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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 18159/2024

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sigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.4225/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e per essa [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], n. 15 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente – nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimati - avverso la sentenza de l Tribunale di Trento n. 760 /202 1 , pubblicata in data24 novembre 20 2 1 e notificata in data 10 dicembre 2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 maggio2024 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello ; Rilevato che

1. nell’ambito di procedura esecutiva immobiliare, promossa nel gennaio 2018 dallaBanca Popolare dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti deidebitori esecutat i Vender di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],intervenivano la [OSCURATO:PERSONA] di Non, Banca di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, Agente della Riscossione per le [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano e Trento, Agenzia delle entrate –Riscossione, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; a seguitodi istanza, depositata in data 30 luglio 2020, dal custode dell’immobile pignorato — oggetto di contratto di locazione , concluso in data25 settembre 2002 ed avente durata di 27 anni, in favore di [OSCURATO:PERSONA].r.l. — con la quale si evidenziava che i canoni di locazione erano stati oggetto di pignoramento presso terzi, conclusosi con ordinanza di assegnazione del 24 ottobre 2017 in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Non, il Giudice dell’esecuzione lo autorizzava a riscuotere i canoni di locazione ed a negoziare con il conduttore eventuali modifiche contrattuali;

2. [OSCURATO:PERSONA] di Non proponeva opposizione avverso la suddetta ordinanza ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., deducendo l’opponibilità alla procedura esecutiva della ordinanza di assegnazione dei canoni maturati e maturandi, precedentemente emessa e avente data certa, e la carenza di legi ttimazione del custode a riscuotere i canoni; introdotto, dalla [OSCURATO:PERSONA] di Non, i l giudizio di merit o , i l Tribunale di Trento ha acco lto l’opposizione ; ha o sserva to, in particolare, che: a) l’ordinanza di assegnazione di canoni locatizi ex art. 553 c.p.c., avente data anteriore e certa rispetto all’avvio del successivo procedimento esecutivo, costituiva una cessione pro solvendoe produceva l’immediato effetto traslativo della titolarità del credito a favore dell’assegnatario che, dal momento dell’emissione del provvedimento, risultava l’unico soggetto legittimato a pretendere il pagamento del credito da parte del debitor debitoris; b) i crediti locatizi, di conseguenza, non appartenevanopiù al debitore esecutato e non potevano essere attratti nella successiva procedura esecutiva immobiliare intentata da altro creditore sul medesimo immobile locato; c) l’opponibilità dell’assegnazione alla pr o cedura espropriativa successivamente avviata non soggiace va al termine previsto dall’art.2918 cod. civ., considerato che la ratio di tale disposizione, che si riferiva alle sole cessioni volontarie dei crediti, doveva essere rinvenuta nella tutela del creditore (o dell’assegnatario) contro gli atti dispositiviposti in essere a suo danno dal debitore esecutato;

3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, per essa, doValue s.p.a., propone ricorsoper la cassazione della suddetta sentenza, con due motivi;[OSCURATO:PERSONA] di Non, Banca di [OSCURATO:PERSONA],resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Vender di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, [OSCURATO:SOCIETA]., Agenzia delle entrate - Riscossione, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

4. i l ricorso è stato avviato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e la ricorrente ha depositato memoria illustrativa; il Collegio si è riservato il depositodell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla decisione; Considerato che

1. c on il primo motivo — rubricato ‹‹violazione e/o falsa applicazione degli artt. 553 e 559 c.p.c. e degli artt. 820, 2912 e 2914 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. ›› — la ricorrente deduce, sotto un primo profilo, che i l Tribunale, muovendo dal presupposto che al provvedimento di assegnazione dovesse essere attribuita la natura di cessione di credito, ne ha ricavato come conseguenzal’irrilevanza del rapporto a monte tra debitore pignorato e bene produttivo dei canoni, senza tenere conto che il pagamento del terzo all’assegnatario estingueva, oltre al debito del debitore - locatore nei confronti dell’assegnatario, anche il debito del terzo pignorato nei confronti del locatore; s otto diverso profilo, che l’assegnazione del credito deve sottostare al disposto di cui all’art. 2914, secondo comma, cod. civ. e che, vertendosi in ipotesi di assegnazione di un credito futuro, l’effetto traslativo si verifica allorché il credito venga ad esistenza o diventi esigibile , c on la inevitabile conseguenza che, matura ndo i canoni successivamente all’assegnazione, quando il debitore non è più titolare dei canoni di locazione, il terzo suo creditore non può ottenere il pagamento in virtù della pregressa assegnazione, ma può solo partecipare alla distribuzione del ricavato della vendita immobiliare; evidenzia, pure, che la sentenza impugnata richiama un precedente di questa Corte (Cass., n. 19323/2005), che si fonda su “un mero obiter riportato in parte motiva, non persuasivo”, laddove, invece, un articolo di dottrina (riportato in ricorso da pag. 9 a 16) conferma in pieno la correttezza del provvedimento reso dal giudice dell’esecuzione;

