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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 08031/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 10096-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] L. RAZZA 10 PALERMO , elettivamente domiciliato in Roma,

V. [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Innocenzo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Palermo, via Gen. [OSCURATO:PERSONA] n.10 presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1767/2019 della Corte d'appello di Palermo, depositata il 13/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10096/2020 Numero sezionale 8612/2021 -il sig. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la delibera condominiale Numero di raccolta generale 8031/2022Data pubblicazione 11/03/2022 adottata dall’assemblea del Condominio di via L. Razza a Palermo e relativa al preventivo di alcune spese su parti condominiali deducendo che si trattava di lavori resisi necessari per l’attività di uno dei condomini; -il Condominio si costituiva negando la fondatezza dell’impugnazione; - nel corso del giudizio la delibera impugnata era sostituita da una esente da vizi e poiché la ctu disposta dal giudice aveva accertato che i lavori erano riconducibili all’opera del singolo condomino, in applicazione della soccombenza virtuale, l’adito tribunale palermitano dichiarava la cessazione della materia del contendere e condannava il condominio alle spese di lite; -quest’ultimo proponeva gravame nei confronti della decisione di primo grado limitatamente alla statuizione sulle spese di lite e in via preliminare contestava l’iniziale legittimazione ad agire dell’appellato deducendo che [OSCURATO:PERSONA] non era più proprietario di alcuna unità condominiale per averne ceduto la titolarità e l’usufrutto prima della proposizione della domanda giudiziale; -la corte d’appello di Palermo ha dichiarato tardiva la produzione dei documenti a sostegno dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva ed infondata l’impugnazione sulle spese ritenendo applicabile anche alle delibere condominiali il disposto dell’art. 2777, comma 8, cod. civ., secondo il quale l’annullamento della deliberazione impugnata non può avere luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto; -la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dal Condominio di via L. Razza con ricorso affidato a due motivi, illustrati da memoria, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso pure illustrato da memoria; considerato che: F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10096/2020 Numero sezionale 8612/2021 -con il primo motivo si deduce, in relazione all’art.360, commaNumero di raccolta generale 8031/2022Data pubblicazione 11/03/2022 1, n.3 e n.4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli articoli 100, 81 e 345 cod. proc. civ. nonché dell’art. 24 Cost. per avere la corte territoriale erroneamente dichiarato la tardività della produzione documentale volta a provare il difetto di legittimazione attiva del [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, la regolare costituzione del contraddittorio; -la censura è infondata; -occorre dare atto che il gravame proposto dal condominio ha avuto ad oggetto esclusivamente la statuizione sulle spese e non già quella sulla cessazione della materia del contendere, con la conseguenza che su quest’ultima si è formato il giudicato processuale inteso quale accertamento del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo (cfr. Cass. 7185/2020; id. 4167/2020); -la cessazione della materia del contendere costituisce, invero, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale; detta pronuncia, pur inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, può acquisire tale efficacia di giudicato sul piano processuale e ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, non essendo stata gravata la relativa declaratoria; --a ciò consegue che in difetto di tale impugnazione sia corretta la conclusione della corte territoriale in ordine all’infondatezza della doglianza sul difetto di legittimazione proposta per la prima volta in appello; -con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2377, comma 8, F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10096/2020 Numero sezionale 8612/2021 cod.civ. per avere la corte territoriale errato nell’applicazione della Numero di raccolta generale 8031/2022Data pubblicazione 11/03/2022 norma all’impugnazione di delibera condominiale, trascurando di entrare nel merito della fattispecie al fine di verificare la fondatezza o meno della doglianza del condominio; -la censura è inammissibile ex art. 360 bis cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez.

