CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2024
Cassazione n. 05937/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e 27 legge n. 895 del 1967 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione ed euro 24.000,00 di multa, articolando un solo motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena; Considerato che il motivo espone censure manifestamente infondate, perché la pena base è stata determinata in misura di poco superiore al minimo edittale (sette anni di reclusione e 27.000,00 euro di multa), valorizzando sia la gravità dei fatti (detenzione illegale di 98 grammi lordi di cocaina, 566 grammi lordi di hashish, di una pistola automatica e di numerose munizioni), sia la negativa personalità dell'imputato, recidivo reiterato specifico ed infraquinquennale, mentre l'aumento di pena per la continuazione, (complessivamente pari ad un anno di reclusione e a 9.000,00 euro di multa) è stato contenuto, ed anzi fissato in misura inferiore ai limiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 81 cod. pen. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.