CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 18125/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.560/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 187, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 96, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1242/2020 depositata il 21/05/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. :::::::::::::::::::::::::: Rilevato che: -la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1242/2020, pubblicata il 21/5/2020, ha respinto, in riforma della decisione di primo grado, le domande svolte da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] del Quatar, società subconcessionaria di alcuni locali ad uso ufficio all’interno dell’Aeroporto di Malpensa, al fine di svolgere le proprie attività operative e di assistenza volo, nei confronti della concedente [OSCURATO:PERSONA] per azioni [OSCURATO:PERSONA] S.E.A, al fine di sentirla condannare alla restituzione in proprio favore della somma asseritamente versata in eccesso a, tra il gennaio 2023 ed il luglio 2008, titolo di canoni di subconcessione, più elevati rispetto a quelli determinati dall’ENAC con provvedimento del 4/10/2007 e già applicati da SEA ad alcuni operatori privilegiati, in violazione diretta dell’art.16 della Direttiva 96/6//CE ; -avverso la suddetta pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, notificato il 21/12/2020, affidato a nove motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] SEA (che resiste con controricorso, notificato il 28/1/2021, con ricorso incidentale condizionato in tre motivi); -la ricorrente principale lamenta: a) con il primo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.1175, 1374, 1375 c.c., anche in relazione agli artt.16 della Direttiva 96/67/CE e 102 TFUE; b; b) con il secondo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.1175, 1374, 1375 c.c., sotto altro profilo, anche in relazione agli artt.16 della Direttiva 96/67/CE e 102 TFUE; c) con il terzo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.1175, 1337, 1338, 1374, 1375 c.c., sotto terzo profilo, anche in relazione agli artt.16 della Direttiva 96/67/CE e 102 TFUE; d) con il quarto motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.102 TFUE, dell’art.16 Direttiva 96/67/CE, degli artt.1374, 1375 e 2597 c.c.; e) con il quinto motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art. 102 TFUE e del principio di effettività della tutela accordata dal diritto comunitario in base all’art.102 TFUE ; f) con il sesto motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 9 l.192/1998, 2033 c.c., 16 Direttiva 96/67/CE; g) con il settimo motivo, la violazione, ex art.360 nn. 3 e 4 c.p.c., dell’art.112 c.p.c. e degli artt. 9 l.192/1998, 2033, 16 Direttiva 96/67/CE, per omissione di pronuncia; h) con l’ottavo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.1339, 1374, 1418, 1419, comma 2, 2697 c.c., 16 della Direttiva 96/6//CE e 102 TFUE ; i) con il nono motivo, la violazione, ex art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., dell’art.112 c.p.c., in relazione agli artt.1339, 1374, 1418, 1419, comma 2, 2597 c.c., 16 Direttiva 96/67/CE e 102 TFUE, per omissione di pronuncia; - la controricorrente propone ricorso incidentale condiziona to, lamentando: a) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 324 e 342 c.p.c.; b) con il secondo motivo, la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, ex art.360 n. 1 c.p.c.; c) con il terzo motivo, la violazione e(ì/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.2935 c.c. ; Ritenuto che: -le parti hanno depositato il 24/5/2023 istanza congiunta di rinvio, in pendenza di serie trattative di composizione della controversia; -risulta opportuno disporre rinvio a N.R. stante la suddetta richiesta delle parti e la prospettata definizione transattiva della vertenza; P.Q.M. La