CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 29460/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Assise di appello di Napoli rigettava l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere la commuta- zione della pena dell'ergastolo a lui inflitta con sentenza di detta Corte di Assise del 23/1/2015, per contrarietà agli artt. 3 e 27 della Costituzione. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassa- zione, deducendo violazione di legge con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione e all'art. 3 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo, poiché la pena perpetua viola il principio di uguaglianza e quello della funzione rieduca- tiva della sanzione penale, prodromica al reinserimento sociale del condannato. Il ricorso è inammissibile, poiché risulta basato su motivi non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione. L'impugnata ordinanza ha ineccepibilmente argomentato la compatibilità dell'ergastolo con i principi convenzionali e costituzionali, evidenziando da un lato che la Corte EDU ha affermato che il problema è risolto laddove sia assicurata la possibilità di riesaminare detta pena per commutarla, sospenderla, porvi fine o accordare la liberazione anticipata (Grande Camera, sentenza 9/7/2013, Vinter e altri c/ [OSCURATO:PERSONA]); dall'altro richiamando la consolidata esegesi di legittimità di questa Corte sul tema, e la già affermata infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen. in riferimento all'art. 27 Cost., perché la pena dell'ergastolo, a seguito dell'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, ha cessato di essere una pena perpetua e quindi non può dirsi contraria al senso di umanità, essendo, peraltro, non incompatibile con la grazia e con la possibilità di un reinserimento incondizionato del condannato nella società libera, in tali termini risultando la piena compatibilità con i principi di cui all'art. 3 CEDU (Sez. 1, n. 34199 del 1.2/04/2016, Aguila, Rv. 267656). Pertanto, le obiezioni del ricorrente, fondate su confuse argomentazioni metagiuridiche, esprimono una posizione contrastante con l'attuale evoluzione giurisprudenziale e sollecitano - peralt-o genericamente - una interlocuzione con il Giudice delle Leggi che sul punto ha già avuto corso con esito negativo. Per tali ragioni, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve esseré dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere esten