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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 18990/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12729-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - sul ricorso 12935-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] I I [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e]ettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1084/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 05/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. yTQ Ric. 2021 n. 12935 sez.

ML - ud. 05-04-2022 -2- RG 12279/2021 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Lecce, con la sentenza n. 1084/2020, ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sede che aveva respinto le opposizioni avverso le ordinanze ingiunzioni n. 564/10 e 565/10, emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Lecce, con cui erano state irrogate a [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], le sanzioni amministrative del pagamento dellla somma di euro 13.150,00 per la irregolare assunzione di quattro lavoratori e di euro 3.404,00 per omessa regolare esibizione e tenuta dei registri e della documentazione di legge.

2. La Corte distrettuale, a fondamento della decisione, ha rilevato che il primo giudice aveva ben interpretato e valutato le risultanze istruttorie, considerando attendibili gli accertamenti e le dichiarazioni raccolte in sede di accesso ispettivo, che non potevano considerarsi smentite dalle successive deposizioni testimoniali ed anzi supportate dalla documentazione esaminata, di talchè corretto era stato il rigetto delle opposizioni.

3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso telematico per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Lecce.

Un duplicato del suddetto ricorso è stato proposto anche in via cartacea e parimenti iscritto a ruolo (RG n. 12935/2021).

4. Le proposte del relatore sono state comunicate alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, va dato atto che con separato provvedimento il ricorso RG n. 12935/2021 è stato riunito, ex art. 335 cpc, al presente recante il n. 12279/2021 trattandosi di un duplicato riguardante gli stessi motivi e avente ad oggetto la medesima sentenza impugnata (sent. n. 1084/2020 della CdA di Lecce), iscritto, evidentemente per un disguido, due volte a ruolo.

2. Ciò premesso, i motivi possono essere così sintetizzati.RG 12279/2021

3. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 e 2967 cc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, sostenendo l'erroneità della gravata sentenza in quanto il verbale ispettivo fa fede fino a querela di falso relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale, agli accertamenti compiuti o attestati in sua presenza, ma non anche con riguardo alle dichiarazioni rese ai verbalizzanti; inoltre sostiene che la Corte male aveva interpretato le risultanze del verbale ispettivo, con riferimento alla mancata esibizione del registro delle presenze perché, pur dando atto di una contraddittorietà nella redazione dello stesso, aveva poi dato credito alle conclusioni ivi riportate.

4. Con il secondo motivo si censura il vizio di omessa pronuncia in relazione alla posizione della lavoratrice E3ove Addolorata, di cui era stato chiesto in seconde cure di epurare la sanzione, in quanto la posizione di quest'ultima era stata regolarizzata nel corso del giudizio.

5. Il primo motivo è inammissibile.

6. La Corte di merito, infatti, è giunta, così come il primo giudice, ad un giudizio di fondatezza delle contestazioni di cui alle ordinanze ingiunzioni opposte non fondando la decisione unicamente sulla ritenuta maggiore attendibilità delle dichiarazioni rese dai lavoratori rispetto a quelle proferite in sede dibattimentale ma valutando le stesse unitamente a tutto il materiale raccolto, in ossequio al principio che le informazioni assunte in sede di accertamento ispettivo costituiscono elementi che il giudice può valutare insieme ad altri ai fini del suo libero convincimento (per tutte, Cass. n. 9919/2006; Cass. n. 6565/2007).

7. Con riguardo, poi, alla doglianza relativa alla non corretta interpretazione del verbale ispettivo relativamente alla mancata esibizione del registro delle presenze, deve osservarsi che la Corte territoriale ha operato una interpretazione dell'atto, specificando e superando le apparenti contraddittorietà ipotizzabili attraverso un esame complete dello stesso

8. Le conclusioni cui è pervenuta, e cioè che effettivamente il registro non era stato esibito in sede di ispezione (perché altrimenti non si sarebbe spiegato l'invito ad esibire successivamente la documentazione presso gli uffici della DPL per cui si era trattato solo di un'impropria compilazione del RG 12279/2021 modulo lì dove era contrassegnata con una "x" i documenti presentati) costituisce un accertamento di merito, adeguatamente motivato e, in quanto tale non sindacabile in sede di legittimità.

9. Anche il secondo motivo è inammissibile.

10. In primo luogo, la doglianza difetta di specificità perché, nella censura, non sono riportati i termini esatti dell'asserito pagamento avvenuto, della sua congruità e della sua riferibilità alla posizione della Bove.

11. In secondo luogo, è ravvisabile anche l'assenza di decisività del motivo perché, relativamente alla specifica posizione della Bove, oggetto a quanto pare di una unica violazione, non è stato chiarito in modo preciso il pregiudizio patito stante la genericità della doglianza come formulata.

12. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

13. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, in favore del controricorrente.

