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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20839/2026

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25/11/1971 avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 337 e 582, 585, cod. pen., nei confronti di alcuni agenti di pubblica sicurezza.

Egli deduce violazione di legge e vizi di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche e di determinazione della pena, giudicata eccessiva.

2. Il ricorso è inammissibile.

In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini del riconoscimento o meno.

Nello specifico, la Corte d'appello ha valorizzato dati di fatto incontroversi e qualificanti (violenza dell'aggressione compiuta, dolo particolarmente intenso, soggetto pregiudicato), motivatamente ritenendoli prevalenti su quelli dedotti dalla difesa (ammissione di responsabilità, presentazione di scuse, lontananza nel tempo dei precedenti), con valutazione ragionevole.

Quanto, poi, alla pena, una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito è necessaria soltanto quando essa sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (tra le tantissime: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), mentre, nello specifico, è stata mantenuta ben al di sotto.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara ina P.Q.MFUOZIOti Mtuzi 'l'il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25/11/1971 avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 337 e 582, 585, cod. pen., nei confronti di alcuni agenti di pubblica sicurezza. Egli deduce violazione di legge e vizi di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche e di determinazione della pena, giudicata eccessiva. 2. Il ricorso è inammissibile. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini del riconoscimento o meno. Nello specifico, la Corte d'appello ha valorizzato dati di fatto incontroversi e qualificanti (violenza dell'aggressione compiuta, dolo particolarmente intenso, soggetto pregiudicato), motivatamente ritenendoli prevalenti su quelli dedotti dalla difesa (ammissione di responsabilità, presentazione di scuse, lontananza nel tempo dei precedenti), con valutazione ragionevole. Quanto, poi, alla pena, una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito è necessaria soltanto quando essa sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (tra le tantissime: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), mentre, nello specifico, è stata mantenuta ben al di sotto. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara ina P.Q.MFUOZIOti Mtuzi 'l'il
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