CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 16835/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che, con sentenza del 15.06.2021, la Corte di Appello di Bari confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Bari il 17.11.2016, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159 del 2011 perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, aveva violato la prescrizione di non associarsi a persone attinte da condanne o sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza. Rilevato che, con unico motivo dedotto, il difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e violazione dell'art. 606, comma 1 lettera e), c.p.p., lamentando mancanza di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alle specifiche censure articolate nell'atto di appello. Ritenuto che il ricorso si fonda su motivi che non sono consentiti in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha argomentato in maniera puntuale ed esaustiva su tutte le censure proposte, mettendo in rilievo come il numero degli incontri e la concentrazione degli episodi contestati in un ristretto arco temporale (dal gennaio all'aprile 2014) denotano il carattere non occasionale dei contatti e delle frequentazioni intrattenute dall'imputato con soggetti pregiudicati, integrando il requisito dell'abitualità o serialità dei comportamenti richiesto dalla legge ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 75, comma 2, D. Lgs. 159/2011 (Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Rv. 278942), risultando altresì inconferente la circostanza che le condotte ascritte al ricorrente siano state poste in essere all'interno di un circolo ricreativo e non dei luoghi espressamente menzionati dal citato articolo, in quanto il divieto di frequentazione di tali luoghi costituisce violazione autonoma rispetto a quella descritta nel capo d'imputazione del provvedimento gravato. Ritenuto che tutto quanto dedotto dalla difesa è manifestamente infondato, in quanto afferente ad asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2022 Il Consigliere estenso