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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31552/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della Corte di appello di Campobasso letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado con restituzione degli atti al Tribunale di Campobasso per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza con la quale la Corte di appello di Campobasso ha confermato quella emessa il 25/11/2020 dal locale Tribunale, che condannava l'imputato per i reati riuniti di oltraggio e danneggiamento aggravato alla pena, sospesa, di 9 mesi di reclusione.

Con unico motivo deduce la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento agli artt. 178 lett. c), 420 bis e 420 ter cod. proc. pen.

Deduce che la Corte di appello, con motivazione illogica, ha ritenuto corretta la decisione del giudice di primo grado di non accogliere l'istanza di differimento dell'udienza del 16 ottobre 2019 per legittimo impedimento dell'imputato, derivante dal sopravvenuto stato di detenzione presso la [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone, di cui il difensore aveva avuto conoscenza solo il giorno dell'udienza.

Denuncia l'illogicità della motivazione della Corte di appello che, nel condividere la decisione del Tribunale, ha escluso che dovesse essere disposta la traduzione dell'imputato, legittimamente dichiarato assente e rappresentato dal difensore nel corso del giudizio.

Sottolinea che lo stato di detenzione dell'imputato per altra causa era sopravvenuto ed era stato comunicato all'udienza del 16 ottobre 2019, ma il Tribunale aveva respinto l'istanza di rinvio in mancanza di una dichiarazione dell'imputato, che non aveva manifestato la volontà di comparire; aveva poi respinto l'eccezione, proposta all'udienza del 24 giugno 2020, ritenendo che l'imputato, dichiarato assente sin dalla prima udienza, ai sensi dell'art. 420 bis cod. proc. pen. era rappresentato dal difensore, sicché alcuna nullità si era verificata per la mancata traduzione, trascurando che lo stato di detenzione, sopravvenuto nel corso del processo, in un momento successivo alla dichiarazione di assenza, integrava un legittimo impedimento, che imponeva il rinvio dell'udienza.

Eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa dell'imputato e del diritto a partecipare al processo, come ribadito di recente dalle Sezioni Unite, nella sentenza del 30/09/2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

L'esame degli atti, cui questa Corte ha accesso in ragione della natura processuale dell'eccezione, consente di rilevare che: all'udienza del 16 ottobre 2019 il difensore aveva comunicato il sopravvenuto impedimento dell'imputato, detenuto per altra causa, e la sua volontà di partecipare, ma il Tribunale aveva disatteso l'istanza di rinvio in mancanza di una espressa volontà di comparire dell'imputato; all'udienza del 24 giugno 2020 il difensore aveva eccepito la violazione del diritto di difesa, ma il Tribunale aveva rigettato l'eccezione in ragione della legittimità dell'originaria dichiarazione di assenza dell'imputato, libero, non comparso e rappresentato nel corso del giudizio dal difensore.

Nonostante l'ordinanza reiettiva del 16 ottobre 2019, risulta che per la successiva udienza di rinvio del 26 febbraio 2020 era stato, comunque, emesso l'ordine di traduzione, non eseguito in quanto la direzione della Casa circondariale di Frosinone aveva comunicato che il Razzanelli era stato dimesso il 23 ottobre 2019.Tuttavia, il rimedio postumo, con emissione dell'ordine di traduzione per l'udienza successiva, non sana la nullità verificatisi all'udienza del 16 ottobre 2019, risultando l'eccezione, sollevata in udienza, ribadita nei motivi di appello e riproposta in questa sede, fondata, atteso che, pur in presenza di una legittima dichiarazione di assenza, resa alla prima udienza per l'imputato libero, regolarmente citato e non comparso, il sopravvenuto stato di detenzione per altra causa, reso noto al giudice, che non ne ha ordinato la traduzione, in mancanza di una espressa rinuncia a comparire integra un legittimo impedimento dell'imputato, che impedisce di procedere in sua assenza, sicché il mancato rinvio del processo integra una nullità di tutti gli atti compiuti ai quali egli non ha potuto partecipare.

Come ribadito ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806), la richiesta di rinvio, fondata sul sopravvenuto impedimento dell'imputato a comparire, non consentiva di ricondurre la mancata comparizione ad una rinuncia a comparire, logicamente inconciliabile con la richiesta di rinvio per poter presenziare al giudizio, sicché dalla constatata assenza e dalla mancanza di una espressa rinuncia a comparire derivava l'obbligo del giudice di emette l'ordine di traduzione, dalla cui mancanza è conseguita la celebrazione del giudizio in assenza al di fuori delle condizioni legittimanti.

Risulta, pertanto, del tutto errata la motivazione del primo giudice e della Corte di appello, che avrebbe dovuto rilevare la violazione del diritto incomprinnibile dell'imputato di partecipare al suo processo e rilevare l'illegittimità della decisione del Tribunale, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., per tutte le ipotesi in cui non siano state rispettate le disposizioni di cui agli art. 420-ter e 420-quater cod. proc. pen. nel primo giudizio.

Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza d'appello e di quella di primo grado poiché nel corso di detto giudizio si è verificata la nullità con trasmissione degli atti al Tribunale di Campobasso per la celebrazione del nuovo giudizio di primo grado.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della Corte di appello di Campobasso letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado con restituzione degli atti al Tribunale di Campobasso per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza con la quale la Corte di appello di Campobasso ha confermato quella emessa il 25/11/2020 dal locale Tribunale, che condannava l'imputato per i reati riuniti di oltraggio e danneggiamento aggravato alla pena, sospesa, di 9 mesi di reclusione. Con unico motivo deduce la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento agli artt. 178 lett. c), 420 bis e 420 ter cod. proc. pen. Deduce che la Corte di appello, con motivazione illogica, ha ritenuto corretta la decisione del giudice di primo grado di non accogliere l'istanza di differimento dell'udienza del 16 ottobre 2019 per legittimo impedimento dell'imputato, derivante dal sopravvenuto stato di detenzione presso la [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone, di cui il difensore aveva avuto conoscenza solo il giorno dell'udienza. Denuncia l'illogicità della motivazione della Corte di appello che, nel condividere la decisione del Tribunale, ha escluso che dovesse essere disposta la traduzione dell'imputato, legittimamente dichiarato assente e rappresentato dal difensore nel corso del giudizio. Sottolinea che lo stato di detenzione dell'imputato per altra causa era sopravvenuto ed era stato comunicato all'udienza del 16 ottobre 2019, ma il Tribunale aveva respinto l'istanza di rinvio in mancanza di una dichiarazione dell'imputato, che non aveva manifestato la volontà di comparire; aveva poi respinto l'eccezione, proposta all'udienza del 24 giugno 2020, ritenendo che l'imputato, dichiarato assente sin dalla prima udienza, ai sensi dell'art. 420 bis cod. proc. pen. era rappresentato dal difensore, sicché alcuna nullità si era verificata per la mancata traduzione, trascurando che lo stato di detenzione, sopravvenuto nel corso del processo, in un momento successivo alla dichiarazione di assenza, integrava un legittimo impedimento, che imponeva il rinvio dell'udienza. Eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa dell'imputato e del diritto a partecipare al processo, come ribadito di recente dalle Sezioni Unite, nella sentenza del 30/09/2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. L'esame degli atti, cui questa Corte ha accesso in ragione della natura processuale dell'eccezione, consente di rilevare che: all'udienza del 16 ottobre 2019 il difensore aveva comunicato il sopravvenuto impedimento dell'imputato, detenuto per altra causa, e la sua volontà di partecipare, ma il Tribunale aveva disatteso l'istanza di rinvio in mancanza di una espressa volontà di comparire dell'imputato; all'udienza del 24 giugno 2020 il difensore aveva eccepito la violazione del diritto di difesa, ma il Tribunale aveva rigettato l'eccezione in ragione della legittimità dell'originaria dichiarazione di assenza dell'imputato, libero, non comparso e rappresentato nel corso del giudizio dal difensore. Nonostante l'ordinanza reiettiva del 16 ottobre 2019, risulta che per la successiva udienza di rinvio del 26 febbraio 2020 era stato, comunque, emesso l'ordine di traduzione, non eseguito in quanto la direzione della Casa circondariale di Frosinone aveva comunicato che il Razzanelli era stato dimesso il 23 ottobre 2019.Tuttavia, il rimedio postumo, con emissione dell'ordine di traduzione per l'udienza successiva, non sana la nullità verificatisi all'udienza del 16 ottobre 2019, risultando l'eccezione, sollevata in udienza, ribadita nei motivi di appello e riproposta in questa sede, fondata, atteso che, pur in presenza di una legittima dichiarazione di assenza, resa alla prima udienza per l'imputato libero, regolarmente citato e non comparso, il sopravvenuto stato di detenzione per altra causa, reso noto al giudice, che non ne ha ordinato la traduzione, in mancanza di una espressa rinuncia a comparire integra un legittimo impedimento dell'imputato, che impedisce di procedere in sua assenza, sicché il mancato rinvio del processo integra una nullità di tutti gli atti compiuti ai quali egli non ha potuto partecipare. Come ribadito ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806), la richiesta di rinvio, fondata sul sopravvenuto impedimento dell'imputato a comparire, non consentiva di ricondurre la mancata comparizione ad una rinuncia a comparire, logicamente inconciliabile con la richiesta di rinvio per poter presenziare al giudizio, sicché dalla constatata assenza e dalla mancanza di una espressa rinuncia a comparire derivava l'obbligo del giudice di emette l'ordine di traduzione, dalla cui mancanza è conseguita la celebrazione del giudizio in assenza al di fuori delle condizioni legittimanti. Risulta, pertanto, del tutto errata la motivazione del primo giudice e della Corte di appello, che avrebbe dovuto rilevare la violazione del diritto incomprinnibile dell'imputato di partecipare al suo processo e rilevare l'illegittimità della decisione del Tribunale, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., per tutte le ipotesi in cui non siano state rispettate le disposizioni di cui agli art. 420-ter e 420-quater cod. proc. pen. nel primo giudizio. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza d'appello e di quella di primo grado poiché nel corso di detto giudizio si è verificata la nullità con trasmissione degli atti al Tribunale di Campobasso per la celebrazione del nuovo giudizio di primo grado. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tri
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