CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022
Cassazione n. 07469/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che hanno evidenziato la natura violenta della condotta oppositiva - l'imputato spingeva fisicamente gli agenti e ne ostacolava l'intervento tanto da essere costretti ad intervenire con la forza per caricarlo nell'auto di servizio - e quindi realizzando un concreto ostacolo al compimento dell'atto dell'ufficio che esula dalla mera protesta; ( analogamente è correttamente motivata ai fini del giudizio di gravità del fatto/ idoneo ad escludere l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.,la gratuità della condotta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 febbraio 2022 Il Consigliere e ensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] jP 0iT