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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 febbraio 2026

Cassazione n. 33968/2026

Testo disponibile della fonte

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à del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 27 febbraio 2026 il Tribunale diSorveglianza di Roma, decidendo sulle domande di differimento della penaintrodotta da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (per lo stato di gravidanza e peressere madre di prole inferiore a tre anni, con applicazione provvisoria delladetenzione domiciliare al momento della ultima domanda), ha disposto laesecuzione della pena presso un Istituto di custodia attenuata per detenutemadri.In motivazione si evidenzia, in sintesi, che il particolare livello di pericolositàsociale della donna (numerosi precedenti per reati predatori commessi per lungotempo e sino ad epoca recente) rende non applicabile il differimento, neanchenelle forme della detenzione domiciliare, non garantendo tale misura un controllocostante della condannata.

Non viene indicata nel provvedimento del Tribunale ladata di commissione del reato su cui si fonda la attuale esecuzione di pena.2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Il ricorso è affidato a più motivi.Al primo motivo si deduce difetto di motivazione rafforzata in rapporto allanatura peggiorativa della riforma, derivante dal d.l. n.48 del 2025.Si illustrano i contenuti della riforma del 2025 sul tema e si cita unprecedente di questa Corte che ha evidenziato la natura di norma peggiorativadell’art.15 del d.l. citato (essenzialmente per la donna incinta o con proleinferiore a tre anni il differimento diventa facoltativo con indicazione del criteriocui deve attenersi il Tribunale di Sorveglianza nella valutazione della condizione).Sul punto la difesa evidenzia che la motivazione espressa dal Tribunale nonsi confronta con il parametro legislativo attuale, ove si richiede l’apprezzamento,in caso di diniego del differimento, di un «una situazione di pericolo, dieccezionale rilevanza, della commissione di altri delitti».Nel provvedimento vi è – si afferma – una generica indicazione di pericolo direcidiva che non soddisfa il parametro legale.Con gli ulteriori motivi si deduce l’omessa valutazione della idoneità delladetenzione domiciliare, l’omesso esercizio di poteri istruttori al fine di verificarele attuali condizioni fisiche della istante, nonché la illogicità intrinseca dellamotivazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, al primo ed assorbente motivo.2.

Va premesso che la ricorrente non articola alcun motivo in punto diapplicazione retroattiva (a fatti di reato commessi prima della vigenza) delladisposizione (di certo peggiorativa) introdotta con il d.l. n.45 del 11.4.2025 (probabilmente perché la condizione di gravidanza risulta introdottaprocessualmente solo con la domanda del settembre 2025) e, pertanto, il temaesula dalle valutazioni del Collegio.In altre parole, sia il Tribunale di Sorveglianza che la ricorrente modellano lerispettive argomentazioni in riferimento al testo dell’art. 147 cod.pen. comeintrodotto con il citato d.l. ed in rapporto alla intervenuta modifica legislativa.3.

Ciò posto, la fondatezza della doglianza introdotta dalla ricorrente vaaffermata in rapporto alla evidente insufficienza motivazionale in riferimento alparametro legale della «eccezionale rilevanza » del pericolo di commissione dialtri delitti.Con tale espressione il legislatore ha realizzato un complesso bilanciamentotra le esigenze di tutela della donna in gravidanza, del nascituro e della primainfanzia (da un lato) e quelle della collettività (dall’altro), imponendo al giudice disorveglianza, in caso di diniego del differimento (anche nelle forme delladetenzione domiciliare) una motivazione «rafforzata» rispetto all’ordinariopericolo di reiterazione di condotte devianti.In tal senso, se la esistenza di una condizione di pericolosità soggettiva – invia generale – può essere desunta dalla mera constatazione di una certa‘serialità’ di condotte illecite, nel caso particolare di cui al novellato art. 147comma 4 cod.pen., ciò non appare sufficiente, dovendo il giudice (che nega ildifferimento, in rapporto alle citate condizioni) motivare in modo specifico circauna elevatissima probabilità di riproduzione della condotta illecita, pure in uncontesto caratterizzato da profili di evidente fragilità della donna (incinta omadre di prole inferiore a tre anni).Simile valutazione non risulta espressa nella stringata decisione oggetto diimpugnazione.