14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte, dato atto della riunione al presente fascicolo di quello recante il n. 12935/2021 RG, dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore del controricorrente, in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, per parte ricorrente, dell'ulteriore importo a 1:itolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12729-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - sul ricorso 12935-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] I I [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e]ettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1084/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 05/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. yTQ Ric. 2021 n. 12935 sez. ML - ud. 05-04-2022 -2- RG 12279/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce, con la sentenza n. 1084/2020, ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sede che aveva respinto le opposizioni avverso le ordinanze ingiunzioni n. 564/10 e 565/10, emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Lecce, con cui erano state irrogate a [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], le sanzioni amministrative del pagamento dellla somma di euro 13.150,00 per la irregolare assunzione di quattro lavoratori e di euro 3.404,00 per omessa regolare esibizione e tenuta dei registri e della documentazione di legge. 2. La Corte distrettuale, a fondamento della decisione, ha rilevato che il primo giudice aveva ben interpretato e valutato le risultanze istruttorie, considerando attendibili gli accertamenti e le dichiarazioni raccolte in sede di accesso ispettivo, che non potevano considerarsi smentite dalle successive deposizioni testimoniali ed anzi supportate dalla documentazione esaminata, di talchè corretto era stato il rigetto delle opposizioni. 3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso telematico per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Lecce. Un duplicato del suddetto ricorso è stato proposto anche in via cartacea e parimenti iscritto a ruolo (RG n. 12935/2021). 4. Le proposte del relatore sono state comunicate alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va dato atto che con separato provvedimento il ricorso RG n. 12935/2021 è stato riunito, ex art. 335 cpc, al presente recante il n. 12279/2021 trattandosi di un duplicato riguardante gli stessi motivi e avente ad oggetto la medesima sentenza impugnata (sent. n. 1084/2020 della CdA di Lecce), iscritto, evidentemente per un disguido, due volte a ruolo. 2. Ciò premesso, i motivi possono essere così sintetizzati.RG 12279/2021 3. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 e 2967 cc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, sostenendo l'erroneità della gravata sentenza in quanto il verbale ispettivo fa fede fino a querela di falso relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale, agli accertamenti compiuti o attestati in sua presenza, ma non anche con riguardo alle dichiarazioni rese ai verbalizzanti; inoltre sostiene che la Corte male aveva interpretato le risultanze del verbale ispettivo, con riferimento alla mancata esibizione del registro delle presenze perché, pur dando atto di una contraddittorietà nella redazione dello stesso, aveva poi dato credito alle conclusioni ivi riportate. 4. Con il secondo motivo si censura il vizio di omessa pronuncia in relazione alla posizione della lavoratrice E3ove Addolorata, di cui era stato chiesto in seconde cure di epurare la sanzione, in quanto la posizione di quest'ultima era stata regolarizzata nel corso del giudizio. 5. Il primo motivo è inammissibile. 6. La Corte di merito, infatti, è giunta, così come il primo giudice, ad un giudizio di fondatezza delle contestazioni di cui alle ordinanze ingiunzioni opposte non fondando la decisione unicamente sulla ritenuta maggiore attendibilità delle dichiarazioni rese dai lavoratori rispetto a quelle proferite in sede dibattimentale ma valutando le stesse unitamente a tutto il materiale raccolto, in ossequio al principio che le informazioni assunte in sede di accertamento ispettivo costituiscono elementi che il giudice può valutare insieme ad altri ai fini del suo libero convincimento (per tutte, Cass. n. 9919/2006; Cass. n. 6565/2007). 7. Con riguardo, poi, alla doglianza relativa alla non corretta interpretazione del verbale ispettivo relativamente alla mancata esibizione del registro delle presenze, deve osservarsi che la Corte territoriale ha operato una interpretazione dell'atto, specificando e superando le apparenti contraddittorietà ipotizzabili attraverso un esame complete dello stesso 8. Le conclusioni cui è pervenuta, e cioè che effettivamente il registro non era stato esibito in sede di ispezione (perché altrimenti non si sarebbe spiegato l'invito ad esibire successivamente la documentazione presso gli uffici della DPL per cui si era trattato solo di un'impropria compilazione del RG 12279/2021 modulo lì dove era contrassegnata con una "x" i documenti presentati) costituisce un accertamento di merito, adeguatamente motivato e, in quanto tale non sindacabile in sede di legittimità. 9. Anche il secondo motivo è inammissibile. 10. In primo luogo, la doglianza difetta di specificità perché, nella censura, non sono riportati i termini esatti dell'asserito pagamento avvenuto, della sua congruità e della sua riferibilità alla posizione della Bove. 11. In secondo luogo, è ravvisabile anche l'assenza di decisività del motivo perché, relativamente alla specifica posizione della Bove, oggetto a quanto pare di una unica violazione, non è stato chiarito in modo preciso il pregiudizio patito stante la genericità della doglianza come formulata. 12. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 13. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, in favore del controricorrente. 14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte, dato atto della riunione al presente fascicolo di quello recante il n. 12935/2021 RG, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore del controricorrente, in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, per parte ricorrente, dell'ulteriore importo a 1:itolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di con
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