Un. 7155/2017) per essersi la corte territoriale attenuta alla costante giurisprudenza secondo la quale in tema di impugnazione delle delibere condominiali, ai sensi dell'art. 2377 c.c. - dettato in tema di società di capitali ma, per identità di "ratio", applicabile anche in materia di condominio - la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere. (Cass.11961/2004; id.20071/2017; id.10847/2020); -il ricorso è dunque da rigettare e le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza e liquidate come in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate in euro 2000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15 % per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10096/2020 Numero sezionale 8612/2021 Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezionNumero di raccolta generale 8031/2022Data pubblicazione 11/03/2022e civile-2, il 6 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10096-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] L. RAZZA 10 PALERMO , elettivamente domiciliato in Roma, V. [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Innocenzo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Palermo, via Gen. [OSCURATO:PERSONA] n.10 presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1767/2019 della Corte d'appello di Palermo, depositata il 13/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10096/2020 Numero sezionale 8612/2021 -il sig. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la delibera condominiale Numero di raccolta generale 8031/2022Data pubblicazione 11/03/2022 adottata dall’assemblea del Condominio di via L. Razza a Palermo e relativa al preventivo di alcune spese su parti condominiali deducendo che si trattava di lavori resisi necessari per l’attività di uno dei condomini; -il Condominio si costituiva negando la fondatezza dell’impugnazione; - nel corso del giudizio la delibera impugnata era sostituita da una esente da vizi e poiché la ctu disposta dal giudice aveva accertato che i lavori erano riconducibili all’opera del singolo condomino, in applicazione della soccombenza virtuale, l’adito tribunale palermitano dichiarava la cessazione della materia del contendere e condannava il condominio alle spese di lite; -quest’ultimo proponeva gravame nei confronti della decisione di primo grado limitatamente alla statuizione sulle spese di lite e in via preliminare contestava l’iniziale legittimazione ad agire dell’appellato deducendo che [OSCURATO:PERSONA] non era più proprietario di alcuna unità condominiale per averne ceduto la titolarità e l’usufrutto prima della proposizione della domanda giudiziale; -la corte d’appello di Palermo ha dichiarato tardiva la produzione dei documenti a sostegno dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva ed infondata l’impugnazione sulle spese ritenendo applicabile anche alle delibere condominiali il disposto dell’art. 2777, comma 8, cod. civ., secondo il quale l’annullamento della deliberazione impugnata non può avere luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto; -la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dal Condominio di via L. Razza con ricorso affidato a due motivi, illustrati da memoria, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso pure illustrato da memoria; considerato che: F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10096/2020 Numero sezionale 8612/2021 -con il primo motivo si deduce, in relazione all’art.360, commaNumero di raccolta generale 8031/2022Data pubblicazione 11/03/2022 1, n.3 e n.4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli articoli 100, 81 e 345 cod. proc. civ. nonché dell’art. 24 Cost. per avere la corte territoriale erroneamente dichiarato la tardività della produzione documentale volta a provare il difetto di legittimazione attiva del [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, la regolare costituzione del contraddittorio; -la censura è infondata; -occorre dare atto che il gravame proposto dal condominio ha avuto ad oggetto esclusivamente la statuizione sulle spese e non già quella sulla cessazione della materia del contendere, con la conseguenza che su quest’ultima si è formato il giudicato processuale inteso quale accertamento del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo (cfr. Cass. 7185/2020; id. 4167/2020); -la cessazione della materia del contendere costituisce, invero, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale; detta pronuncia, pur inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, può acquisire tale efficacia di giudicato sul piano processuale e ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, non essendo stata gravata la relativa declaratoria; --a ciò consegue che in difetto di tale impugnazione sia corretta la conclusione della corte territoriale in ordine all’infondatezza della doglianza sul difetto di legittimazione proposta per la prima volta in appello; -con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2377, comma 8, F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10096/2020 Numero sezionale 8612/2021 cod.civ. per avere la corte territoriale errato nell’applicazione della Numero di raccolta generale 8031/2022Data pubblicazione 11/03/2022 norma all’impugnazione di delibera condominiale, trascurando di entrare nel merito della fattispecie al fine di verificare la fondatezza o meno della doglianza del condominio; -la censura è inammissibile ex art. 360 bis cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. Un. 7155/2017) per essersi la corte territoriale attenuta alla costante giurisprudenza secondo la quale in tema di impugnazione delle delibere condominiali, ai sensi dell'art. 2377 c.c. - dettato in tema di società di capitali ma, per identità di "ratio", applicabile anche in materia di condominio - la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere. (Cass.11961/2004; id.20071/2017; id.10847/2020); -il ricorso è dunque da rigettare e le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza e liquidate come in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate in euro 2000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15 % per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10096/2020 Numero sezionale 8612/2021 Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezionNumero di raccolta generale 8031/2022Data pubblicazione 11/03/2022e civile-2, il 6 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B
Sentenza Cassazione n. 08031/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris