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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 15130/2022

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e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento alla censura afferente alla ritenuta recidiva, il motivo risulta generico in quanto meramente riproduttivo di doglianze già adeguatamente confutate dal Giudici di merito che hanno messo in evidenza la constatata progressione nel delinquere costante nel tempo complessivamente apprezzando anche i ben undici precedenti penali; elementi valorizzati unitamente al recente trascorso detentivo che hanno fatto ritenere ai Giudici di merito la propensione criminale del medesimo, privo di qualsivoglia attività lavorativa, così da giustificare la dichiarazione di abitualità; motivazione conferente e completa quanto a presupposti richiesti dall'art. 103 cod. pen. che dà conto dell'attuale e concreta pericolosità sociale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento alla censura afferente alla ritenuta recidiva, il motivo risulta generico in quanto meramente riproduttivo di doglianze già adeguatamente confutate dal Giudici di merito che hanno messo in evidenza la constatata progressione nel delinquere costante nel tempo complessivamente apprezzando anche i ben undici precedenti penali; elementi valorizzati unitamente al recente trascorso detentivo che hanno fatto ritenere ai Giudici di merito la propensione criminale del medesimo, privo di qualsivoglia attività lavorativa, così da giustificare la dichiarazione di abitualità; motivazione conferente e completa quanto a presupposti richiesti dall'art. 103 cod. pen. che dà conto dell'attuale e concreta pericolosità sociale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15130/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris