Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 febbraio 2021

Cassazione n. 42078/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 27 gennaio 2020 la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia con cui [OSCURATO:PERSONA] è riconosciuta responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7) cod. pen., per essersi impossessata, al fine di trarne profitto, di un'autovettura di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]., in uso quale auto di cortesia ad [OSCURATO:PERSONA], parcheggiata nei pressi di un locale pubblico, con l'aggravante di avere commesso il fatto su cosa esposta per necessità alla pubblica fede.

2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputata, a mezzo del suo difensore, affidandolo a cinque motivi di impugnazione..

3. Con il primo lamenta la falsa applicazione dell'art. 625, n 7) cod. pen., invocando l'applicazione dell'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la circostanza dell'esposizione alla pubblica fede non è integrata guado siano predisposte cautele per la sorveglianza sulla cosa.

Rileva che l'auto sottratta dalla ricorrente si trovava, al momento del furto, all'interno di un parcheggio custodito.

4. Con il secondo motivo fa valere la violazione della legge processuale in relazione al disposto dell'art. 337 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto la sussistenza dell'ipotesi di procedibilità d'ufficio, nonostante l'assenza della proposizione della querela da parte dell'avente diritto, ovverosia il legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., non potendosi dire integrata la condizione di procedibilità con la manifestazione di volontà dell'utilizzatore del veicolo.

5. Con il terzo si duole del vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova in ordine alla condizione di instabilità psicologica della ricorrente, al momento del fatto.

Osserva l'incompletezza della risposta della Corte di appello, rispetto al motivo dedotto con l'atto di gravame.

6. Con il quarto ed il quinto motivo fa valere la violazione della legge penale in ordine alla mancata derubricazione del delitto nella forma tentata, in assenza del perfezionamento del 'possesso e della piena signoria sul mezzo da parte dell'agente, non essendo mai venuti meno la vigilanza ed il controllo dell'offeso, che si è immediatamente posto all'inseguimento dell'imputata, non rilevando, sotto questo profilo, che l'autovettura abbia arrestato la marcia, a seguito del coinvolgimento in un incidente.

Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

7. Il ricorso è inammissibile.

8. Il primo motivo è manifestamente infondato.

E' sufficiente ricordare che " In tema di furto, l'aggravante della esposizione alla pubblica fede è configurabile anche quando l'area in cui si trovi il bene sia privata ma liberamente accessibile e, non potendo essere assicurata dal proprietario una custodia continua, si determini un affidamento del bene alla altrui buona fede. (Sez. 4, Sentenza n. 5778 del 12/11/2020, dep. 15/02/2021 Rv. 280913).

Invero, la ratio dell'aggravamento della pena non è correlata alla natura - pubblica o privata - del luogo ove si trova la "cosa", ma alla condizione di esposizione di essa alla "pubblica fede", che ricorre anche se la cosa si trovi in luogo privato cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere. (Fattispecie di danneggiamento aggravato nella quale la Corte ha escluso la ricorrenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, atteso che il parcheggio in cui si trovava l'autovettura era sottoposto a continua sorveglianza ed accessibile solo a soggetti detentori di "pass", sottoposti a controllo all'ingresso da parte di personale di guardia)" (Sez. 2, Sentenza n. 29171 del 08/09/2020, Rv. 279774; cfr. Sez. 2, Sentenza n. 29171 del 08/09/2020, Rv. 279774).

In questo caso, non è neppure dedotta l'assenza della possibilità di accesso al luogo ove l'autovettura si trovava parcheggiata, che, anzi, viene espressamente esclusa dal giudice del merito.

Sicché diviene del tutto irrilevante che il luogo ricadesse in un'area privata, posto che manca la condizione di sorveglianza continua e di controllo continuativo rivolto ad ostacolare il raggiungimento della cosa.

9. Quanto premesso vale ad escludere l'ammissibilità del secondo motivo di ricorso, posto che il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 cod. pen. è procedibile d'ufficio, ai sensi dell'art. 624, ultimo comma cod. pen..

10. Il terzo motivo è inammissibile, per difetto di pertinenza censoria.

La sentenza, infatti, lungi dall'omettere la risposta al motivo di doglianza formulato con l'appello, dà atto dell'assenza di indici che inducano a dubitare della pienezza delle capacità cognitive dell'autrice del fatto.

Né la ricorrente, in questa sede, pur contestando il travisamento della prova, allega elementi omessi o trascurati dalla Corte territoriale.

11. Il quarto ed il quinto motivo sono manifestamente infondati.

Il criterio discretivo fra il furto tentato e consumato, infatti, risiede nella circostanza che l'autore consegua, anche se per breve tempo la piena autonomia e disponibilità del bene sottratto (cfr.

"Risponde del delitto di furto in abitazione consumato, e non tentato, colui che abbia conseguito l'autonoma disponibilità dei beni sottratti, uscendo dall'abitazione, sebbene sia stato poi fermato dalle forze dell'ordine prima di uscire dall'area condominiale" Sez. 4 - , Sentenza n. 11683 del 27/11/2018, dep. 18/03/2019, Rv. 275278; nello stesso senso ex multis: Sez. 5, Sentenza n. 48880 del 17/09/2018, Rv. 274016; Sez. 5, Sentenza n. 26749 del 11/04/2016, Rv. 267266).

Sicché la condotta dell'imputata, consistita nell'essersi allontanata sull'auto prelevata nel parcheggio, integra indefettibilmente la fattispecie consumata, nessun rilievo potendo riconoscersi al fatto che la medesima fosse stata prontamente inseguita, tanto più che la medesima venne raggiunta solo perché coinvolta in un sinistro stradale.

12. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 28/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] lie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 gennaio 2020 la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia con cui [OSCURATO:PERSONA] è riconosciuta responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7) cod. pen., per essersi impossessata, al fine di trarne profitto, di un'autovettura di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]., in uso quale auto di cortesia ad [OSCURATO:PERSONA], parcheggiata nei pressi di un locale pubblico, con l'aggravante di avere commesso il fatto su cosa esposta per necessità alla pubblica fede. 2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputata, a mezzo del suo difensore, affidandolo a cinque motivi di impugnazione.. 3. Con il primo lamenta la falsa applicazione dell'art. 625, n 7) cod. pen., invocando l'applicazione dell'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la circostanza dell'esposizione alla pubblica fede non è integrata guado siano predisposte cautele per la sorveglianza sulla cosa. Rileva che l'auto sottratta dalla ricorrente si trovava, al momento del furto, all'interno di un parcheggio custodito. 4. Con il secondo motivo fa valere la violazione della legge processuale in relazione al disposto dell'art. 337 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto la sussistenza dell'ipotesi di procedibilità d'ufficio, nonostante l'assenza della proposizione della querela da parte dell'avente diritto, ovverosia il legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., non potendosi dire integrata la condizione di procedibilità con la manifestazione di volontà dell'utilizzatore del veicolo. 5. Con il terzo si duole del vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova in ordine alla condizione di instabilità psicologica della ricorrente, al momento del fatto. Osserva l'incompletezza della risposta della Corte di appello, rispetto al motivo dedotto con l'atto di gravame. 6. Con il quarto ed il quinto motivo fa valere la violazione della legge penale in ordine alla mancata derubricazione del delitto nella forma tentata, in assenza del perfezionamento del 'possesso e della piena signoria sul mezzo da parte dell'agente, non essendo mai venuti meno la vigilanza ed il controllo dell'offeso, che si è immediatamente posto all'inseguimento dell'imputata, non rilevando, sotto questo profilo, che l'autovettura abbia arrestato la marcia, a seguito del coinvolgimento in un incidente. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 7. Il ricorso è inammissibile. 8. Il primo motivo è manifestamente infondato. E' sufficiente ricordare che " In tema di furto, l'aggravante della esposizione alla pubblica fede è configurabile anche quando l'area in cui si trovi il bene sia privata ma liberamente accessibile e, non potendo essere assicurata dal proprietario una custodia continua, si determini un affidamento del bene alla altrui buona fede. (Sez. 4, Sentenza n. 5778 del 12/11/2020, dep. 15/02/2021 Rv. 280913). Invero, la ratio dell'aggravamento della pena non è correlata alla natura - pubblica o privata - del luogo ove si trova la "cosa", ma alla condizione di esposizione di essa alla "pubblica fede", che ricorre anche se la cosa si trovi in luogo privato cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere. (Fattispecie di danneggiamento aggravato nella quale la Corte ha escluso la ricorrenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, atteso che il parcheggio in cui si trovava l'autovettura era sottoposto a continua sorveglianza ed accessibile solo a soggetti detentori di "pass", sottoposti a controllo all'ingresso da parte di personale di guardia)" (Sez. 2, Sentenza n. 29171 del 08/09/2020, Rv. 279774; cfr. Sez. 2, Sentenza n. 29171 del 08/09/2020, Rv. 279774). In questo caso, non è neppure dedotta l'assenza della possibilità di accesso al luogo ove l'autovettura si trovava parcheggiata, che, anzi, viene espressamente esclusa dal giudice del merito. Sicché diviene del tutto irrilevante che il luogo ricadesse in un'area privata, posto che manca la condizione di sorveglianza continua e di controllo continuativo rivolto ad ostacolare il raggiungimento della cosa. 9. Quanto premesso vale ad escludere l'ammissibilità del secondo motivo di ricorso, posto che il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 cod. pen. è procedibile d'ufficio, ai sensi dell'art. 624, ultimo comma cod. pen.. 10. Il terzo motivo è inammissibile, per difetto di pertinenza censoria. La sentenza, infatti, lungi dall'omettere la risposta al motivo di doglianza formulato con l'appello, dà atto dell'assenza di indici che inducano a dubitare della pienezza delle capacità cognitive dell'autrice del fatto. Né la ricorrente, in questa sede, pur contestando il travisamento della prova, allega elementi omessi o trascurati dalla Corte territoriale. 11. Il quarto ed il quinto motivo sono manifestamente infondati. Il criterio discretivo fra il furto tentato e consumato, infatti, risiede nella circostanza che l'autore consegua, anche se per breve tempo la piena autonomia e disponibilità del bene sottratto (cfr. "Risponde del delitto di furto in abitazione consumato, e non tentato, colui che abbia conseguito l'autonoma disponibilità dei beni sottratti, uscendo dall'abitazione, sebbene sia stato poi fermato dalle forze dell'ordine prima di uscire dall'area condominiale" Sez. 4 - , Sentenza n. 11683 del 27/11/2018, dep. 18/03/2019, Rv. 275278; nello stesso senso ex multis: Sez. 5, Sentenza n. 48880 del 17/09/2018, Rv. 274016; Sez. 5, Sentenza n. 26749 del 11/04/2016, Rv. 267266). Sicché la condotta dell'imputata, consistita nell'essersi allontanata sull'auto prelevata nel parcheggio, integra indefettibilmente la fattispecie consumata, nessun rilievo potendo riconoscersi al fatto che la medesima fosse stata prontamente inseguita, tanto più che la medesima venne raggiunta solo perché coinvolta in un sinistro stradale. 12. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 28/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] lie
Sentenza Cassazione n. 42078/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris