento di files.pdf contenenti gli atti contraffatti all'interno dei supporti informatici sequestrati nell'abitazione di Pone; sia il difetto di motivazione con riferimento alla posizione della Saladino, non essendo stati indicati profili specifici di responsabilità della donna; sia l'eccessivo trattamento sanzionatorio e la richiesta riduzione della pena, anche con il riconoscimento delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Osserva il Collegio che le deduzioni difensive sono, in parte aspecifiche, in altra parte del tutto generiche, per altri versi manifestamente infondate. 2.1. In relazione ai reati di falso per cui è condanna, la tesi esposta in ricorso è nel senso di ribadire, nel solco di analoghe censure svolte nell'atto di appello, la non riferibilità ai due imputati della condotta di falsificazione degli atti e dei documenti pubblici indicati in imputazione «sulla scorta del semplice rinvenimento di files.pdf contenenti i documenti contraffatti all'interno dei supporti informatici». In proposito, le censure si palesano, appunto, come reiterative e, dunque, aspecifiche, non confrontandosi con il passaggio argomentativo della sentenza impugnata secondo cui la non riferibilità agli imputati della condotta falsificatoria degli atti e dei documenti pubblici indicati in imputazione non poteva ritenersi idonea a escluderne la responsabilità per i reati di falso loro contestati, atteso che i documenti contraffatti rinvenuti all'interno dei supporti informatici sequestrati nell'abitazione in uso a entrambi (quali il verbale di vendita senza incanto del 22/9/2011, il decreto di trasferimento di immobile del 26/2/2013 nonché i provvedimenti di aggiudicazione per persona da nominare emessi da [OSCURATO:SOCIETA].) erano stati certamente formati su indicazione degli stessi imputati, unici soggetti in possesso dei dati significativi per riferirli alle persone offese. Ragionamento, quello testé riassunto, che non può certamente ritenersi manifestamente illogico e rispetto al quale la difesa ha omesso qualunque specifica controdeduzione. E alle stesse considerazioni si espone l'ulteriore doglianza difensiva concernente la posizione di [OSCURATO:PERSONA], cui sono estensibili le osservazioni che precedono in ordine al contributo dalla stessa offerto alla implementazione dei documenti con le informazioni riferibili alle persone offese; sicché la relativa doglianza, solo genericamente confutativa, appare del tutto inammissibile. 3. Quanto, poi, alle questioni afferenti al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, anche a prescindere dalla estrema vaghezza della relativa deduzione, non essendo stato chiarito quale insieme di circostanze fattuali avrebbe dovuto essere all'uopo valorizzato da parte dei Giudici di merito, rileva il Collegio che la pena base è stata da essi determinata in misura non lontana dal minimo edittale, nel contesto di un giudizio di affermata «equità» del complessivo momento commisurativo rispetto alla entità dei fatti e che la mancata applicazione delle attenuanti generiche è stata adeguatamente motivata con l'assenza di elementi positivi da valutare, oggi nemmeno indicati nel ricorso, e tenuto conto della «gravità dei reati» (cfr. Sez. 3, n. 54179 del 17/7/2018, D., Rv. 275440; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460, secondo cui quando la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifichi gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 8/9/2021 [OSCURATO:PERSONA]• re estensore Il Presidente C rl R o
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