CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17747/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, riportandosi alla requisitoria già depositata. udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 03/12/2020 la Corte d'appello di Milano, per quanto ancora rileva, ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di sei anni e nove mesi di reclusione [OSCURATO:PERSONA], avendola ritenuta responsabile dei reati di seguito indicati, in linea generale - ma non esclusiva - ruotanti attorno allo svuotamento di risorse in danno di [OSCURATO:SOCIETA]., società dichiarata fallita in data 25/11/2011. In particolare, nel maggio del 2011, quando la società stava attraversando una crisi di liquidità, alla riunioni sindacali aveva partecipato anche i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali pure non rivestivano alcun ruolo nella società, ma che esprimevano gli interessi di un gruppo siciliano, del quale faceva parte anche [OSCURATO:PERSONA], interessati a risanare la situazione di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] i giudici di merito, le risorse di quest'ultima erano state distratte grazie all'utilizzo di due società create ad hoc, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. Al fine di intendere la portata dei capi di imputazione, occorre poi considerare che, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, il padre della Allievi, [OSCURATO:PERSONA] aveva rivestito la carica di amministratore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 02/03/2010 e di liquidatore nel periodo successivo sino al 12/10/2010, nonché di socio accomandatario di [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. dal 01/07/1996 dal 27/07/2012. [OSCURATO:PERSONA] era stata socio amministratore di [OSCURATO:SOCIETA]. dal 28/02/2002 al 20/11/2009 e di procuratore sino al 23/11/2009, nonché di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 10/06/2009. La sentenza impugnata sottolinea che, in altro procedimento, il g.u.p. del Tribunale di Monza, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per fatti di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, in relazione alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e alla [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. Nel presente procedimento i giudici di merito hanno ritenuto che l'Allievi fosse responsabile: 1) delle condotte distrattive poste in essere in danno di [OSCURATO:SOCIETA]. e indicate nel capo A.2 (in esso assorbito il capo A.1), avendo iniziato a collaborare, a far tempo dall'estate del 2011, all'attività di spoliazione posta in essere dal Grasso; 2) dei fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessi in relazione a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a lei attribuiti quale amministratrice di fatto della società, della quale sarebbe poi stata amministratrice di diritto per un breve periodo successivo (capi A.9, A.10, A.12, A.13, A.14, A.15; 3) dei reati fallimentari a lei attribuiti in relazione alla [OSCURATO:SOCIETA]. (capi A.16, A.17, A.18.1., A.19, A.20, A.21).[OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile del reato di cui al capo C.1 (in esso assorbito quello di cui al capo E.1), ossia il delitto di autoriciclaggio di una tensostruttura. [OSCURATO:PERSONA] sono stati anche attribuiti i reati di cui ai capi B, B.1, C.2 e C.3, ossia: 1) la turbativa della gara indetta dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Monza in relazione ad un immobile sito in Vimodrone (capo B) e l'impiego, per perfezionare l'acquisto, di denaro di provenienza illecita ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] (capo C.3); 2) il tentato reimpiego della somma di 18.400,00 euro, oggetto di sequestro in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo C.2); 3) il trasferimento fraudolento di valori, in relazione all'intestazione fittizia dell'immobile acquistato in favore di [OSCURATO:PERSONA], nata dall'unione della Allievi con [OSCURATO:PERSONA] (capo B.1). Ancora, alla Allievi è stato attribuito: 1) il delitto di autoriciclaggio con riguardo all'impianto mobile di frantumazione di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., prima, e della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., poi (capo D1); 2) il delitto di tentata ricettazione di beni indicati nel capo D.3. Infine, la Allievi è stata ritenuta responsabile, quale promotore ed organizzatore, dell'associazione con il Grasso e il Borella, finalizzata allo svuotamento ed occultamento delle risorse della [OSCURATO:SOCIETA]. nonché alla gestione della [OSCURATO:PERSONA] ovvero [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (capo F). 