CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 28996/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] A. che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., con rinvio alla Corte di appello di Perugia, e il rigetto del ricorso nel resto. lette le conclusioni del difensore [OSCURATO:PERSONA] cartolare.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di condanna alla pena di anni due e mesi due di reclusione per i reati di cui all'art. 7, comma primo, D.L. n. 4 del 2019 (capi A e C) e l'assoluzione per i reati di cui all'art. 3164er cod. pen. (capi B e D) perché il fatto non sussiste, pronunciata dal giudice di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].(10.0.A.140-9 2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassaziondraffidando il ricorso a due motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta vizio della motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 603 cod. proc. pen., in relazione alla richiesta di rinnovazione istruttoria volta ad accertare l'incidenza della titolarità di partecipazioni sociali, non comunicata al momento della presentazione delle domande, sulla sussistenza di requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza, potendosi supporre una scarsa remuneratività di tali componenti il patrimonio mobiliare. La Corte di appello, erroneamente, ha ritenuto che tale incombente istruttorio non fosse necessario, senza tuttavia motivare adeguatamente. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'omesso accoglimento del motivo di gravame concernente il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.4, cod. pen., avuto riguardo all'entità del lucro conseguente 'al reato. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., con rinvio alla Corte di appello di Perugia, e il rigetto del ricorso nel resto. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.In ordine alla prima doglianza, la completezza e la piena affidabilità logica del ragionamento probatorio seguito dalla Corte territoriale giustificano la decisione contraria alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Va ricordato che, nel giudizio di appello, essa costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). L'esercizio di un simile potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello, restando incensurabile nel giudizio di legittimitàse adeguatamente motivato (Sez. 3, n. 6595 del 06/04/1994, Farnese, Rv. 198068; Sez. 3, n. 7908 del 29/07/1993, Giuffida, Rv. 194487). Nel caso in disamina, si contesta al ricorrente di non aver dichiarato, nella domanda finalizzata al conseguimento del reddito di cittadinanza, la titolarità di quote sociali pari al 100% di ben due società, "la Pescara" s.r.l.s. e "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l.s., tanto al momento della presentazione della domanda del 23/04/2019 (capo a), tanto al momento della presentazione della domanda del 03/03/2021 (capo c). Le suddette informazioni avrebbero dovuto essere inserite nel quadro FC 2 della DSU, quali componenti del patrimonio mobiliare.cui o La CorteCorte di appellota ritenuto non necessario esperire un accertamento volto a rilevare l'incidenza della titolarità delle suddette partecipazioni sociali sulla sussistenza dei requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza, ritenendo tale circostanza ininfluente ai fini della valutazione del patrimonio del richiedente, posto che dalle visure camerali si evince che la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., amministrata dal ricorrente che ne è anche socio unico, aveva un capitale sociale di euro 10.000 effettivamente versato, mentre la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s., aveva un capitale sociale di euro 2700, anch'esso effettivamente versato, affermando che già tali circostanze avrebbero comportato la impossibilità di conseguire il reddito di cittadinanza, con conseguente integrazione del reato contestato. Il giudice ha peraltro evidenziato il ruolo ricoperto dal [OSCURATO:PERSONA] al momento dei fatti, quale socio unico della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e rilevato che il patrimonio netto della suddetta società, da ritenersi coincidente con il capitale sociale, superava ampiamente il valore soglia di euro 6000 annui per le persone singole ai fini del riconoscimento del beneficio. La decisione evidenzia, altressil un ulteriore profilo, relativo al fatto che le società erano attive e floride, in quanto erano state emesse fatture per un importo complessivo di euro 92.000, con conseguente superamento della suddetta soglia di euro 6000 di reddito annuo massimo previsto per l'accesso al beneficio. A fronte di tale motivazione, risulta evidente la genericità e manifesta infondatezza del motivo che rivolge critiche alla sentenza in ordine all'effettivo reddito percepito dal ricorrente nel periodo di interesse e che non si confronta affatto con la precisa affermazione della Corte di appello in ordine alle ragioni che fanno ritenere che il reddito fosse superiore rispetto a quello necessario per conseguire il beneficio, confutando la conclusione cui è pervenuta il giudice a quo laddove, sulla base della apprezzata consistenza del valore delle quote e del fatturato delle società in concreto effettuato, è giunta a sostenere il certo superamento del reddito utile per poter beneficiare del richiesto beneficio. 2.In ordine alla seconda doglianza, si ribadisce che l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (Sez.2, n. 50660 del 05/10/2017, Rv. 271695) e che, ai fini della configurabilità della suddetta attenuante, deve aversi riguardo non al solo valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore 2 \\wsociale correlati alla condotta del soggetto agente, in termini effettivi o potenziali (Sez.2, n. 684 del 14/11/2025, Rv. 289193). Nel caso in disamina il giudice a quo ha affermato che il fatto risulta nel complesso di consistente gravità, in quanto rivelatore del perseguimento di un lucro tutt'altro che minimo, ed ha evidenziato la capacità a delinquere dell'imputato, gravato da plurime condanne per reati contro il patrimonio nonché in ragione della elevata intensità del dolo. In sostanza il giudice a quo, nell'escludere che il lucro perseguito possa definirsi di speciale tenuità, ha valorizzato il secondo addendo che deve presiedere alla valutazione richiesta dall'art. 62 n.4 cod. pen., costituito dalla speciale tenuità del danno o del pericolo derivante dalla condotta I / delittuosa. Il suddetto parametro impone una valutazione che comprende tanto l'elemento del lucro in concreto conseguito (dunque, un fattore suscettibile di un apprezzamento squisitamente economico), quanto le conseguenze che da essa derivano; dunque, 32.1Prilz anche quei profili di natura criminale che vanno al di là di una prospettiva soltanto patrimoniale e che mirano a evidenziare il disvalore complessivo della condotta, da parametrarsi ai motivi a delinquere (lucro perseguito), al profitto (lucro conseguito) e all'evento (dannoso o pericoloso) del reato. 3.Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; PQM P.Q.M