CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29464/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 2414/2017 R.G. propost o da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, condomicilio eletto in Roma , via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:revocazione straor- dinaria –art.395, n.3, cod. proc. civ. –sentenza revo- cata accertamento unitario – litisconsorzio-sussistenza CARRACARLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; –intimati– avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della To- scana,sez. staccata di Livorno , n. 2240 / 14 /1 5 , depositata in data 16 dicembre2015 e notificata in data 28 luglio 2016 . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 23 settembre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lettele conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accogli- mentodel ricorso. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, sez.staccata di Livorno , n. 2240 / 14 /1 5 veniva accolt a l’ istanza di re- vocazione straordinaria proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso le sentenze della CTR nn.20 e 21/14/09rese nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]- neraS.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C. e dei soci [OSCURATO:PERSONA], Rolando, Bruno, Daniela, Andrea ed [OSCURATO:PERSONA] . Con tali decisioni erano statiriuniti gli appelli e rigettati i ricorsi dei contribuenti, originati dagli avvisidi accertamento per II.DD. e IVA 1999 - 2000 , derivanti dalla con- testazionedi operazioni inesistenti sulla base di p.v.c. 2.[OSCURATO:PERSONA] aveva propo sto nel 2014 ricorso per revocazione ex art.395 cod. proc. civ. n. 3 dell e predette sentenz e di appello, divenut e definitive da un quinquennio , per sopravvenuta conoscenza dell’esi- stenzadi due sentenze penali passate in giudicato, rese in camera di consiglioe quindi non pubbliche, precedenti alle sentenze in contesta- zione,dalle quali emergeva una ricostruzione dei fatti a base della pre- tesatributaria incompatibile con il contenuto delle sentenze revocande. 3.L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso lasentenza di revocazione , affidat o a cinque motiv i ; i contribuent i sono rimastiintimati. Consideratoche: 1.Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, comma 1, nn.3 e 4 , cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa applica- zionedell'art. 64, 65 e seg. del d .lgs. 546/1992, nonché degli artt. 395 e398 cod. proc. civ., perché con il mezzo ci si duole della insufficiente motivazioneadottata dal giudice e , comunque , della non corretta in- terpretazione della norma che si assume violata poiché non sarebbe sufficientel’aver dare atto della circostanza dell’avvenuta conoscenza dellasentenza di patteggiamento, e sarebbe stata necessaria la prova dellaincolpevole precedente ma ncata conoscenza e dell’effettiva cono- scenzadel documento. 2.Con il secondo motivo l’Agenzia ricorrente, in rapporto all’art. 360, comma1, n. 3 , cod. proc. civ., lamenta la violazione e falsa applica- zionedegli artt. 64, 65 e seguenti del d.lgs. n.546/1992, nonché degli artt. 395 e 398 cod. proc. civ., per avere la Commissione tributaria erratoa ritenere decisivo, ai fini della decisione, il docu mento della cui pretesanovità era stato fatto motivo di revocazione. 3.Il terzo motivo della ricorrente, ai fini dell’art. 360, comma 1, n. 3 , cod.proc. civ., prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p. dell’art. 7 del d.lgs. n.546/1992 e dell’art. 116 cod. proc. civ. , peraver il giudic e di appello erron e amente fatte proprie automatica- mentenel processo tributario le risultanze del processo penale senza alcunvaglio delle stesse . 4.Con il quarto motivo di ricorso , senza indicazione del pertinente pa- radigmadell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., viene censurata la v io- lazione e falsa applicazione degli artt. 64 e 65 e segg. del d .lgs. 546/1992,nonché degli artt. 395 e 398 cod. proc. civ. e dell’art. 10 del d.lgs. n.472/1997 perché l’art. 10 è stato erroneamente applicato dal giudicenella fattispecie, dal momento che è norma solo sanzionatoria, noninvocabile al fine d ella verifica della responsabilità per i tributi . 5.Il quinto motivo di ricorso, ai fini dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc.civ., prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 331 e 102 cod. proc. civ. nonché dell’art. 14; violazione dell’art. 67 d .lgs. n.546/1992 e dell’art. 402 cod. proc. civ. degli artt. 276 e 279 cod. proc.civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ. ; l a censura sostanzialmente si duoledel fatto che la CTR non ha svolto l’integrazione del contraddit- torionei confronti della società e degli altri soci, in presenza di litiscon- sorzionecessario. 6.Il quinto motivo, relativo alla questione pregiudiziale della corretta costituzione del litisconsorzio davanti al giudice della revocazione, dev’essereaffrontato in via preliminare rispetto agli altri, attinenti al contenutodella decisione adottata, ed è fondato. 6.1. L'art. 102 cod. proc. civ. al primo comma prevede che: « Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbonoagire o essere convenute nello stesso processo » . Laconfigurazione di tale rapporto è questione di diritto sostanziale, che vienerisolta, di volta in volta, cercando di individuare quand'è che una sentenzasia inutiliter data , perchè resa in assenza di alcune delle parti "inconfronto" delle quali avrebbe dovuto essere pronunciata. 6.2.La sussistenza di un rapporto unico con pluralità di parti, ricondu- cibilealla previsione dell'art. 102 c od . p roc . c iv ., è questione di diritto sostanziale,che va risol t a, volta a volta, stabilendo quando la sentenza sarebbeinutiliter data se resa in assenza di alcune delle parti "in con- fronto"delle quali avrebbe dovuto essere pronunciata: ricorre o meno, allora,una situazione di litisconsorzio necessario a seconda dell'utilità chepuò derivare dalla pronuncia qualora il giudizio si svolg a in assenza dialtri soggetti potenzialmente coinvolti nel rapporto (Cass., Sez. U., 13novembre 2013, n. 25454, mai superata). 6.3.La revocazione di cui all’art.395, n.3, cod. proc. civ., prevista se dopola sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la partenon aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza mag- gioreo per fatto dell'avversario, è un’impugnazione straordinaria , che sipone a valle del processo concluso. Illitisconsorzio necessario, ossia nel contraddittorio con tutte le parti neicui confronti la sentenza revocanda è stata pronunciata non è sem- prerichiesto, ma dipende dalla natura del vizio dedotto e dagli effetti dellarevocazione. 7. Nella fattispecie l e sentenz e revocat e sono stat e pronunciat e nei confrontidi una società di persone e dei soci e ha nno avuto ad oggetto avvisidi accertamento emessi per II.DD. e IVA sulla base di un unico p.v.c.per più anni di imposta. Al proposito v a r ibadito che, i n materia tributaria,l'unitarietà dell'accertamento , che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associa- zionidi cui all'art. 5 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 917 e dei soci delle stesse , e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmentealla quota di partecipazione agli utili ed indipenden- tementedalla percezione degli stessi, comporta no che il ricorso tribu- tarioproposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei socio dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci,salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali. 7.1.Pertanto, tutti questi soggetti devono essere parti dello stesso pro- cedimentoe la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcunisoltanto di essi. Siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria, bensì gli ele menti comuni della fatti- speciecostitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impu- gnato,con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio ne- cessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da unosoltanto dei sogge tti interessati impone l'integrazione del contrad- dittorioai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione aisensi del successivo art. 29) e il giudizio celebrato senza la parteci- pazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabilein ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. Sez.U., sentenza n.14815 del 4.6.2008). 7.2.Il principio di diritto va esteso anche al processo per revocazione straordinariaex art. 395 n. 3 cod. proc. civ., in quanto l’eventuale de- cisione di accoglimento, come in concreto avvenuto nella fattispecie, investe una sentenza emessa nei confronti della società di persona e dei soci, in presenza di unitarietà dell’accertamento e, conseguente- mente,di litisconsorzio necessario. Nelcaso in esame dalla lettura della sentenza impugnata si evince che ilricorso per revocazione è stato indirizzato dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], oltreche all’Agenzia delle Entrate , a Rolando e d a [OSCURATO:PERSONA]. Dagli atti si apprende , tuttavia, che i process i decis i con l e sentenz e revocatehanno tratto origine da un accertamento unitario che ha ri- guardatosette soggetti, ciascuno part e d i detti process i : [OSCURATO:PERSONA]- canica [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C. e i soci CarloCarra, Rolando, Bruno, Daniela, Andrea ed [OSCURATO:PERSONA] . Il giudiced’appello, in sede di revocazione, ha perciò violato il litiscon- sorzio necessario ex art.102 cod. proc. civ. e da ciò deriva la nullità dellasentenza impugnata. 8.L’accoglimento del quinto motivo portante la questione pregiudiziale dellitisconsorzio travolge la sentenza impugnata e assorbe i restanti motivirelativi al contenuto della revocazione . Lasentenza impugnat a è perciò cassat a e, per l’effetto, l a controversi a varinviat a alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della To- scana,in diversa composizione, per la rinnovazione del giudizio di re- vocazione,previa integrazione del contraddittorio, e per la liquidazione dellespese di lite del giudizio di legittimità . P.Q.M LaCorte accoglieil quinto motivo de l ricors o , dichiara assorbiti gli altri, cassa l a sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte d