CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 dicembre 2025
Cassazione n. 23002/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Lecce;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con ordinanza del 3 febbraio 2026, il Tribunale del riesame di Lecce harigettato l’appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza emessain data 11 dicembre 2025 dalla Corte di appello di Lecce, con la quale è statarigettata l’istanza di dissequestro e restituzione dell’area sita in località “GrottaMonaca”, in agro di Otranto, oggetto di sequestro preventivo disposto condecreto del G.I.P. di Lecce in data 01/08/2018, in relazione ai reati di cui agliartt. 110, 81 e 734 cod. pen., 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, 181d.lgs. n. 42 del 2004 e 1161 cod. nav. (capo A), 110, 81, 323 e 479 cod. pen.2. Avverso l’indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore difiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.2.1. Con un primo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge, inrelazione agli artt. 321, commi 1 e 3, cod. proc. pen. e 157 cod. pen., e vizio dimotivazione, per mancanza di motivazione ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen.Premette la difesa che, a fronte di sequestro preventivo impeditivo e diintervenuta prescrizione dei reati in relazione ai quali era stato apposto il vincolo,l’ordinanza ricorsa aveva ritenuto che la difesa non avesse dimostrato l’assenzadi cause di sospensione della prescrizione, in ragione delle quali i reati nonrisultassero in concreto ancora estinti.Lamenta la difesa che non era onere della difesa fornire la prova dellainesistenza di una causa che avesse sospeso il decorso del termineprescrizionale. Al contrario, era onere della Corte di appello, quale giudiceprocedente, indicare le ragioni idonee a superare il dato oggettivo dello spiraredel termine ex art. 157 cod. proc. pen., ed era onere del Tribunale cautelarecolmare la lacuna argomentativa, errando nel ritenere che l’ordinanza sottopostaal suo vaglio potesse essere fondata su atti non conosciuti perché non trasmessidal giudice del merito.Lamenta, inoltre, la difesa di essersi fatta carico di indicare il periodo disospensione maturato in primo grado, facendo riferimento al calcolo effettuatodal Tribunale nella sentenza di primo grado, considerando cioè cinque mesi disospensione del corso della prescrizione, come risultante dal conteggio effettuatoa pagina 2 della sentenza di primo grado, oltre al periodo di sospensione per ilCovid.2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge, inrelazione all’art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen.Lamenta la difesa che, essendo intervenuta condanna in primo grado per ilreato di abusivismo edilizio ed essendo stata disposta confisca delle opere inrelazione agli artt. 240 e 335-bis cod. proc. pen., in relazione al reato di cuiall’art. 323 cod. pen., la questione della qualificazione giuridica del fattoaffrontata dal Tribunale cautelare è del tutto inconferente nell’ottica delmantenimento del sequestro, perché in ogni caso non muterebbe l’obbligo didisporre il dissequestro a seguito della prescrizione dell’illecito.Se, infatti, il sequestro preventivo è stato disposto ai sensi dell’art. 321,comma 1, cod. proc. pen., e non ai sensi del comma 2 di tale disposizione, ilTribunale cautelare non può modificare la natura del sequestro dal primo alsecondo comma o viceversa, con la conseguenza che, anche a voler ritenere chela Corte di appello possa, nel futuro giudizio di secondo grado, disporre laconfisca in relazione al reato di lottizzazione abusiva, la questione non avrebbealcun rilievo nell’ottica del mantenimento del sequestro impeditivo in essere,disposto per evitare che il reato, ormai prescritto, possa essere portato a ulterioriconseguenze.2.3. Con un terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge, inrelazione all’art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen.; nullità dell’ordinanza permancanza di motivazione ai sensi dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.Deduce la difesa che il sequestro era stato disposto unicamente in relazionealle contravvenzioni urbanistiche e paesaggistiche, sicchè costituisce violazionedi legge aver fatto riferimento e valutato la permanenza del vincolo anche inrelazione ad ulteriori e diversi reati, come i reati di falso previsti in diverso capodi imputazione, per i quali è comunque anche decorso il termine prescrizionale,essendo stati contestati sino alla data del 28/04/2017, facendo riferimento allaconfisca di cui all’art. 240, comma 2, n. 2, cod. pen.Se, infatti, la sentenza di primo grado ha disposto la confisca ai sensidell’art. 335-bis cod. proc. pen., in relazione all’art. 240, comma 1, cod. pen., ilTribunale cautelare avrebbe ritenuto di mantenere il sequestro per un reato e peruna ipotesi di confisca diversi da quelli effettivi.Inoltre, deduce la difesa che il richiamo all’art. 335-bis cod. pen. rendeevidente che trattasi di confisca in relazione al delitto di abuso di ufficio, che ilTribunale cautelare ritiene ormai travolto dalla abrogazione del reato.Infine, la difesa censura l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenutoil mantenimento del vincolo in relazione al sistema delle sanzioni amministrativedi cui al d.P.R. n. 380 del 2001 e di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, sottolineandoche