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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 giugno 2023

Cassazione n. 34856/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria in atti del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].

Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, articolando dieci motivi, avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 30/05/2022, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trieste con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui ai capi 3 (ricettazione), 4 (falso ideologico), 5 (rapina impropria aggravata) e 6 (resistenza), ritenuta limitatamente per questi ultimi due capi di imputazione la responsabilità del ricorrente esclusivamente in danno dell'appuntato Marino.

1. I motivi di ricorso saranno enunciati, ai sensi dell'art. 173 cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

1.1. «ne eat iudex extra petita partium - metamorfosi dell'imputazione».

1.2. «illogicità e contraddittorietà della motivazione, travisamento del fatto».

1.3. «sulla valutazione della prova - illogicità e irrazionalità della motivazione».

1.4. «ancora sul travisamento del fatto».

1.5. «ancora sull'illogicità e irrazionalità della motivazione - contraddizione risultante dal testo stesso della motivazione».

1.6. «Sul capo 4) di imputazione: violazione di legge - mancanza dell'elemento soggettivo».

1.7. «Ulteriore illogicità della motivazione in relazione ai capi 5) e 6) di imputazione».

1.8. «Sulla disapplicazione della recidiva».

1.9. «Ultroneità del dileggio del difensore da parte dei giudici della Corte di appello».

1.10. «erronea interpretazione e applicazione di norme con specifico riferimento a quella di cui all'art. 533, comma 1, c.p.p.».

2. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Con il primo motivo, si lamenta che la condanna in ordine al delitto di ricettazione sia stata pronunciata per un fatto diverso da quello contestato, essendosi fatto riferimento ad un episodio avvenuto il 3/03/2016, a fronte, invece di una contestazione secondo cui sarebbe stato commesso il 4/03/2016.

Con conseguente violazione della regola di cui all'art. 521 cod. proc. pen.

Il motivo è manifestamente infondato.

La circostanza che l'attività di cambio dei biglietti di provenienza furtiva sia stata collocata dei testi di polizia giudiziaria al 3 marzo 2016, anziché al 4 marzo 2016 come indicato nella imputazione, non assume alcun rilievo concreto di fronte alla specifica descrizione del fatto per come operata nell'imputazione ed emersa nel dibattimento, con riguardo agli altri elementi identificativi attinenti alla condotta, alle sue modalità, ai soggetti coinvolti, al contesto in cui le azioni sono state realizzate e maturate.

Peraltro, assume rilievo decisivo ai fini della manifesta infondatezza della doglianza difensiva, il fatto che gli imputati sono chiamati a rispondere del delitto di ricettazione; come noto tale reato si perfeziona con l'acquisto o la ricezione della res delittuosa e contiene tra gli elementi costitutivi il fine di profitto ed il presupposto del reato, integrato dalla provenienza da delitto della cosa oggetto dell'acquisto o della ricezione.

Proprio per tale ragione la collocazione temporale della ricettazione viene indicata, allorché non si abbia contezza del momento in cui il reo è venuto in possesso della res di provenienza delittuosa, in uno spazio temporale che precede la data dell'accertamento ("in epoca antecedente e prossima"), considerato che la ricettazione è un reato istantaneo.

Ciò che rileva nella struttura del reato non è il momento dell'accertamento del fatto, ma quello nel quale il delitto stesso si perfeziona, ossia quando l'autore riceve o acquista il bene di provenienza illecita.

Poiché tale momento non è noto, l'imputazione non può che limitarsi a indicare il perfezionamento del reato in un tempo imprecisato che precede quello in cui la res è stata trovata in possesso del ricettatore, ovvero, alternativamente, in un momento successivo a quello nel quale è stato commesso il delitto presupposto.

Nel caso di specie, l'imputazione colloca la ricettazione non nella data dell'accertamento del fatto, bensì in data anteriore e prossima alla stessa, con la conseguenza che l'imputato, essendo indicato il tempo di commissione del delitto presupposto (i tagliandi venivano furtivamente sottratti nelle prime ore del 29 febbraio 2016 presso il bar Rosandra di [OSCURATO:PERSONA] della Valle), ha avuto piena contezza dell'arco temporale in cui è stata collocata la condotta della ricettazione, senza che non di meno venisse compromesso il puntuale esercizio del diritto di difesa.Pertanto, poiché il dato cronologico indicato concerne un fatto successivo alla condotta tipica del reato contestato, fatto che, come osservato, non rileva ai fini di ritenere o meno sussistenti gli elementi costitutivi del reato, l'indicazione del tempus commissi delicti non assume alcun effettivo rilievo al fine di ritenere violato il diritto di difesa e tanto a prescindere dall'evidente esiguità della discrasia temporale registrata con riguardo all'epoca di accertamento del fatto (un giorno). 2-3-4-5.

Nei motivi rubricati da 2 a 5, le doglianze del ricorrente attengono alla logicità della motivazione con cui la Corte di merito ha affermato il coinvolgimento dell'imputato, unitamente alla coimputata (non ricorrente) Egorova, nell'incasso dei biglietti di provenienza delittuosa operato dall'altro coimputato [OSCURATO:PERSONA] (nei cui confronti si è proceduto separatamente avendo optato per il rito abbreviato).

Si deduce, per un verso, il travisamento della prova (testimonianza ufficiale di p.g. [OSCURATO:PERSONA]), con riguardo all'affermazione che anche il ricorrente aveva il possesso della valigetta da cui l'[OSCURATO:PERSONA] tirò poi fuori i tagliandi di provenienza furtiva cercando di porli all'incasso e, per altro, la illogicità della motivazione con cui è stato asseverato il concorso nel reato.

Il dedotto travisamento della prova è inammissibile per diverse ragioni.

Anzitutto, per come dal ricorrente allegato, il dato travisato sarebbe costituito dal fatto che il teste di p.g. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito che gli imputati avevano con sé una valigetta dalla quale avevano estratto i tagliandi gratta e vinci che furono dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] materialmente scambiati con denaro contante con il titolare del bar.

La denuncia di travisamento - volta ad escludere un compossesso della valigetta in capo al ricorrente - non si fonda, pertanto, sull'avere la Corte di merito richiamato una circostanza diversa da quella riferita dal teste, ma nella divergenza che tale dichiarazione rinviene in altra testimonianza del titolare del bar, il quale ha riferito che fu solo l'[OSCURATO:PERSONA] a tirar fuori dalla valigetta i tagliandi di provenienza furtiva.

Si tratta, pertanto, di un profilo che attiene alla valutazione della prova testimoniale e che nulla a che vedere con il vizio di travisamento consistente nell'utilizzazione di una prova inesistente o nell'utilizzazione di un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo.

Inoltre, dalla lettura della sentenza di primo grado - le cui motivazioni, ricorrendo l'ipotesi della c.d. doppia conforme, si saldano con quelle della sentenza impugnata costituendo un unico plesso argomentativo - risulta che l'imputato, unitamente alla correa [OSCURATO:PERSONA], all'epoca sua convivente, «erano stati visti trarre fuori dalla valigetta i tagliandi» (pag. 4), circostanza a cui fa espresso riferimento anche la sentenza impugnata; inoltre risulta che l'altro agente di p.g. presente sul posto (app. sc.

Centofante) ha riferito che il ricorrente «ad ogni cambio si avvicinava all'[OSCURATO:PERSONA] comportandosi se dovesse verificarne il prodotto.

Nel frattempo, la donna entrava e usciva dal locale" (pag. 4).

La Corte d'appello ha, poi, richiamato le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale «ha riferito che una volta terminata l'operazione di cambio, il Paoletti aveva ricevuto, da parte di [OSCURATO:PERSONA], il denaro contante, mentre la Egorova, ferma all'ingresso del locale, svolgeva il ruolo di "palo", controllando l'esterno del bar» (v. pag. 6).

Proseguono i giudici di appello precisando che il teste [OSCURATO:PERSONA] «ha riferito di avere poi notato il ricorrente che allontanatosi con la Egorova, aveva poi raggiunto la vettura Alfa 147 parcheggiata nei pressi, all'interno della quale aveva, poi, insieme con la Egorova, contato il denaro poco prima ricevuto dall'[OSCURATO:PERSONA]» (pag. 6); che l'[OSCURATO:PERSONA] ed il ricorrente, terminata l'operazione di incasso dei tagliandi, si erano stretti le mani e che l'[OSCURATO:PERSONA] in quel momento stringeva qualcosa tra le dita, tanto che l'imputato, subito dopo avere lasciato la presa del complice, aveva infilato la mano nella tasca dei pantaloni; quella stessa tasca dalla quale poco dopo, una volta entrato in macchina, aveva estratto mil denaro che aveva contato con la Egorova.

Si è, infine, fatto riferimento anche ad analoga vicenda, accaduta il 4/03/2016, nel quale il ricorrente si era presentato insieme con la Egorova presso altro pubblico esercizio per cambiare altri gratta e vinci con denaro contante.

Si tratta di elementi, anche indiziari, di particolare significato probatorio verso cui non si appuntano specificamente le censure del ricorrente e che, invece, in ragione anche della loro concatenazione logica e temporale, danno conto di come l'azione dell'[OSCURATO:PERSONA] - il quale ha definito la sua posizione con l'applicazione pena - fosse stata previamente concertata tra tutti gli imputati nell'ambito di un ordito ben condiviso volto a monetizzare tagliandi vincenti di provenienza furtiva di cui tutti avevano la disponibilità.

Di conseguenza, il "dato travisato" non assume, nell'ambito del ragionamento probatorio svolto dal giudice del merito, alcuna interferenza di carattere decisivo ai fini dell'intangibilità del risultato a cui lo stesso giudice è pervenuto, soprattutto alla luce degli altri elementi di prova che la Corte d'appello ha indicato a sostegno dell'affermazione di responsabilità.

6. La doglianza oggetto del sesto motivo attiene all'affermazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 483 cod. pen. contestato al capo 4) della rubrica.

Si lamenta come dell'avvenuto sequestro della patente mancasse la prova della conoscenza in capo al ricorrente e, dunque, del fatto prodromico alla commissione del reato di falso ideologico contestato (falsa denuncia di smarrimento).Il motivo è manifestamente infondato, in quanto la prospettazione difensiva secondo cui mancherebbe la prova che l'imputato al momento della presentazione della denuncia di smarrimento dei documenti fosse consapevole che erano stati in precedenza sequestrati nell'auto dell'[OSCURATO:PERSONA], risulta smentita nella sentenza impugnata con motivazione scevra da vizi logici.

L'episodio, infatti, risulta essere stato letto logicamente con il fatto che ha portato al sequestro dei documenti nell'auto dell'[OSCURATO:PERSONA], allorché, d'intesa con il ricorrente, avevano deciso di compiere un furto presso il bar Rosandra ed essendo stati sorpresi dai Carabinieri quando stavano realizzando la condotta di effrazione, mentre l'[OSCURATO:PERSONA] era stato fermato, il ricorrente si era dato alla fuga.

Considerato che nei pressi del luogo del programmato furto era stata rinvenuta l'auto, già utilizzata dal ricorrente in precedenza, all'interno della quale erano stati rinvenuti i documenti personali dell'[OSCURATO:PERSONA] e del Paoletti, nessuna illogicità sconta la motivazione della sentenza impugnata per avere ritenuto che con quel veicolo gli imputati avessero raggiunto il luogo del programmato furto e che essi, per precauzione, all'interno del veicolo avessero lasciato i documenti.

Pertanto, correttamente, sul piano logico, si è ricondotta la denuncia di smarrimento dei documenti successivamente presentata dal ricorrente al vano tentativo di allontanare da sé i sospetti circa l'identità del secondo autore dell'azione criminosa che era riuscito, a differenza dell'[OSCURATO:PERSONA], a darsi alla fuga.

7. Il settimo motivo attiene al coinvolgimento del ricorrente nell'episodio del tentato furto, poi sfociato in rapina impropria (capo 5).

Si censura il giudizio di attendibilità del narrato del teste di p.g. che avrebbe riconosciuto l'imputato.

Il motivo è manifestamente infondato.

A corredo della compartecipazione dell'imputato, infatti, la sentenza impugnata non solo richiama le dichiarazioni del carabiniere Centofanti, ma anche altri elementi di prova di particolare significato.

Quanto alle prime, si è precisato che il riconoscimento dell'imputato sia dotato di particolare attendibilità in ragione del fatto che già lo conosceva avendolo osservato nel corso del precedente episodio criminoso del 3/03/2016; inoltre, in conseguenza della resistenza operata ai suoi danni, il teste ebbe modo di osservarlo da vicino.

Quanto alle altre fonti di prova, si è fatto riferimento alle intercettazioni intercorse tra Paoletti e l'[OSCURATO:PERSONA], da cui emerge la programmazione del furto e il sequestro che vi era stato, in quelle circostanze di tempo e di luogo, dei documenti degli imputati rinvenuti nell'auto con cui si portarono sul luogo del programmato furto.

Si tratta di elementi di significativa conferma del narrato del teste con cui il ricorrente omette di confrontarsi.

8. Il motivo sulla recidiva è manifestamente infondato.La sentenza impugnata ha disatteso il motivo di appello dedotto dalla difesa sul rilievo della genericità - conclusione che il ricorrente decisamente contesta in ragione del "vuoto" motivazionale registratosi sul punto ad opera della sentenza del Tribunale che di tale circostanza aveva tenuto conto nella determinazione della pena.

Tuttavia, se si ha riguardo a come risulta formulato il motivo di appello, titolato «sull'applicazione della contestata recidiva», la richiesta di «disapplicazione della recidiva» risulta priva dell'indicazione dei necessari elementi di sostegno che non possono trarsi dal riferimento ad una massima g iurisprudenzia le.

Inoltre, se si ha riguardo al complesso della motivazione resa dalla Corte di merito, soprattutto con riguardo al diniego di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., risultano esplicitati plurimi elementi di riprovevolezza e di pericolosità, desunti dalla tipologia dei reati e dalle loro modalità, unitamente alla nutrita biografia criminale annoverata dall'imputato, che danno motivatamente conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato e non definitivamente interrotto (vedi pag. 10, quarto e quinto cpv.).

9. Con riguardo al nono motivo di ricorso, le circostanze indotte dal legale ricorrente consentono di ricondurre il passaggio motivazionale censurato "dimostra di non conoscere l'istituto dell'art. 131-bis c.p." alla dialettica processuale trattandosi di un equivoco non ascrivibile a profili di negligenza imputabili al difensore.

10. Il decimo motivo con cui si lamenta l'erronea applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 533 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, posto che la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dalla difesa risulta essere stata motivatamente esclusa dai giudici di merito sotto il profilo della razionalità e plausibilità, con la conseguenza che nessuno spazio vi era per l'applicazione della regola invocata dalla difesa.

11. In tali termini il ricorso va dichiarato inammissibile.

Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

P.Q.M.

Dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria in atti del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, articolando dieci motivi, avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 30/05/2022, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trieste con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui ai capi 3 (ricettazione), 4 (falso ideologico), 5 (rapina impropria aggravata) e 6 (resistenza), ritenuta limitatamente per questi ultimi due capi di imputazione la responsabilità del ricorrente esclusivamente in danno dell'appuntato Marino. 1. I motivi di ricorso saranno enunciati, ai sensi dell'art. 173 cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 1.1. «ne eat iudex extra petita partium - metamorfosi dell'imputazione». 1.2. «illogicità e contraddittorietà della motivazione, travisamento del fatto». 1.3. «sulla valutazione della prova - illogicità e irrazionalità della motivazione». 1.4. «ancora sul travisamento del fatto». 1.5. «ancora sull'illogicità e irrazionalità della motivazione - contraddizione risultante dal testo stesso della motivazione». 1.6. «Sul capo 4) di imputazione: violazione di legge - mancanza dell'elemento soggettivo». 1.7. «Ulteriore illogicità della motivazione in relazione ai capi 5) e 6) di imputazione». 1.8. «Sulla disapplicazione della recidiva». 1.9. «Ultroneità del dileggio del difensore da parte dei giudici della Corte di appello». 1.10. «erronea interpretazione e applicazione di norme con specifico riferimento a quella di cui all'art. 533, comma 1, c.p.p.». 2. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Con il primo motivo, si lamenta che la condanna in ordine al delitto di ricettazione sia stata pronunciata per un fatto diverso da quello contestato, essendosi fatto riferimento ad un episodio avvenuto il 3/03/2016, a fronte, invece di una contestazione secondo cui sarebbe stato commesso il 4/03/2016. Con conseguente violazione della regola di cui all'art. 521 cod. proc. pen. Il motivo è manifestamente infondato. La circostanza che l'attività di cambio dei biglietti di provenienza furtiva sia stata collocata dei testi di polizia giudiziaria al 3 marzo 2016, anziché al 4 marzo 2016 come indicato nella imputazione, non assume alcun rilievo concreto di fronte alla specifica descrizione del fatto per come operata nell'imputazione ed emersa nel dibattimento, con riguardo agli altri elementi identificativi attinenti alla condotta, alle sue modalità, ai soggetti coinvolti, al contesto in cui le azioni sono state realizzate e maturate. Peraltro, assume rilievo decisivo ai fini della manifesta infondatezza della doglianza difensiva, il fatto che gli imputati sono chiamati a rispondere del delitto di ricettazione; come noto tale reato si perfeziona con l'acquisto o la ricezione della res delittuosa e contiene tra gli elementi costitutivi il fine di profitto ed il presupposto del reato, integrato dalla provenienza da delitto della cosa oggetto dell'acquisto o della ricezione. Proprio per tale ragione la collocazione temporale della ricettazione viene indicata, allorché non si abbia contezza del momento in cui il reo è venuto in possesso della res di provenienza delittuosa, in uno spazio temporale che precede la data dell'accertamento ("in epoca antecedente e prossima"), considerato che la ricettazione è un reato istantaneo. Ciò che rileva nella struttura del reato non è il momento dell'accertamento del fatto, ma quello nel quale il delitto stesso si perfeziona, ossia quando l'autore riceve o acquista il bene di provenienza illecita. Poiché tale momento non è noto, l'imputazione non può che limitarsi a indicare il perfezionamento del reato in un tempo imprecisato che precede quello in cui la res è stata trovata in possesso del ricettatore, ovvero, alternativamente, in un momento successivo a quello nel quale è stato commesso il delitto presupposto. Nel caso di specie, l'imputazione colloca la ricettazione non nella data dell'accertamento del fatto, bensì in data anteriore e prossima alla stessa, con la conseguenza che l'imputato, essendo indicato il tempo di commissione del delitto presupposto (i tagliandi venivano furtivamente sottratti nelle prime ore del 29 febbraio 2016 presso il bar Rosandra di [OSCURATO:PERSONA] della Valle), ha avuto piena contezza dell'arco temporale in cui è stata collocata la condotta della ricettazione, senza che non di meno venisse compromesso il puntuale esercizio del diritto di difesa.Pertanto, poiché il dato cronologico indicato concerne un fatto successivo alla condotta tipica del reato contestato, fatto che, come osservato, non rileva ai fini di ritenere o meno sussistenti gli elementi costitutivi del reato, l'indicazione del tempus commissi delicti non assume alcun effettivo rilievo al fine di ritenere violato il diritto di difesa e tanto a prescindere dall'evidente esiguità della discrasia temporale registrata con riguardo all'epoca di accertamento del fatto (un giorno). 2-3-4-5. Nei motivi rubricati da 2 a 5, le doglianze del ricorrente attengono alla logicità della motivazione con cui la Corte di merito ha affermato il coinvolgimento dell'imputato, unitamente alla coimputata (non ricorrente) Egorova, nell'incasso dei biglietti di provenienza delittuosa operato dall'altro coimputato [OSCURATO:PERSONA] (nei cui confronti si è proceduto separatamente avendo optato per il rito abbreviato). Si deduce, per un verso, il travisamento della prova (testimonianza ufficiale di p.g. [OSCURATO:PERSONA]), con riguardo all'affermazione che anche il ricorrente aveva il possesso della valigetta da cui l'[OSCURATO:PERSONA] tirò poi fuori i tagliandi di provenienza furtiva cercando di porli all'incasso e, per altro, la illogicità della motivazione con cui è stato asseverato il concorso nel reato. Il dedotto travisamento della prova è inammissibile per diverse ragioni. Anzitutto, per come dal ricorrente allegato, il dato travisato sarebbe costituito dal fatto che il teste di p.g. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito che gli imputati avevano con sé una valigetta dalla quale avevano estratto i tagliandi gratta e vinci che furono dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] materialmente scambiati con denaro contante con il titolare del bar. La denuncia di travisamento - volta ad escludere un compossesso della valigetta in capo al ricorrente - non si fonda, pertanto, sull'avere la Corte di merito richiamato una circostanza diversa da quella riferita dal teste, ma nella divergenza che tale dichiarazione rinviene in altra testimonianza del titolare del bar, il quale ha riferito che fu solo l'[OSCURATO:PERSONA] a tirar fuori dalla valigetta i tagliandi di provenienza furtiva. Si tratta, pertanto, di un profilo che attiene alla valutazione della prova testimoniale e che nulla a che vedere con il vizio di travisamento consistente nell'utilizzazione di una prova inesistente o nell'utilizzazione di un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo. Inoltre, dalla lettura della sentenza di primo grado - le cui motivazioni, ricorrendo l'ipotesi della c.d. doppia conforme, si saldano con quelle della sentenza impugnata costituendo un unico plesso argomentativo - risulta che l'imputato, unitamente alla correa [OSCURATO:PERSONA], all'epoca sua convivente, «erano stati visti trarre fuori dalla valigetta i tagliandi» (pag. 4), circostanza a cui fa espresso riferimento anche la sentenza impugnata; inoltre risulta che l'altro agente di p.g. presente sul posto (app. sc. Centofante) ha riferito che il ricorrente «ad ogni cambio si avvicinava all'[OSCURATO:PERSONA] comportandosi se dovesse verificarne il prodotto. Nel frattempo, la donna entrava e usciva dal locale" (pag. 4). La Corte d'appello ha, poi, richiamato le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale «ha riferito che una volta terminata l'operazione di cambio, il Paoletti aveva ricevuto, da parte di [OSCURATO:PERSONA], il denaro contante, mentre la Egorova, ferma all'ingresso del locale, svolgeva il ruolo di "palo", controllando l'esterno del bar» (v. pag. 6). Proseguono i giudici di appello precisando che il teste [OSCURATO:PERSONA] «ha riferito di avere poi notato il ricorrente che allontanatosi con la Egorova, aveva poi raggiunto la vettura Alfa 147 parcheggiata nei pressi, all'interno della quale aveva, poi, insieme con la Egorova, contato il denaro poco prima ricevuto dall'[OSCURATO:PERSONA]» (pag. 6); che l'[OSCURATO:PERSONA] ed il ricorrente, terminata l'operazione di incasso dei tagliandi, si erano stretti le mani e che l'[OSCURATO:PERSONA] in quel momento stringeva qualcosa tra le dita, tanto che l'imputato, subito dopo avere lasciato la presa del complice, aveva infilato la mano nella tasca dei pantaloni; quella stessa tasca dalla quale poco dopo, una volta entrato in macchina, aveva estratto mil denaro che aveva contato con la Egorova. Si è, infine, fatto riferimento anche ad analoga vicenda, accaduta il 4/03/2016, nel quale il ricorrente si era presentato insieme con la Egorova presso altro pubblico esercizio per cambiare altri gratta e vinci con denaro contante. Si tratta di elementi, anche indiziari, di particolare significato probatorio verso cui non si appuntano specificamente le censure del ricorrente e che, invece, in ragione anche della loro concatenazione logica e temporale, danno conto di come l'azione dell'[OSCURATO:PERSONA] - il quale ha definito la sua posizione con l'applicazione pena - fosse stata previamente concertata tra tutti gli imputati nell'ambito di un ordito ben condiviso volto a monetizzare tagliandi vincenti di provenienza furtiva di cui tutti avevano la disponibilità. Di conseguenza, il "dato travisato" non assume, nell'ambito del ragionamento probatorio svolto dal giudice del merito, alcuna interferenza di carattere decisivo ai fini dell'intangibilità del risultato a cui lo stesso giudice è pervenuto, soprattutto alla luce degli altri elementi di prova che la Corte d'appello ha indicato a sostegno dell'affermazione di responsabilità. 6. La doglianza oggetto del sesto motivo attiene all'affermazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 483 cod. pen. contestato al capo 4) della rubrica. Si lamenta come dell'avvenuto sequestro della patente mancasse la prova della conoscenza in capo al ricorrente e, dunque, del fatto prodromico alla commissione del reato di falso ideologico contestato (falsa denuncia di smarrimento).Il motivo è manifestamente infondato, in quanto la prospettazione difensiva secondo cui mancherebbe la prova che l'imputato al momento della presentazione della denuncia di smarrimento dei documenti fosse consapevole che erano stati in precedenza sequestrati nell'auto dell'[OSCURATO:PERSONA], risulta smentita nella sentenza impugnata con motivazione scevra da vizi logici. L'episodio, infatti, risulta essere stato letto logicamente con il fatto che ha portato al sequestro dei documenti nell'auto dell'[OSCURATO:PERSONA], allorché, d'intesa con il ricorrente, avevano deciso di compiere un furto presso il bar Rosandra ed essendo stati sorpresi dai Carabinieri quando stavano realizzando la condotta di effrazione, mentre l'[OSCURATO:PERSONA] era stato fermato, il ricorrente si era dato alla fuga. Considerato che nei pressi del luogo del programmato furto era stata rinvenuta l'auto, già utilizzata dal ricorrente in precedenza, all'interno della quale erano stati rinvenuti i documenti personali dell'[OSCURATO:PERSONA] e del Paoletti, nessuna illogicità sconta la motivazione della sentenza impugnata per avere ritenuto che con quel veicolo gli imputati avessero raggiunto il luogo del programmato furto e che essi, per precauzione, all'interno del veicolo avessero lasciato i documenti. Pertanto, correttamente, sul piano logico, si è ricondotta la denuncia di smarrimento dei documenti successivamente presentata dal ricorrente al vano tentativo di allontanare da sé i sospetti circa l'identità del secondo autore dell'azione criminosa che era riuscito, a differenza dell'[OSCURATO:PERSONA], a darsi alla fuga. 7. Il settimo motivo attiene al coinvolgimento del ricorrente nell'episodio del tentato furto, poi sfociato in rapina impropria (capo 5). Si censura il giudizio di attendibilità del narrato del teste di p.g. che avrebbe riconosciuto l'imputato. Il motivo è manifestamente infondato. A corredo della compartecipazione dell'imputato, infatti, la sentenza impugnata non solo richiama le dichiarazioni del carabiniere Centofanti, ma anche altri elementi di prova di particolare significato. Quanto alle prime, si è precisato che il riconoscimento dell'imputato sia dotato di particolare attendibilità in ragione del fatto che già lo conosceva avendolo osservato nel corso del precedente episodio criminoso del 3/03/2016; inoltre, in conseguenza della resistenza operata ai suoi danni, il teste ebbe modo di osservarlo da vicino. Quanto alle altre fonti di prova, si è fatto riferimento alle intercettazioni intercorse tra Paoletti e l'[OSCURATO:PERSONA], da cui emerge la programmazione del furto e il sequestro che vi era stato, in quelle circostanze di tempo e di luogo, dei documenti degli imputati rinvenuti nell'auto con cui si portarono sul luogo del programmato furto. Si tratta di elementi di significativa conferma del narrato del teste con cui il ricorrente omette di confrontarsi. 8. Il motivo sulla recidiva è manifestamente infondato.La sentenza impugnata ha disatteso il motivo di appello dedotto dalla difesa sul rilievo della genericità - conclusione che il ricorrente decisamente contesta in ragione del "vuoto" motivazionale registratosi sul punto ad opera della sentenza del Tribunale che di tale circostanza aveva tenuto conto nella determinazione della pena. Tuttavia, se si ha riguardo a come risulta formulato il motivo di appello, titolato «sull'applicazione della contestata recidiva», la richiesta di «disapplicazione della recidiva» risulta priva dell'indicazione dei necessari elementi di sostegno che non possono trarsi dal riferimento ad una massima g iurisprudenzia le. Inoltre, se si ha riguardo al complesso della motivazione resa dalla Corte di merito, soprattutto con riguardo al diniego di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., risultano esplicitati plurimi elementi di riprovevolezza e di pericolosità, desunti dalla tipologia dei reati e dalle loro modalità, unitamente alla nutrita biografia criminale annoverata dall'imputato, che danno motivatamente conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato e non definitivamente interrotto (vedi pag. 10, quarto e quinto cpv.). 9. Con riguardo al nono motivo di ricorso, le circostanze indotte dal legale ricorrente consentono di ricondurre il passaggio motivazionale censurato "dimostra di non conoscere l'istituto dell'art. 131-bis c.p." alla dialettica processuale trattandosi di un equivoco non ascrivibile a profili di negligenza imputabili al difensore. 10. Il decimo motivo con cui si lamenta l'erronea applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 533 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, posto che la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dalla difesa risulta essere stata motivatamente esclusa dai giudici di merito sotto il profilo della razionalità e plausibilità, con la conseguenza che nessuno spazio vi era per l'applicazione della regola invocata dalla difesa. 11. In tali termini il ricorso va dichiarato inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M. Dic
Sentenza Cassazione n. 34856/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris