CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01405/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5003/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 1689/2015 depositata il 14/07/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva avverso gli avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato, ai sensi dell’art. 38, commi 4 e 5 del DPR n. 600/1973, il reddito del contribuente per gli anni 2007 e 2008. 2. Le ragioni del contribuente non trovavano conforto nei gradi di merito. 3. Avverso la sentenza della CTR della Puglia indicata in epigrafe ha proposto ricorso il contribuente con cinque motivi e l’Amministrazione ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va rilevato che in data 29/11/2023 il controricorrente ha depositato istanza con cui, premesso di avere aderito alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 6, comma 6, del d.l. n.118 del 2019 e di avere versato la prima rata, nonché le ulteriori sinora maturate, ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio e cessata la materia del contendere. A fronte della documentazione versata in atti dal contribuente, entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art.6 del d.l. n.119 del 2018, ń risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato. 1.1. Pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n.119 del 2018, il processo si ̀ estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020 e, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art.6 del d.l. n.119 del 2018 le spese di lite relative a tale ricorso restano a carico di chi le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dich