Va pertanto disposto l’annullamento della decisione impugnata,con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Roma.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
à del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 27 febbraio 2026 il Tribunale diSorveglianza di Roma, decidendo sulle domande di differimento della penaintrodotta da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (per lo stato di gravidanza e peressere madre di prole inferiore a tre anni, con applicazione provvisoria delladetenzione domiciliare al momento della ultima domanda), ha disposto laesecuzione della pena presso un Istituto di custodia attenuata per detenutemadri.In motivazione si evidenzia, in sintesi, che il particolare livello di pericolositàsociale della donna (numerosi precedenti per reati predatori commessi per lungotempo e sino ad epoca recente) rende non applicabile il differimento, neanchenelle forme della detenzione domiciliare, non garantendo tale misura un controllocostante della condannata. Non viene indicata nel provvedimento del Tribunale ladata di commissione del reato su cui si fonda la attuale esecuzione di pena.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Il ricorso è affidato a più motivi.Al primo motivo si deduce difetto di motivazione rafforzata in rapporto allanatura peggiorativa della riforma, derivante dal d.l. n.48 del 2025.Si illustrano i contenuti della riforma del 2025 sul tema e si cita unprecedente di questa Corte che ha evidenziato la natura di norma peggiorativadell’art.15 del d.l. citato (essenzialmente per la donna incinta o con proleinferiore a tre anni il differimento diventa facoltativo con indicazione del criteriocui deve attenersi il Tribunale di Sorveglianza nella valutazione della condizione).Sul punto la difesa evidenzia che la motivazione espressa dal Tribunale nonsi confronta con il parametro legislativo attuale, ove si richiede l’apprezzamento,in caso di diniego del differimento, di un «una situazione di pericolo, dieccezionale rilevanza, della commissione di altri delitti».Nel provvedimento vi è – si afferma – una generica indicazione di pericolo direcidiva che non soddisfa il parametro legale.Con gli ulteriori motivi si deduce l’omessa valutazione della idoneità delladetenzione domiciliare, l’omesso esercizio di poteri istruttori al fine di verificarele attuali condizioni fisiche della istante, nonché la illogicità intrinseca dellamotivazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, al primo ed assorbente motivo.2. Va premesso che la ricorrente non articola alcun motivo in punto diapplicazione retroattiva (a fatti di reato commessi prima della vigenza) delladisposizione (di certo peggiorativa) introdotta con il d.l. n.45 del 11.4.2025 (probabilmente perché la condizione di gravidanza risulta introdottaprocessualmente solo con la domanda del settembre 2025) e, pertanto, il temaesula dalle valutazioni del Collegio.In altre parole, sia il Tribunale di Sorveglianza che la ricorrente modellano lerispettive argomentazioni in riferimento al testo dell’art. 147 cod.pen. comeintrodotto con il citato d.l. ed in rapporto alla intervenuta modifica legislativa.3. Ciò posto, la fondatezza della doglianza introdotta dalla ricorrente vaaffermata in rapporto alla evidente insufficienza motivazionale in riferimento alparametro legale della «eccezionale rilevanza » del pericolo di commissione dialtri delitti.Con tale espressione il legislatore ha realizzato un complesso bilanciamentotra le esigenze di tutela della donna in gravidanza, del nascituro e della primainfanzia (da un lato) e quelle della collettività (dall’altro), imponendo al giudice disorveglianza, in caso di diniego del differimento (anche nelle forme delladetenzione domiciliare) una motivazione «rafforzata» rispetto all’ordinariopericolo di reiterazione di condotte devianti.In tal senso, se la esistenza di una condizione di pericolosità soggettiva – invia generale – può essere desunta dalla mera constatazione di una certa‘serialità’ di condotte illecite, nel caso particolare di cui al novellato art. 147comma 4 cod.pen., ciò non appare sufficiente, dovendo il giudice (che nega ildifferimento, in rapporto alle citate condizioni) motivare in modo specifico circauna elevatissima probabilità di riproduzione della condotta illecita, pure in uncontesto caratterizzato da profili di evidente fragilità della donna (incinta omadre di prole inferiore a tre anni).Simile valutazione non risulta espressa nella stringata decisione oggetto diimpugnazione. Va pertanto disposto l’annullamento della decisione impugnata,con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Roma.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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