la prescrizione dei reati comporterà certamente la revoca dell’ordine didemolizione e dell’ordine di rimessione in pristino e che, comunque, non parecerto possibile mantenere il sequestro penale di un reato prescritto a beneficio difuture, autonome ed eventuali iniziative della pubblica amministrazione.3. E’ pervenuta memoria degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della Procura generale, si ribadisce che la causa di sospensione dellaprescrizione, quale fatto ostativo alla prescrizione dedotta dalla difesa, rientranegli oneri dimostrativi dell’accusa, poiché, argomentando diversamente,significherebbe onerare la difesa della produzione dell’intero fascicolo, ondedimostrare che non siano intervenute cause sospensive del decorsoprescrizionale nelle varie fasi del procedimento. Del resto, osserva la difesa,avendo la difesa stessa chiesto alla Corte di appello di rilevare la prescrizione deireati, quest’ultima avrebbe dovuto trasmettere al Tribunale cautelare gli atti suiquali aveva fondato la sua affermazione di non intervenuto decorso dei termini diprescrizione. Infine, la difesa mette in evidenza di non essersi sottratta allaindividuazione ed alla indicazione dei periodi di sospensione del corso dellaprescrizione, avendo richiamato il calcolo effettuato dal Tribunale nella sentenzadi primo grado.4. Deve richiamarsi, innanzitutto, la costante affermazione di questa Cortesecondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello edi riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., èammesso per sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprenderesia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazionecosì radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno delprovvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibilel'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008,Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093;Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del14/03/2017, Rv. 269656).Ed è stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione controordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo perviolazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia deltutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi perrendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudicenel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv.254893). Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, attesol'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque amancare un elemento essenziale dell'atto.5. Tanto premesso, il primo motivo di ricorso, incentrato sull’intervenutodecorso del periodo di prescrizione e sulla mancanza della relativa motivazione, èinammissibile, non solo perché l'accertamento della prescrizione è frutto non delmero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica larisoluzione di plurime questioni oltre che di diritto anche di fatto, cui questaCorte di legittimità non ha accesso, ma anche perché la ricorrente non ha, sia inoccasione della istanza avanzata alla Corte di appello, sia in sede di appello exart 322-bis cod. proc. pen. al Tribunale del riesame, così come in sede di ricorsoex art 606 cod. proc. pen., allegato alcunché al fine di verificare quanto eccepitonelle more del giudizio di appello fissato per la data del 19/02/2027.Il Tribunale cautelare ha, infatti, osservato come il ricorrente, nell’insisteresull’avvenuta maturazione della prescrizione, ha esaurito la questione delcomputo dei non brevi e plurimi periodi di sospensione della prescrizionerichiamando semplicemente quanto esposto in sentenza e il periodo disospensione Covid, senza fornire alcun dato documentale, sicchè, rilevatal’applicabilità nel caso di specie della disciplina di cui all’art. 159 cod. pen. nellaformulazione risultante dalla novella introdotta con legge n. 103 del 2017, consospensione dei termini di prescrizione dallo scadere del termine per il depositodella motivazione previsto dall’art. 544 cod. proc. pen., ha ritenuto di non potergiungere ad una declaratoria certa di prescrizione dei reati contestati, implicanteinvece una analisi ben più attenta ed approfondita e, soprattutto, una verificadegli atti e delle sequenze temporali dell’intero procedimento, in ragione delmancato ottemperamento da parte della difesa del ricorrente del relativo oneredi allegazione di dati documentali (relativi all’esistenza o meno di eventualiulteriori periodi di sospensione del decorso della prescrizione ulteriori rispetto aquelli della cd. legge Orlando ed al periodo di sospensione a causa dellapandemia da Covi-19) a sostegno delle proprie deduzioni, a fronte dell’attestataricognizione di «ulteriori (e non brevi) periodi (plurimi) di sospensione dellaprescrizione».La decisione si pone in linea con la costante giurisprudenza di legittimità,secondo cui l'accertamento della prescrizione non è frutto del mero computoaritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurimequestioni di fatto e di diritto, sicchè il rilievo contenuto in ricorso è inammissibilequando il ricorrente – come nella fattispecie in esame – non fornisca compiutarappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce dellamedesima, l'intervenuta maturazione del termine di legge (Sez. 4, n. 13353 del19/03/2025, Casillo, Rv. 287951).Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso,l’onere di produrre atti e documenti volti a dimostrare l'intervenuta prescrizionedel reato grava sulla parte che ne invoca l’applicazione; il ricorrente ha l’onere–non rispettato nel caso di specie – di specificare la cronologia completa degliinterruttivi e la durata delle sospensioni.6. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, in parte assorbiti dallainammissibilità del primo motivo, e che possono essere trattati congiuntamente,sono manifestamente infondati.Ora, è vero che, in materia, sia stato a più riprese affermato il principiosecondo cui «In tema di misure cautelari reali, l'istanza di revoca del sequestropreventivo e l'appello cautelare avverso l'eventuale decisione di rigetto non sonopreclusi dalla confisca non irrevocabile disposta con la sentenza di primo grado,sempre che siano dedotti elementi nuovi rispetto agli atti processuali, nonvagliati nella decisione di condanna, e sia ancora in discussione il merito dellastatuizione ablatoria, non potendo essere proposti dopo la pronuncia dellasentenza di appello confermativa della confisca» (v., tra le massimate, Sez. 6, n.4003 del 25/10/2023, dep. 2024, Costanzo, Rv. 285903; Sez. 2, n. 27889dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Aloe, Rv. 283634).Ed è vero anche che la confisca è stata disposta dalla sentenza di primogrado ai sensi dell’art. 335-bis, e dunque in relazione al reato di cui all’art. 323cod. pen., che è stato abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. b), l. 9 agosto 2024,n. 114, a decorrere dal 25 agosto 2024.Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in tema dimisure cautelari reali, una volta intervenuta, nel corso del procedimentoprincipale, la sentenza non definitiva di merito, il giudice della cautela non puòdiscostarsi, nella valutazione del "fumus delicti" e del "periculum in mora", daifatti (anche incidentali), così come accertati in sede di cognizione (Sez. 4, n.8016 del 17/01/2014, Cerruti, Rv. 259322).La pronuncia di una decisione di merito (anche se non ancora definitiva),preclude, infatti, al giudice della cautela di fornire una difforme ricostruzionedella vicenda operata in sede di giudizio (per effetto di una diversa valutazione infatto e/o in diritto) e ciò per evidenti ragioni di certezza e razionalità del sistema,nonché tenuto conto della funzione servente che il procedimento cautelare hariguardo a quello di merito, rispetto al quale non può porsi come sede decisoriaalternativa e potenzialmente in conflitto (Sez. 1, n. 38882 del 14/07/2023, B.,non mass.).Per cui, alla luce di tali principi, la motivazione resa dal provvedimentoimpugnato, quanto ai dati di fatto valorizzati e alle conclusioni da essi tratte, nonrisulta affatto apparente.Il Tribunale cautelare ha evidenziato come «l’originario fumus commissidelicti di cui al decreto del GIP si è cristallizzato ormai in una decisione dicondanna, e quindi in un giudizio di certezza (ex art. 533 c.p.p.) dellaresponsabilità del ricorrente, con conferma (rectius accertamento) dellaconsumazione dei reati in oggetto e del nesso con i beni in sequestro», conda cui, attraverso la complessa e «devastante operazione immobiliare, in zonarurale, sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico» e in parte demaniale,la causazione di «un forte impatto ambientale, […] un’alterazione significativadella morfologia naturale dei luoghi in conseguenza diretta dell’edificazione di unvero e proprio stabilimento balneare dotato dei più moderni servizi ricettivi […],in zona caratterizzata da elevata instabilità delle falesie, da pericoli di tipoidrogeologico e possibile crollo delle scogliere, con divieto di balneazione impostoda tempo dalla Capitaneria di Porto. […] cagionando un danno per il territorio,per l’ambiente, ed innescando seri pericoli per la pubblica incolumità».Il Tribunale ha poi adeguatamente sottolineato la persistenza del periculumin mora connesso alla finalità di evitare che la libera disponibilità delle strutturepossa aggravare o protrarre le conseguenze dei reati commessi e nelrammentare i rischi di distacco e crollo di porzioni di costa rocciosa e l’incidenzanegativa dell’afflusso di un numero indeterminato di persona in un tratto di areanatura così delicata.Nessuna violazione o difetto di motivazione è, dunque, riscontrabile nelprovvedimento impugnato, posto che, ferma l’incertezza in ordine alla maturataprescrizione dei reati per cui il sequestro fu disposto (ed impregiudicato l’esamedei Giudici di merito in ordine alle questioni, a questo punto ultronee, relativealla qualificazione giuridica dei fatti dedotti con le eventuali ricadute in termini dititolo della confisca), l’esigenza cautelare è stata ampiamente chiarita, in fatto,dal Tribunale, con motivazione che si sottrae a censure di illogicità manifesta.7. In conclusione, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve esseredichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente stesso, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.Tenuto conto, inoltre, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siastato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, esercitando lafacoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre ilmassimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso diinammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa comesopra indicate. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]