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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 06431/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per due episodi di furto di merce ai danni di supermercati; Ritenuto che i primi tre motivi di ricorso esulano dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità perché demandano alla Corte di cassazione la rivalutazione delle prove raccolte in tema di tentativo, aggravante della esposizione a pubblica fede, aggravante della violenza sulle cose; mentre esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); Considerato che il quarto motivo è generico e manifestamente infondato, poiché non coglie che la fattispecie in rassegna (furto pluriaggravato) è punita con la pena massima di anni dieci di reclusione, che osta alla applicabilità dell'art. 131- bis cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per due episodi di furto di merce ai danni di supermercati; Ritenuto che i primi tre motivi di ricorso esulano dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità perché demandano alla Corte di cassazione la rivalutazione delle prove raccolte in tema di tentativo, aggravante della esposizione a pubblica fede, aggravante della violenza sulle cose; mentre esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); Considerato che il quarto motivo è generico e manifestamente infondato, poiché non coglie che la fattispecie in rassegna (furto pluriaggravato) è punita con la pena massima di anni dieci di reclusione, che osta alla applicabilità dell'art. 131- bis cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 06431/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris