CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00227/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG M. Dall'Olio che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare formulata ex art. 16 nonies D.L. n. 8 del 1991 da [OSCURATO:PERSONA], con riguardo alla pena in espiazione di anni 22 giorni 7 di reclusione per una serie di gravi reati commessi fino al 2008. Premesso che una precedente detenzione domiciliare concessa il 16.11.2012 era stata revocata il 19.12.2018, il Tribunale dava atto dell'operatività della preclusione triennale alla rinnovata concessione del beneficio sancita dall'art. 58 quater ord.pen., rilevando in ogni caso l'incompatibilità del regime extramurario con le condotte trasgressive poste in essere dal Mosca, mediante allontanamento prolungato dal domicilio e assunzione di sostanze stupefacenti, durante l'esecuzione della pregressa misura alternativa. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 47 ter, 58 quater, 71 sexies ord.pen., 16 nonies D.L. n. 8 del 1991 e 111 Cost., nonché vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, rispetto alle risultanze documentali acquisite. Premesso di essere collaboratore di giustizia e di aver offerto un importante contributo che gli era valso il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8 legge n. 203 del 1991, il ricorrente lamenta la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa discendente dalla declaratoria di inammissibilità dell'istanza di detenzione domiciliare senza che la relativa questione fosse stata sollevata in udienza, così da non consentire alla difesa di interloquire sul punto; censura altresì l'immotivato automatismo seguito dal Tribunale nel ritenere preclusa la rinnovata concessione della detenzione domiciliare, in violazione dell'art. 16 nonies D.L. n. 8 del 1991 e senza procedere a una concreta valutazione della sussistenza e della (contestata) gravità delle violazioni che avevano determinato la precedente revoca della misura alternativa. 3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. L'ordinanza impugnata, infatti, non è incorsa in alcuna delle violazioni di legge o dei vizi di motivazione denunciati dal ricorrente. Va anzitutto rilevato che all'esito dell'udienza camerale partecipata celebrata ai sensi del combinato disposto degli artt. 678, comma 1, e 666, commi 3 e segg., cod.proc.pen. non è certamente preclusa al Tribunale di sorveglianza la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di misura alternativa formulata dal condannato, per ritenuto difetto delle condizioni di legge, in luogo di una 'pronuncia di rigetto per infondatezza, posto che l'instaurazione del previo contraddittorio tra le parti è idonea ad assicurare la piena esplicazione del diritto di difesa con riguardo a ogni possibile esito dell'udienza, mentre non sussiste alcun interesse concreto della parte a dolersi della natura di una pronuncia (di inammissibilità piuttosto che di infondatezza) che risulta comunque impugnabile col medesimo strumento giurisdizionale del ricorso per cassazione. Va poi osservato che, se è vero che questa Corte ha affermato che il divieto di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa, previsto dall'art. 58-quater commi 2 e 3 ord.pen. per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena ovvero è stato emesso il provvedimento di revoca, non opera per i soggetti che abbiano collaborato con la giustizia (Sez. 1 n. 8668 del 12/01/2018, Rv. 272312, secondo cui il disposto dell'art. 16 nonies comma 4 D.L. n. 8 del 1991 è svincolato dai limiti contenuti nell'ordinamento penitenziario, con la sola eccezione di quello di cui all'art. 58-quater comma 4 ord.pen. relativo ai condannati per delitti di cui agli artt. 289-bis e 630 cod. pen.), risulta tuttavia evidente dalla lettura complessiva dell'ordinanza impugnata che il Tribunale di sorveglianza di Roma non ha dichiarato inammissibile la (rinnovata) istanza di detenzione domiciliare del Mosca sulla scorta di un mero automatismo rispetto alla revoca del beneficio operata il 19.12.2018, ma ha concretamente argomentato il giudizio di incompatibilità della misura detentiva extramuraria con le condotte trasgressive degli obblighi poste in essere dal condannato nel corso dell'esecuzione della precedente misura revocata, con una motivazione che non è scalfita dalle contestazioni in punto di fatto del ricorrente riguardanti la gravità delle pregresse violazioni, che avrebbero dovuto semai essere proposte in sede di impugnazione del ridetto provvedimento di revoca. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/