2. Nell'interesse della Allievi è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano violazione ed erronea applicazione dell'art.416 cod. pen., nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo e all'attribuzione all'imputata del ruolo di promotore. Sotto il primo profilo, si rileva che la Corte territoriale, al pari del giudice di primo grado, si era limitata a richiamare una serie di indizi, sottolineando l'obiettivo perseguito (ossia lo svuotamento della società) e il numero di episodi accertato, senza argomentare in ordine: a) all'esistenza di una struttura organizzativa dotata di stabilità — anche perché era emerso che l'Allievi aveva avuto contatti soltanto un soggetto, il Grasso -, preordinata alla realizzazione di un numero indefinito di reati; b) alla natura dell'accordo dal quale sarebbe scaturita l'associazione. Sotto il secondo profilo, si osserva che non erano state dimostrate né la stabilità dell'adesione dell'Allievi al presunto sodalizio, né la consapevole partecipazione all'organizzazione, né, infine, le caratteristiche del ruolo che avrebbe rivestito.2.2. Con il secondo motivo si lamentano violazione ed erronea applicazione degli artt. 12-quinquies, comma 1, d.l. 306 del 1992 e 648-ter.1, cod. pen., nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza del reato presupposto con riguardo ai reati di cui al capo A.18.1 e Cl, ossia i reati di trasferimento fraudolento di valori e di autoriciclaggio in relazione alla "tensostruttura". Si osserva: a) che, secondo la prospettiva accusatoria, siffatto reato si sarebbe dovuto individuare nella distrazione del bene dal patrimonio di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ossia in un delitto dal quale pacificamente l'Allievi era stata assolta, dal momento che la tensostruttura non era mai appartenuta a tale società; b) che, tuttavia, il giudice aveva ritenuto integrati i due reati sopra menzionati, assumendo la provenienza illecita del bene per la sua distrazione dal patrimonio di altra società, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; c) che, per giustificare siffatta conclusione si era fatto riferimento agli atti del procedimento celebratosi dinanzi al g.i.p. del Tribunale di Monza, che, tuttavia, non si era occupato di tale vicenda; d) che, pertanto, difettando elementi idonei a dimostrare la distrazione della tensostruttura dal patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., tutte le successive vicende circolatorie e la stessa - indinnostrata - disponibilità, da parte dell'Allievi, dell'ultima società proprietaria del bene, erano dati privi di qualunque rilevanza. Con particolare riguardo al delitto di autoriciclaggio, si sottolinea la totale assenza di motivazione quanto al mancato riconoscimento della ipotesi di non punibilità di cui all'art. 648-ter.1, comma quarto, cod. pen.,dal momento che l'imputata aveva utilizzato il denaro ricavato dalla vendita della tensostruttura e di sua pertinenza per il pagamento delle tasse scolastiche della figlia: in tale prospettiva, era del tutto irrilevante l'impiego che [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., aveva fatto della parte di denaro consegnatagli. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano violazione ed erronea applicazione degli artt. 353, primo comma, cod. pen. e 12-quinquies d.l. n. 306/1992 (capi B e B.1) e degli artt. 648-ter.1 e 648-ter cod. pen. (capi C.2 e C.3), nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di turbata libertà degli incanti e del reato presupposto in relazione ai delitti di trasferimento fraudolento di valori e di autoriciclaggio, con riguardo all'immobile di Vimodrone. Con riferimento al delitto di cui all'art. 353 cod. pen. (capo B), si osserva che la Corte territoriale non aveva fornito alcun riscontro alla sua conclusione per la quale la Allievi, unitamente al Grasso, si sarebbe adoperata per turbare la gara indetta dal Tribunale di Monza: anzi, ponendosi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità in ordine alla natura delle condotte richieste dalla fattispecie incriminatrice, aveva valorizzato la telefonata con la quale l'imputata aveva contattato la signora Cozzolino per dirle, avendo l'intenzione di rientrare nel possesso del bene, di farsi da parte. Con riferimento al delitto di trasferimento fraudolento di valori (capo B.1), si sottolinea la totale assenza di motivazione, quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato e, in particolare, della provenienza illecita del denaro adoperato (al contrario, smentita dall'accertata provenienza delle somme da parte di soggetto, [OSCURATO:PERSONA], che svolgeva una lecita attività professionale) e del necessario dolo specifico. La considerazione relativa alla lecita provenienza del denaro mina, secondo il ricorso, la motivazione concernente l'attribuzione di responsabilità per il reato C.2 e ciò senza dire che il reato presupposto contestato al Rosata nel capo B.2 sarebbe stato commesso in data 28 - 30/09 e 01/10/2015, ossia in data successiva al delitto di impiego di quel denaro, collocato alla data del 15/04/2015. Si aggiunge, infine - con considerazione unitaria riguardante i delitti di cui all'art. 648-ter cod. pen., contestati al capo C.2. nella forma tentata e al capo C.3, come delitto consumato - che la fattispecie incriminatrice richiede che l'impiego avvenga esclusivamente in attività economiche o finanziarie, nella cui nozione - così come individuata dalla giurisprudenza di legittimità - non rientra l'acquisto di un immobile. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano violazione ed erronea applicazione dell'art. 648-ter.1. cod. pen., nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza del reato del reato di autoriciclaggio con riguardo al trasferimento dell'impianto di frantumazione (capo D.1). Si sottolinea che la Corte territoriale non aveva offerto una concreta motivazione sia con riguardo alla idoneità della condotta della Allievi ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene sia con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato. 2.5. Con il quinto motivo si lamentano violazione ed erronea applicazione degli artt. 56 e 648 cod. pen. (capo D.3), nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di tentata ricettazione con riguardo all'acquisto di mezzi e attrezzature provenienti dai fallimenti delle società, sequestrati in data 28/05/2015. Si osserva che la Corte territoriale, senza neppure indicare le conversazioni intercettate sulle quali aveva fondato le proprie conclusioni, non aveva argomentato in relazione alla provenienza delittuosa dei beni e alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato. 2.6. Con il sesto motivo si lamentano violazione ed erronea applicazione degli artt. 216, primo comma, n. 1 e 2, 217, primo comma, n. 4, 219, primo comma e secondo comma, n. 1, 223, primo comma, 224, primo comma, n. 1, I. fall. (capi A.2, A.9, A.10, da A.12 ad A.17, da A.19 ad A.21), nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dei reati fallimentari attribuiti con riguardo ad [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. Si osserva: a) che la Corte territoriale, anziché verificare in concreto la sussistenza degli indicatori rivelatori dell'inserimento organico dell'imputato nelle società con ruoli direttivi, si era concentrata sulla semplice ricostruzione degli episodi distrattivi; b) che, a riprova della mancata individuazione con certezza del ruolo dell'imputata, la sentenza impugnata aveva in molteplici occasioni fatto riferimento al programma criminoso realizzato dalla «famiglia Allievi»; c) che del tutto irrilevante era il fatto che l'Allievi si fosse presentata al curatore fallimentare come legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., benché tale incarico fosse ricoperto dalla madre, perché, al di là delle ragioni che avevano giustificato tale condotta (aiutare la madre in quel momento in precarie condizioni di salute), in ogni caso, non erano stati indicati indici rivelatori del ruolo dinamico ricoperto nella società; d) che solo successivamente alla commissione delle condotte distrattive contestate la Allievi era stata amministratrice della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e per un breve periodo. Con specifico riguardo ai reati fallimentari concernenti [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ugualmente la Corte territoriale si era limitata a richiamare la riconducibilità della società alla «famiglia Allievi», senza precisare il ruolo svolto dall'imputata. 2.7. Con il settimo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, da valere come memoria per il caso, appunto concretizzatosi, di trattazione orale del procedimento. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Si è sopra ricordato che l'Allievi è stata ritenuta responsabile, quale promotore ed organizzatore, dell'associazione con il Grasso e il Borella, finalizzata allo svuotamento ed occultamento delle risorse della [OSCURATO:SOCIETA]. nonché alla gestione della [OSCURATO:PERSONA] ovvero [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (capo F). Come anche di recente ribadito da questa Corte (sez. 3, n. 11570 del 30/01/2020, Greco, non massimata), l'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati, dall'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato, e dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (Sez. 2, n. 16339 del 17/01/2013, Burgio e aa., Rv. 255359). D'altra parte, la predisposizione di un programma criminoso ben può consistere nella commissione di una serie indeterminata di delitti identici o di analoga natura, non costituendo il carattere eterogeneo dei reati-fine un elemento strutturale della fattispecie (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816-01), potendo peraltro l'associazione essere progettata per operare per un tempo determinato (Sez. 6, n. 38524 del 11/07/2018, P., Rv. 274099). Neppure è di ostacolo alla configurabilità del reato la diversità o la contrapposizione degli scopi personali perseguiti dai componenti, i quali rilevano esclusivamente come motivi a delinquere (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816-02). Ciò che conta per la integrazione della fattispecie associativa è che sia stata realizzata una struttura stabile, funzionalmente destinata alla commissione di una serie indeterminata di delitti (Sez. 6, n. 19783 del 16/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255471), un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune (Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013, Ciaramitaro, Rv. 256054). In altri termini, l'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018, dep. 2019, Magnani, Rv. 274442). Pertanto, la condotta di partecipazione associativa si distingue dunque da quella del concorrente ex art. 110 cod. pen. perché, a differenza di questa, implica l'esistenza del pactum sceleris, con riferimento alla consorteria criminale, e della affectio societatis, in relazione alla consapevolezza del soggetto di inserirsi in un'associazione vietata, con la conseguenza che è punibile, a titolo di partecipazione e non in applicazione della disciplina del concorso esterno, colui che presta la sua adesione ed il suo contributo all'attività associativa, anche per una fase temporalmente limitata (Sez. 2, n. 47602 del 29/11/2012, Miglionico, Rv. 254105). Ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere, peraltro, legittimamente il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e dell'indeterminatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540). Occorre, da ultimo, rilevare che - come logicamente ha argomentato la sentenza impugnata - è ben configurabile il durevole asservimento alla commissione delle attività proprie di un'associazione criminale di una società di capitali, con la sua struttura ed il suo patrimonio, apparentemente dedita allo svolgimento di normali attività commerciali ed invece strutturalmente illecita (cfr. Sez. 6, n. 20244 del 08/02/2018, Fedele, Rv. 273268). Deve, infine, aggiungersi che, l'esistenza di scopi personali diversi e contrapposti tra i singoli associati, operanti nell'ambito di strutture imprenditoriali autonome e concorrenti, non è ostativa al riconoscimento del vincolo associativo, ove tali divergenze trovino composizione in un progetto generale, da realizzare mediante le attività delittuose, finalizzato a perseguire un utile da ripartire tra le diverse imprese (Sez. 3, n. 23335 del 28/01/2021, Alecci, Rv. 281589 - 01). Ora, anticipando in sintesi quanto emergerà dall'esame dei successivi motivi di ricorso, l'indicazione, nella parte del capo di imputazione specificamente dedicata alla Allievi, di un obiettivo - lo svuotamento e l'occultamento delle risorse della [OSCURATO:SOCIETA]. - si accompagna alla rilevanza assegnata alla gestione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nel quadro delle complessive finalità delinquenziali descritte nella parte generale del medesimo capo di imputazione. In questa prospettiva, la critica indirizzata alla sentenza impugnata, quanto alla valorizzazione dei singoli episodi accertati, non coglie nel segno, dal momento che, se pure è vero che il vincolo associativo non richiede l'attribuzione di singoli reati - fine, è altrettanto vero che l'impressionante serie di questi ultimi, nei quali la ricorrente mostra uno straordinario dinamismo, capace di adattarsi alle più varie situazioni, in vista del perseguimento di diversi obiettivi di profitto, spesso in danno dei creditori, comprova esattamente i requisiti strutturali dell'associazione, nel ricorrere costante di rapporti con alcune persone che non si esauriscono affatto nella persona del Grasso. E ciò senza dire che la particolare organizzazione dell'associazione può ben essere compatibile con l'esistenza di una relazione documentata con uno solo dei sodali, punto di riferimento di una rete di relazioni (nella specie, si tratta dei soggetti indicati sinteticamente in sentenza con l'espressione "gruppo dei siciliani" e che includono anche il Borella) ove sia accompagnata, come nella specie, dalla consapevolezza di quest'ultima e dalla sua finalizzazione alla realizzazione degli illeciti, attraverso l'impiego di risorse materiali (in particolare, veicoli societari) e umane (in particolare, la possibilità di disporre di prestanomi, professionisti pronti a commettere illeciti e contatti con soggetti all'estero) Sul piano della qualificazione della condotta, va ricordato che, in tema di reato associativo, riveste il ruolo di promotore non solo chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, coagulando attorno a sè le prime adesioni e consensi partecipativi, ma anche colui che contribuisce alla potenzialità pericolosa del gruppo già costituito, provocando l'adesione di terzi all'associazione ed ai suoi scopi attraverso un'attività di diffusione del programma (Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva, Rv. 268962 - 01). La qualifica di organizzatore spetta a colui che, in autonomia, cura il coordinamento e l'impiego delle strutture e delle risorse associative nonché reperisce i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso, ponendo in essere un'attività che assume i caratteri dell'essenzialità e dell'infungibilità, non essendo, invece, necessario che lo stesso soggetto sia anche investito di compiti di coordinamento e di direzione dell'attività di altri soggetti (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018 - dep. 17/01/2019, Papini, Rv. 274816 - 03). Si tratta esattamente delle capacità propulsive e direttive che emergono dall'analisi delle singole condotte che verranno esaminate a seguire, secondo la razionale ricostruzione dei giudici di merito, con la quale il ricorso si confronta elusivamente considerando atomisticamente i singoli segmenti motivazionali della decisione e non l'insieme del percorso argonnentativo sviluppato. 2. Del pari inammissibile, per manifesta infondatezza e assenza di specificità, è il secondo motivo, che investe l'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi A.18.1 e C1. Sulla sussistenza del reato presupposto, occorre innanzi tutto rilevare che, la contestazione del capo A.18.1, non assume affatto la proprietà della cd. tensostruttura in capo a [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ma il trasferimento fittizio della titolarità del bene a quest'ultima per sottrarla alla reale titolare, ossia la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] fatto che in altro processo che ha avuto per oggetto reati fallimentari relativi al dissesto di quest'ultima società non sia stata contestata - e, in conseguenza, accertata, secondo la prospettazione del ricorso - la bancarotta distrattiva fallimentare dello stesso bene è del tutto irrilevante, dal momento che, in tema di riciclaggio ed autoriciclaggio, non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il riciclaggio o autoriciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza, in mancanza imponendosi l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609 - 02). Osserva il ricorrente che, tuttavia, la Corte territoriale ha affermato che siffatta distrazione sarebbe stata accertata nel diverso procedimento monzese. Ma se anche fosse esatto quanto rilevato dal ricorso, l'inciso motivazionale appena riportato sarebbe del tutto irrilevante, poiché ciò che emerge nel procedimento celebratosi a Monza, secondo quanto ricorda in principio la stessa sentenza impugnata - e, sul punto, non si registra alcuna critica specifica in ricorso -, è il ruolo gestionale della Allievi nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., laddove la distrazione del bene in danno dei creditori di quest'ultima è stata analizzata nel presente procedimento con la valorizzazione di imponenti risultanze istruttorie (la sentenza di primo grado menziona, in particolare, la relazione della dott. [OSCURATO:PERSONA], le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e la documentazione acquisita nell'ambito del procedimento monzese), sulle quali si registra l'assoluto silenzio del ricorso. Quanto poi al criticato, mancato riconoscimento dell'ipotesi di non punibilità di cui all'art. 648-ter.1, comma quarto, cod. pen. - sussistente solo quando l'agente utilizzi o goda dei beni provento del delitto presupposto in modo diretto e senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa (Sez. 2, n. 13795 del 07/03/2019, Sanna, Rv. 275528 - 02) - si osserva che il ricorso insiste, nel pretendere di considerare distintamente la parte di profitto conseguita dalla Allievi e quella reimpiegata nell'attività della [OSCURATO:SOCIETA]. E, tuttavia - indipendentemente da quelle che possono essere state le considerazioni, certo non vincolanti, del Procuratore generale presso la Corte d'appello - va rilevato che la sentenza impugnata ha puntualmente replicato alle critiche svolte, sottolineando che la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., il cui amministratore era il nuovo compagno della Sorice, era nella disponibilità della Allievi ed è spesso stata coinvolta in vicende oggetto del presente procedimento. Siffatta considerazione - sorretta da risultanze probatorie analiticamente riprodotte dalla sentenza di primo grado - non è oggetto di alcuna critica specifica da parte del ricorso, che si limita assertivamente e aspecificamente a negare la legittimazione formale della Allievi a operare per conto della società.3. Il terzo motivo di ricorso, è inammissibile per assenza di specificità e manifesta infondatezza. Le critiche indirizzate all'affermazione di responsabilità per il reato di turbata libertà degli incanti, infatti, trascurano di considerare che le condotte attribuite alla Allievi vanno ben oltre la telefonata ad una persona interessata all'acquisto dell'immobile. Va ribadito che l'esito conforme delle decisioni pronunciate nei due gradi di giudizio consente di operare la lettura congiunta delle sentenze di primo e secondo grado, trattandosi di motivazioni che si fondono in un unico corpo di argomenti a sostegno delle conclusioni raggiunte per il principio della c.d. doppia conforme - su cui v., da ultimo, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E, Rv. 277218 -, a tenore del quale ove le decisioni di merito abbiano entrambe affermato la responsabilità dell'imputato «le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese e ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità» (in questi termini, nella motivazione, Sez. 2, n. 34891 del 16/05/2013, Vecchia, Rv. 256096). Ora, la sentenza di primo grado si diffonde su una pluralità di condotte fraudolente - tra le quali emerge, decisiva, quella di simulare l'esistenza di rumori legati ad un'attività in corso nell'immobile adiacente, sulla quale ha riferito proprio la destinataria della telefonata della quale s'è detto - sulle quali ancora una volta il ricorso tace del tutto. I reati ai quali si riferiscono i restanti motivi di ricorso stati individuati nell'impiego, per perfezionare l'acquisto del bene immobile di cui alla attribuita turbata libertà degli incanti, di denaro di provenienza illecita ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] (capo C.3); nel tentato reimpiego della somma di 18.400,00 euro, oggetto di sequestro in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo C.2); 3) nel trasferimento fraudolento di valori, in relazione all'intestazione fittizia dell'immobile acquistato in favore di [OSCURATO:PERSONA], nata dall'unione della Allievi con [OSCURATO:PERSONA] (capo B.1). Ora, la scelta di indicare la data di consumazione del reato di cui al capo B.1 sostanzialmente nel momento (04/05/2015) in cui è stato emesso l'assegno circolare utilizzato a titolo di deposito cauzionale nella procedura esecutiva che avrebbe condotto (l'asta era stata fissata per il giorno 06/05/2015) all'aggiudicazione dell'immobile in favore della figlia della Allievi, [OSCURATO:PERSONA], appunto, dimostra che la provenienza illecita dei beni è stata colta, nella prospettazione recepita dai giudici di merito - e la sentenza di primo grado sul punto è inequivoca -, proprio nell'impiego di somme provenienti dalla vendita - costituente un precedente illecito - di beni di proprietà dei fallimenti per creare la provvista sul conto in relazione al quale sarebbe stato emesso l'assegno del quale s'è detto. Le date indicate in ricorso colgono momenti diversi di un'operazione tormentata per la sostanziale assenza di risorse proprie della Allievi, pure fermamente intenzionata a ritornare nella disponibilità dell'immobile oggetto di esecuzione. Ora, in tal modo ricostruita la portata della contestazione di cui al capo B.1, la provenienza illecita delle somme utilizzate scaturisce dalla conversazione della Allievi con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], riportata testualmente nella sentenza di primo grado e sulla quale il ricorso tace, preferendo concentrarsi sulle attività successive, finalizzate con la collaborazione del commercialista Rosata a reperire le risorse da impiegare per pagare il saldo del prezzo. In altri termini, resta del tutto assertiva e aspecifica la considerazione sulla mancata dimostrazione della provenienza illecita delle risorse e della sussistenza del dolo specifico, invece, solidamente fondato sul protagonismo della Allievi nel reperire le risorse traendole da mezzi che avrebbero dovuto trovarsi nella disponibilità di curatele fallimentari e sulla stessa scelta di occultare la correlazione tra risorse e acquisto mercé il coinvolgimento della figlia. Manifestamente infondata è poi l'ultima critica sviluppata nel terzo motivo, secondo la quale l'acquisto di un immobile, per l'interesse proprio e per la dimora della propria famiglia, non potrebbe rientrare nel novero delle attività economiche e finanziarie di cui all'art. 648-ter cod. pen. Il ricorrente menziona Sez. 2, n. 33076 del 14/07/2016, Moccia, Rv. 267693 - 01, secondo la quale, ai fini della configurabilità del delitto di impiego di denaro, beni ed altre utilità di provenienza illecita, di cui all'art. 648-ter cod. pen., la nozione di attività economica o finanziaria è desumibile dagli artt. 2082, 2135 e 2195 cod. civ. e fa riferimento non solo all'attività produttiva in senso stretto, ossia a quella diretta a creare nuovi beni o servizi, ma anche a quella di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del consumo, nonché ad ogni altra attività che possa rientrare in una di quelle elencate nelle menzionate norme del codice civile. Tuttavia, il significato della decisione non è affatto nel senso che l'attività economica si identifica in quella imprenditoriale, ma che dalla norma di cui all'art. 2082 cod. civ. si trae la dimostrazione che è attività economica quella finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o di servizi.E appunto l'acquisto di un immobile realizza lo scambio di un bene contro il versamento di un corrispettivo. La lettura della fattispecie incriminatrice e della giurisprudenza applicativa è confermata da altre decisioni di questa Corte. Si è, ad es., ritenuto che integra il delitto di autoriciclaggio l'immissione nel mercato dei beni provento di furto mediante vendita a terzi, attesa la natura economica di tale attività che trasforma i beni in denaro e produce reddito, così dissimulando l'origine illecita degli stessi e ostacolando concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa (Sez. 2, n. 36180 del 14/09/2021, Zanotti, Rv. 281967 - 01) 4. Il quarto motivo è inammissibile per assenza di specificità. Richiamato quanto sopra rilevato a proposito dell'integrazione delle motivazioni delle due decisioni di merito, si osserva, a proposito dell'impianto di frantumazione, che il ricorso si disinteressa del tutto dei profili analiticamente indicati dalla sentenza di primo grado e più sinteticamente dalla sentenza impugnata, quanto agli artifici documentali costruiti per occultare la provenienza dei beni, destinati ad una società maltese, dai quali è stata desunta razionalmente anche la sussistenza del necessario coefficiente soggettivo. Al riguardo, va ribadito che, ai fini dell'integrazione del reato di autoriciclaggio non occorre che l'agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza (Sez. 2, n. 36121 del 24/05/2019, Drabing, Rv. 276974 - 01). 5. Il quinto motivo è inammissibile per l'assoluta assenza di specificità dal momento che le conversazioni dalle quali i giudici di merito hanno tratto la prova del coinvolgimento (anche) della ricorrente nella tentata ricettazione dei beni di cui al capo D3 sono esattamente quelle riportate dalla sentenza di primo luogo nel capo relativo a siffatto delitto. Tali conversazioni (la cui lettura da parte dei giudici di merito non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti indicati da Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01), non oggetto di critica da parte del ricorso che elude il problema, facendo mostra di non riuscire a identificarle, vanno lette, quanto alla provenienza illecita dei beni, alla luce delle considerazioni dedicate, proprio a proposito della trattazione dei delitti di cui ai capi 0.1 e D.3, dalla sentenza di primo grado alle risultanze istruttorie concernenti le imponenti attività degli imputati dirette a realizzare la dispersione dei beni appartenenti ai singoli fallimenti.6. Il sesto motivo è inammissibile per assenza di specificità e manifesta infondatezza. L'accertamento operato dai giudici di merito si è mosso esattamente all'interno della cornice tracciata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497 - 01, che ha confermato l'individuazione dell'imputato - già consulente e creditore della società fallita - quale amministratore di fatto, sulla base di indici sintomatici espressivi dell'inserimento organico, con funzioni direttive, nella sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale, in posizione assolutamente preminente rispetto all'amministratore di diritto, privo di esperienze specifiche nel settore di operatività dell'ente). È infatti consolidata l'interpretazione dell'art. 2639 cod. civ., a mente della quale, ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto", è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 - 01). Ma, soprattutto, va sottolineato, in una fase di occultamento e distrazione dei beni, il significato che assume, in generale, la concreta assunzione di poteri dispositivi dei beni della società. Siffatta conclusione trova conforto nei risultati raggiunti dalla giurisprudenza di legittimità a proposito dell'amministratore di fatto di una società "schermo" - priva di una reale autonomia e costituita per essere utilizzata come "cartiera" in un meccanismo fiscalmente fraudolento volto ad evadere il versamento dell'IVA: in tali casi, si è osservato l'amministratore di fatto non è altri che l'ideatore ed organizzatore del suddetto sistema fraudolento, atteso che non è ipotizzabile l'accertamento di elementi sintomatici di un inserimento organico all'interno di un ente solo formalmente operante (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829 - 02).E lo stesso non può che valere in tutti i casi nei quali prevalente, rispetto alla fisiologica attività imprenditoriale, è quella di riallocazione dei beni secondo le finalità ritenute più appropriate, quale sia il pregiudizio arrecato ai creditori. In questa prospettiva, il fatto che la Allievi si qualificasse, senza esserlo, come amministratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ad es., è stato razionalmente inteso come lampante conferma degli indici gestori ricavati dall'assoluta autonomia dispositiva rivelata dalla ricorrente nelle singole condotte esaminate dai giudici di merito. E il generale riferimento agli interessi della famiglia Allievi non vale certo a incrinare la pregnanza di un ruolo primario che le conversazioni intercettate documentano in termini privi di qualunque equivocità. 7. Il settimo motivo è inammissibile per assoluta genericità. Al riguardo, va ribadito: a) che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre; b) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione (i precedenti specifici, la spregiudicatezza nella condotta anche successivamente al fallimento, l'entità del dissesto cagionato) esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Piuttosto, assertiva è la motivazione che sorregge la conferma della durata delle pene accessorie fallimentari: tanto giustifica, limitatamente a tale profilo, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. 8. Resta solo da ribadire che alla stregua dell'insegnamento di Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C, Rv. 258652, che, come è indiscutibile il formarsi del giudicato di condanna nell'ipotesi di pluralità di regiudicande, ove l'annullamento riguardi soltanto una parte delle imputazioni, altrettanto è a dirsi per il caso in cui, divenendo irrevocabile l'affermazione della responsabilità penale in ordine ad una determinata ipotesi di reato, il giudizio debba proseguire in sede di rinvio soltanto agli effetti della determinazione del trattamento sanzionatorio, posto che i "punti" oggetto di annullamento non si riflettono sull'an, ma soltanto sul quant