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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24026/2026

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pello di Salernoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso;lette le memorie dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Salerno, quale giudicedell’esecuzione, ha corretto il provvedimento di esecuzione di pene concorrentiemesso dal Procuratore generale presso la medesima Corte il 31 dicembre 2024nei confronti del detenuto [OSCURATO:PERSONA], indicando quale fine pena la data del1° giugno 2032, in luogo di quella del 15 agosto 2035, previo computo di 1.620giorni di liberazione anticipata.La Corte di appello ha disatteso la prospettazione difensiva secondo cuiavrebbe dovuto procedersi al calcolo unitario delle pene concorrenti o, insubordine, al frazionamento in due cumuli parziali, anziché in quattro comestabilito dal pubblico ministero, in coincidenza delle revoche della sospensionecondizionale della pena.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha argomentato che la revoca della sospensionecondizionale non può parificarsi, ai fini dello scioglimento del cumulo, all’effettivaesecuzione della pena o al riavvio di un’esecuzione mai iniziata.2.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore diDavide [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando sette motivi.2.1 Con i primi tre motivi ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione,non avendo la Corte di appello motivato in relazione ai dati cronologici offerti dalladifesa, sintetizzati in apposita tabella riepilogativa nella primigenia istanza,riguardo all’epoca di commissione dei reati in espiazione, ai periodi di carcerazioneeseguiti, alle conseguenze sul calcolo della pena residua.2.2 Con il quarto e il quinto motivo ha censurato le argomentazioni espressedalla Corte distrettuale in ordine all’incidenza sul cumulo della revoca dellasospensione condizionale della pena, lamentando la violazione del principiosecondo cui il cumulo frazionato è giustificato in caso di commissione di nuovi reatidurate l’esecuzione della pena e deducendo che alla revoca della sospensionecondizionale non segue automaticamente un frazionamento del cumulo.2.3 Con il sesto e il settimo motivo ha lamentato l’erronea determinazionedella riduzione di pena spettante per la liberazione anticipata.3.

Il 5 febbraio 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto motivi nuovi, censurandol’ordinanza del 20 gennaio 2026, con cui la Corte di appello di Salerno, su richiestadel Procuratore generale, ha provveduto alla correzione dell’errore materiale nelprovvedimento adottato il 24 ottobre 2025, rideterminando i giorni di liberazioneanticipata in 920.

In pari data ha depositato l’ordinanza di correzione, nonchéseparato ricorso per cassazione proposto avverso tale provvedimento.5.

Con successiva memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generalel’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Occorre innanzitutto rilevare l’inammissibilità dei motivi nuovi addotti dalricorrente nella memoria del 5 febbraio 2026, con cui si realizza una non consentitaestensione del petitum all’annullamento dell’ordinanza del 20 gennaio 2026,peraltro già attinta da separato ricorso, in violazione del principio generale delleimpugnazioni concernente la necessaria correlazione tra i motivi originariamenteproposti e i motivi nuovi.3.

In relazione alle doglianze articolate avverso l’ordinanza del 24 ottobre2025 si osserva quanto segue.Con l’incidente di esecuzione [OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto a critica ilprovvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal Procuratore generalepresso la Corte di appello di Salerno il 31 dicembre 2024, imperniato sullaformazione di quattro cumuli parziali, insistendo per un calcolo unitario delle peneconcorrenti, poiché non risultavano fatti nuovi durante l’esecuzione.Ha invocato, in subordine, la suddivisione in due cumuli parziali, incoincidenza delle revoche subite in relazione al beneficio della sospensionecondizionale, elaborando un prospetto cronologico con indicazione delle condanne,delle date di commissione dei reati, dell’inizio di esecuzione delle pene, delpresofferto e censurando la quantificazione dei giorni spettanti a titolo diliberazione anticipata.Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello ha ritenuto la revoca dellasospensione condizionale della pena inidonea a giustificare un frazionamento delcumulo, procedendo alla rideterminazione del numero di giorni spettanti per laliberazione anticipata, dato successivamente corretto con provvedimento del 26gennaio 2026, senza vagliare la domanda principale rivolta all’applicazione di unapena unica nell’ambito di un rapporto esecutivo unitario.L’instante aveva investito il giudice dell’esecuzione della verifica dellacorrettezza del provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso dalpubblico ministero, eccependo la violazione del principio secondo cui «In tema diesecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, se il condannatocommette un nuovo reato durante l'espiazione di una determinata pena o dopoche l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, occorre procedere a cumuliparziali - e quindi al cumulo della pena inflitta per il reato cui si riferisce la penaparzialmente espiata - con applicazione del criterio moderatore previsto dall'art.78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto, operando successivi, nuovicumuli, comprensivi della pena residua da espiare e delle pene inflitte per i reatisuccessivamente commessi, fino all'esaurimento di queste ultime, previadetrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare odella pena di cui è cessata l'esecuzione» (Sez. 5, n. 50135 del 27/11/2015,Broegg, Rv. 265966; negli stessi termini cfr. Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019,Pieroni, Rv. 277491).Su tale profilo alcuna valutazione risulta effettuata dalla Corte di appello.L’ordinanza non illustra, attraverso un puntuale riferimento al provvedimentodi cumulo e alle vicende esecutive, le ragioni che hanno indotto il giudice a ritenerecorrette le determinazioni del pubblico ministero.4.

Ne discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovoesame alla Corte di appello di Salerno.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appellodi Salerno.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di Salernoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso;lette le memorie dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Salerno, quale giudicedell’esecuzione, ha corretto il provvedimento di esecuzione di pene concorrentiemesso dal Procuratore generale presso la medesima Corte il 31 dicembre 2024nei confronti del detenuto [OSCURATO:PERSONA], indicando quale fine pena la data del1° giugno 2032, in luogo di quella del 15 agosto 2035, previo computo di 1.620giorni di liberazione anticipata.La Corte di appello ha disatteso la prospettazione difensiva secondo cuiavrebbe dovuto procedersi al calcolo unitario delle pene concorrenti o, insubordine, al frazionamento in due cumuli parziali, anziché in quattro comestabilito dal pubblico ministero, in coincidenza delle revoche della sospensionecondizionale della pena.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha argomentato che la revoca della sospensionecondizionale non può parificarsi, ai fini dello scioglimento del cumulo, all’effettivaesecuzione della pena o al riavvio di un’esecuzione mai iniziata.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore diDavide [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando sette motivi.2.1 Con i primi tre motivi ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione,non avendo la Corte di appello motivato in relazione ai dati cronologici offerti dalladifesa, sintetizzati in apposita tabella riepilogativa nella primigenia istanza,riguardo all’epoca di commissione dei reati in espiazione, ai periodi di carcerazioneeseguiti, alle conseguenze sul calcolo della pena residua.2.2 Con il quarto e il quinto motivo ha censurato le argomentazioni espressedalla Corte distrettuale in ordine all’incidenza sul cumulo della revoca dellasospensione condizionale della pena, lamentando la violazione del principiosecondo cui il cumulo frazionato è giustificato in caso di commissione di nuovi reatidurate l’esecuzione della pena e deducendo che alla revoca della sospensionecondizionale non segue automaticamente un frazionamento del cumulo.2.3 Con il sesto e il settimo motivo ha lamentato l’erronea determinazionedella riduzione di pena spettante per la liberazione anticipata.3. Il 5 febbraio 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto motivi nuovi, censurandol’ordinanza del 20 gennaio 2026, con cui la Corte di appello di Salerno, su richiestadel Procuratore generale, ha provveduto alla correzione dell’errore materiale nelprovvedimento adottato il 24 ottobre 2025, rideterminando i giorni di liberazioneanticipata in 920. In pari data ha depositato l’ordinanza di correzione, nonchéseparato ricorso per cassazione proposto avverso tale provvedimento.5. Con successiva memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generalel’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Occorre innanzitutto rilevare l’inammissibilità dei motivi nuovi addotti dalricorrente nella memoria del 5 febbraio 2026, con cui si realizza una non consentitaestensione del petitum all’annullamento dell’ordinanza del 20 gennaio 2026,peraltro già attinta da separato ricorso, in violazione del principio generale delleimpugnazioni concernente la necessaria correlazione tra i motivi originariamenteproposti e i motivi nuovi.3. In relazione alle doglianze articolate avverso l’ordinanza del 24 ottobre2025 si osserva quanto segue.Con l’incidente di esecuzione [OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto a critica ilprovvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal Procuratore generalepresso la Corte di appello di Salerno il 31 dicembre 2024, imperniato sullaformazione di quattro cumuli parziali, insistendo per un calcolo unitario delle peneconcorrenti, poiché non risultavano fatti nuovi durante l’esecuzione.Ha invocato, in subordine, la suddivisione in due cumuli parziali, incoincidenza delle revoche subite in relazione al beneficio della sospensionecondizionale, elaborando un prospetto cronologico con indicazione delle condanne,delle date di commissione dei reati, dell’inizio di esecuzione delle pene, delpresofferto e censurando la quantificazione dei giorni spettanti a titolo diliberazione anticipata.Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello ha ritenuto la revoca dellasospensione condizionale della pena inidonea a giustificare un frazionamento delcumulo, procedendo alla rideterminazione del numero di giorni spettanti per laliberazione anticipata, dato successivamente corretto con provvedimento del 26gennaio 2026, senza vagliare la domanda principale rivolta all’applicazione di unapena unica nell’ambito di un rapporto esecutivo unitario.L’instante aveva investito il giudice dell’esecuzione della verifica dellacorrettezza del provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso dalpubblico ministero, eccependo la violazione del principio secondo cui «In tema diesecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, se il condannatocommette un nuovo reato durante l'espiazione di una determinata pena o dopoche l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, occorre procedere a cumuliparziali - e quindi al cumulo della pena inflitta per il reato cui si riferisce la penaparzialmente espiata - con applicazione del criterio moderatore previsto dall'art.78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto, operando successivi, nuovicumuli, comprensivi della pena residua da espiare e delle pene inflitte per i reatisuccessivamente commessi, fino all'esaurimento di queste ultime, previadetrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare odella pena di cui è cessata l'esecuzione» (Sez. 5, n. 50135 del 27/11/2015,Broegg, Rv. 265966; negli stessi termini cfr. Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019,Pieroni, Rv. 277491).Su tale profilo alcuna valutazione risulta effettuata dalla Corte di appello.L’ordinanza non illustra, attraverso un puntuale riferimento al provvedimentodi cumulo e alle vicende esecutive, le ragioni che hanno indotto il giudice a ritenerecorrette le determinazioni del pubblico ministero.4. Ne discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovoesame alla Corte di appello di Salerno. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appellodi Salerno.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
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