2. con il secondo motivo la ricorrente censura la decisione gravata per ‹‹Violazione e falsa applicazione degli artt. 2812 e 2918 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.››, per avere il giudice di merito negato l’applicabilità delle due disposizioni normative richiamate e s ostiene, al contrario, che, ove il credito derivante dalla locazione sia oggetto di cessione coattiva anteriormente al pignoramento immobiliare, debba trovare applicazione la prima disposizione;

3. la particolare rilevanza della questione di diritto prospettata con il primo motivo rende opportuna la trattazione del ricorso in pubblica udienza;

4. è, altresì, onere di parte ricorrente, anche in ragione di quanto evidenziato a pag. 5 del controricorso, documentare l’avvenuta costituzionenel giudizio di merito di Vender di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. tramite l’avv. [OSCURATO:PERSONA], al quale è stato notificato il ricorso per cassazione,o, in difetto, di rinnovare la notificazione del ricorso nei confronti della predetta società, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, fermi pure gli oneri del rispetto dei tempi di deposito della relativa prova; p.q. m.la Corte - dispone la trattazione del ricorso in pubblica udienza, rinviando all’uopo a nuovo ruolo; -ordina alla parte ricorrente, in difetto di avvenuta costituzione in giudizio di Vender di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]e di prova della sua costituzione nel giudizio di merito a mezzo del destinatario della notificazione del ricorso, di rinnovare quest’ultima nei confronti della società, assegnando, per tale adempimento, termine perentorio di giorni sessanta deco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.4225/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e per essa [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], n. 15 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente – nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimati - avverso la sentenza de l Tribunale di Trento n. 760 /202 1 , pubblicata in data24 novembre 20 2 1 e notificata in data 10 dicembre 2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 maggio2024 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello ; Rilevato che 1. nell’ambito di procedura esecutiva immobiliare, promossa nel gennaio 2018 dallaBanca Popolare dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti deidebitori esecutat i Vender di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],intervenivano la [OSCURATO:PERSONA] di Non, Banca di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, Agente della Riscossione per le [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano e Trento, Agenzia delle entrate –Riscossione, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; a seguitodi istanza, depositata in data 30 luglio 2020, dal custode dell’immobile pignorato — oggetto di contratto di locazione , concluso in data25 settembre 2002 ed avente durata di 27 anni, in favore di [OSCURATO:PERSONA].r.l. — con la quale si evidenziava che i canoni di locazione erano stati oggetto di pignoramento presso terzi, conclusosi con ordinanza di assegnazione del 24 ottobre 2017 in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Non, il Giudice dell’esecuzione lo autorizzava a riscuotere i canoni di locazione ed a negoziare con il conduttore eventuali modifiche contrattuali; 2. [OSCURATO:PERSONA] di Non proponeva opposizione avverso la suddetta ordinanza ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., deducendo l’opponibilità alla procedura esecutiva della ordinanza di assegnazione dei canoni maturati e maturandi, precedentemente emessa e avente data certa, e la carenza di legi ttimazione del custode a riscuotere i canoni; introdotto, dalla [OSCURATO:PERSONA] di Non, i l giudizio di merit o , i l Tribunale di Trento ha acco lto l’opposizione ; ha o sserva to, in particolare, che: a) l’ordinanza di assegnazione di canoni locatizi ex art. 553 c.p.c., avente data anteriore e certa rispetto all’avvio del successivo procedimento esecutivo, costituiva una cessione pro solvendoe produceva l’immediato effetto traslativo della titolarità del credito a favore dell’assegnatario che, dal momento dell’emissione del provvedimento, risultava l’unico soggetto legittimato a pretendere il pagamento del credito da parte del debitor debitoris; b) i crediti locatizi, di conseguenza, non appartenevanopiù al debitore esecutato e non potevano essere attratti nella successiva procedura esecutiva immobiliare intentata da altro creditore sul medesimo immobile locato; c) l’opponibilità dell’assegnazione alla pr o cedura espropriativa successivamente avviata non soggiace va al termine previsto dall’art.2918 cod. civ., considerato che la ratio di tale disposizione, che si riferiva alle sole cessioni volontarie dei crediti, doveva essere rinvenuta nella tutela del creditore (o dell’assegnatario) contro gli atti dispositiviposti in essere a suo danno dal debitore esecutato; 3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, per essa, doValue s.p.a., propone ricorsoper la cassazione della suddetta sentenza, con due motivi;[OSCURATO:PERSONA] di Non, Banca di [OSCURATO:PERSONA],resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Vender di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, [OSCURATO:SOCIETA]., Agenzia delle entrate - Riscossione, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non hanno svolto attività difensiva in questa sede; 4. i l ricorso è stato avviato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e la ricorrente ha depositato memoria illustrativa; il Collegio si è riservato il depositodell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla decisione; Considerato che 1. c on il primo motivo — rubricato ‹‹violazione e/o falsa applicazione degli artt. 553 e 559 c.p.c. e degli artt. 820, 2912 e 2914 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. ›› — la ricorrente deduce, sotto un primo profilo, che i l Tribunale, muovendo dal presupposto che al provvedimento di assegnazione dovesse essere attribuita la natura di cessione di credito, ne ha ricavato come conseguenzal’irrilevanza del rapporto a monte tra debitore pignorato e bene produttivo dei canoni, senza tenere conto che il pagamento del terzo all’assegnatario estingueva, oltre al debito del debitore - locatore nei confronti dell’assegnatario, anche il debito del terzo pignorato nei confronti del locatore; s otto diverso profilo, che l’assegnazione del credito deve sottostare al disposto di cui all’art. 2914, secondo comma, cod. civ. e che, vertendosi in ipotesi di assegnazione di un credito futuro, l’effetto traslativo si verifica allorché il credito venga ad esistenza o diventi esigibile , c on la inevitabile conseguenza che, matura ndo i canoni successivamente all’assegnazione, quando il debitore non è più titolare dei canoni di locazione, il terzo suo creditore non può ottenere il pagamento in virtù della pregressa assegnazione, ma può solo partecipare alla distribuzione del ricavato della vendita immobiliare; evidenzia, pure, che la sentenza impugnata richiama un precedente di questa Corte (Cass., n. 19323/2005), che si fonda su “un mero obiter riportato in parte motiva, non persuasivo”, laddove, invece, un articolo di dottrina (riportato in ricorso da pag. 9 a 16) conferma in pieno la correttezza del provvedimento reso dal giudice dell’esecuzione; 2. con il secondo motivo la ricorrente censura la decisione gravata per ‹‹Violazione e falsa applicazione degli artt. 2812 e 2918 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.››, per avere il giudice di merito negato l’applicabilità delle due disposizioni normative richiamate e s ostiene, al contrario, che, ove il credito derivante dalla locazione sia oggetto di cessione coattiva anteriormente al pignoramento immobiliare, debba trovare applicazione la prima disposizione; 3. la particolare rilevanza della questione di diritto prospettata con il primo motivo rende opportuna la trattazione del ricorso in pubblica udienza; 4. è, altresì, onere di parte ricorrente, anche in ragione di quanto evidenziato a pag. 5 del controricorso, documentare l’avvenuta costituzionenel giudizio di merito di Vender di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. tramite l’avv. [OSCURATO:PERSONA], al quale è stato notificato il ricorso per cassazione,o, in difetto, di rinnovare la notificazione del ricorso nei confronti della predetta società, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, fermi pure gli oneri del rispetto dei tempi di deposito della relativa prova; p.q. m.la Corte - dispone la trattazione del ricorso in pubblica udienza, rinviando all’uopo a nuovo ruolo; -ordina alla parte ricorrente, in difetto di avvenuta costituzione in giudizio di Vender di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]e di prova della sua costituzione nel giudizio di merito a mezzo del destinatario della notificazione del ricorso, di rinnovare quest’ultima nei confronti della società, assegnando, per tale adempimento, termine perentorio di giorni sessanta deco
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