CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 1966
Cassazione n. 06465/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/04/1966 avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIpato avviso al irg-5-àffiT udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che ricorso - con cui [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo e secondo grado per il reato di cui all' art. 256, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, deduce il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità penale - è inammissibile in quanto proposto senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge, posto che il termine per il deposito del ricorso è scaduto in data 02.05.2023 e lo stesso è stato depositato in data 03.05.2023; che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così de