CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 24156/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 19579/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del Curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avv . [OSCURATO:PERSONA] ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA].; intimata avverso la sentenza n. 8/2015 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 14/01/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. —Il Tribunale di Udine ha rigettato le domande proposte dal fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti della controllante Sez. I –RG19579/2015 camera di consiglio17.5.2022 [OSCURATO:SOCIETA]volte ad ottenere : a) l ’accertamento della nullità, ai sensi degli artt.1418, 1° comma, e 2634 c.c., o d ell’ annullabilità, a norma degli artt. 2391 o 1394 c.c., del contratto con il quale la società poi fallita aveva venduto alla convenuta un immobile a un prezzo inferiore rispetto a quello di costostabilito nella delibera autorizzativa del c.d.a.; b)il risarcimento dei danni derivati dalla stipula dell’atto . 2. ― L’impugnazione proposta dal Fallimento contro la decisione è stata respinta dalla Corte di appello di Trieste che , con sentenza pubblicata il 14 gennaio 2015, ha ritenuto non fosse provato che G.R.D. avesse agito con dolo, e cioè con coscienza evolontà di recare danno alla fallita; ha inoltre escluso che nella fattispecie potesse trovare applicazione la norma sul conflitto di interessi di cui all’art.1394 c.c. giacché, emergendo il conflitto dalla deliberazione del consiglio di amministrazione, l’attore/appellante avrebbe dovuto impugnarequest’ultima. 3. ― Il F allimento ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, per tre motivi. G.R.D. non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Si controverte della compravendita di un immobile costruito dalla fallita [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., controllata da [OSCURATO:SOCIETA]., facente capo a Daniela e [OSCURATO:PERSONA], che detenevano pure una quota del 20% della prima società. L’operazione contestata è consistita nella vendita, da parte della società in bonis, al prezzo di euro 800.000,00, oltre IVA, di un fabbricato, definito come foresteria aziendale, ma in realtà una villa padronale con piscina, a G.R.D e poi adibito a residenza familiare di [OSCURATO:PERSONA]. L’indicato corrispettivo è pacificamente inferiore al costo di mercato del bene, cui l’immobile avrebbe dovuto essere venduto, giusta delibera del consiglio di amministrazione di [OSCURATO:PERSONA]. 2. — Con il primo motivo è denunciata la nullità della sentenza perl’ illogicità della motivazione e per la sua inidoneità a giustificare razionalmente le conclusioni raggiunte sul tema della nullità del Sez. I –RG19579/2015 camera di consiglio17.5.2022 contratto per contrarietà a norme imperative ex art. 1418 c.c. in relazione ai reati di cui agli artt. 2634 c.c. e 216 l. fall..Si sostiene che il percorso argomentativo della sentenza impugnata sarebbe viziato in quanto basato sul convincimento che «la presenza di un gruppo societario possa legittimare per ciò solo qualsivoglia condotta di asservimento di una società all’interesse dell’altra, anziché, al contrario, far emergere la necessità di una attenta valutazione delle situazioni di potenziale conflitto di interessi piuttosto comuni nelle dinamiche di gruppo». Si deduce che la previsione, contenuta nell’art. 2634, comma 3,c.c., con cui è esclusa la rilevanza penale dell’atto di depauperamento in pre senza di vantaggi compensativi , confermerebbe l’illiceità della condotta di colui che trasferisca, senza adeguata contropartita economica, beni di una società di cui sia effettivo gestore ad altre società del gruppo, tanto più se controllante, violando così l’obbligo dell’amministratore di perseguire in via prioritaria l’interesse della società cui sia preposto. Viene osservato che, del resto, la società controllata non aveva mai prospettato l’esistenza di vantaggi compensativi e che la sentenza impugnata aveva espressamente esclusoi medesimi, riconoscendo sussistente il requisito dell’utilità personale o dell’ingiusto profitto. Si sostiene, inoltre, essere incongrua la motivazione nella parte in cui risulta affermato che la vendita dell’immobile al prezzo di mercato, anziché a quello di costruzione, troverebbe ragione nelle esigenze di liquidità della società venditrice, avendo la Corte di appello riconosciuto che il cespiteera destinato ab origine a villa padronale del Girardi . Il secondo motivooppone la nullità della sentenza per omissione di pronuncia ai fini dell’annullamento del contratto per conflitto di interessi, stante l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 1394 c.c., in difetto dell’effettiva pluralità di amministratori e della corretta informativa, e tenuto conto che Girardi non ave va rispettato le prescrizioni contenute nella delibera autorizzativa del consiglio di amministrazione. Viene lamentato che la Corte di merito abbia Sez. I –RG19579/2015 camera di consiglio17.5.2022 reputato la fattispecie oggetto di causa regolata dall’art. 2391 c.c. e concluso che il Fallimento non avrebbe potuto pretendere l’annullamento dell’atto dispositivo dell’amministratore senza aver preventivamente e tempestivamente impugnato la deliberazione autorizzativa del consiglio di amministrazione. È ricordato che in appello si era posto l’accento sul problema preliminare, circa la sussistenza di una reale collegialità dell’organo che aveva autorizzato l’operazione ( giacché altro amministratore risultava essere stato nominato dopo la deliberaautorizzativa). Si deduce, poi, che, ad ogni modo, detta delibera aveva stabilito che l’amministratore avrebbe potuto pretendere un corrispettivo non inferiore al costo sostenuto da [OSCURATO:PERSONA]: in conseguenza, secondo il fallimento ricorrente, nell’ipotesi per cui è causa l’art. 2391 c.c. non avrebbe potutotrovare applicazione. Col terzo mezzo la sentenza impugnata è censurata per totale omissione di pronuncia sul terzo motivo di appello relativo alla domanda di risarcimento dei danni, con violazione dell’art. 112 c.p.c.. Rammenta parte ricorrente che la domanda risarcitoria era stata svolta facendo riferimento: all’attività di direzione e coordinamento esercitata da G.R.D. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in violazione dei corretti principi di gestione societaria e imprenditoriale della società eterodiretta; alla lesione inferta all’integrità patrimoniale in danno dei creditori; al fatto che tale lesione non risultava neutralizzata dal risultato complessivo dell’operazione , né « dalla misura compensativa attribuita dalla controllante (chiaramente insufficiente)». Viene lamentato che la domanda derivante dalla menzionata lesione patrimoniale ( per aver controparte eterodiretto l’acquisizione di un immobile a prezzo inferiore al costo fatto sopportare dalla società controllata) era stata totalmente ignorata dalla sentenza impugnata. 3. ― Il primo motivo è inammissibile. Il fallimento ricorrente aveva fatto anzitutto valere la nullità del Sez. I –RG19579/2015 camera di consiglio17.5.2022 contratto di compravendita in ragione del conflitto di interessi sanzionato penalmente dall’art. 2634 c.c.. La Corte di appello, sul punto, ha ritenuto che la fattispecie contemplata da detta norma non risultasseintegrata, in quanto non era stata dimostrata l’esistenza di una condotta intenzionalmente diretta a recare danno alla società. L’odierna parte istante incentra il mezzo di censura sul tema del profitto di cui all’art. 2634 c.c. nel caso di società appartenenti a uno stesso gruppo, ma mostra, in tal modo, di non cogliere il senso dell’impugnata decisione, che ha nella sostanza ritenuto non provata la volontà di recar danno al patrimonio della società fallita, escludendo, correttamente, che il dolo,nella fattispecie che interessa, possa dirsi in re ipsa. Né l ’originaria destinazione del cespite ad abitazione di [OSCURATO:PERSONA] implica , in sé, che quest’ultimo , concludendo il contratto di vendita a prezzo diverso da quello deliberato, avesseinteso recare un nocumento alla società poi fallita. Nel complesso, le considerazioni spese dalla Corte di appello per dar conto della mancata dimostrazione del dolo suddetto investono profili fattuali e sfuggono, per tale ragione, al sindacato di legittimità. In questa sede rileva, infatti, la sola anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, e sempre che il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia ― come è noto ― si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). 4. ― Va invece accolto il secondo motivo. La Corte di appello ha ritenuto che la fattispecie di conflitto di interessi prospettata fosse disciplinata dall’art. 2391 c.c.: ha fatto Sez. I –RG19579/2015 camera di consiglio17.5.2022 quindi applicazione del principio per cui nelle fattispecie regolate da tale norma il conflitto emerge in un momento anteriore in quanto afferente all'esercizio del potere di gestione(Cass. 5 gennaio 2021, n. 255; Cass. 13 febbraio 2013, n. 350 1 ). Infatti, nella fattispecie prevista dall'art. 1394 c.c., il conflitto di interessi si manifesta al momento dell'esercizio del potere rappresentativo, mentre nel caso previsto dall’art.2391 c.c. il conflitto di interessi si palesa al momento dell'esercizio del potere deliberativo (Cass. 10 ottobre 2013 , n. 23089). In realtà, ha ricordato la parte ricorrente che, in base a quanto esposto in citazione, il contratto era annullabile per conflitto di interessi non solo perché la delibera era stata assunta da un consiglio di amministrazione «privo di effettiva pluralità», ma anche in quanto detta delibera era stata «comunque disapplicata nel la parte che autorizzava la vendita ‘ad un prezzo non inferiore al costo di costruzione sostenuto dallaGirardi ceramiche’ [ …] di fatto conosciuto essere sensibilmente superiore a quello in essa indicato». Discende da ciò che il fallimento ricorrente aveva fatto valere, con riguardo al tema del prezzo di compravendita, un conflitto di interessi venuto ad emersione proprio con riguardo al momento rappresentativo: infatti, la compravendita si perfezionò a un corrispettivo diverso da quello predeterminato dal consiglio di amministrazione, sicché non avrebbe potuto domandarsi l’annullamento della delibera dell’organo gestorio (che costituiva, invece, la fonte del criterio cui avrebbe dovuto attenersi chi contrattava in nome e per conto della società poi fallita). Deve infatti ritenersi che, in base alla richiamata distinzione tra momento deliberativo e momento rappresentativo, l’annullabilità di cui all’art.1394 c.c. abbia a configurarsi, in caso di assunzione della delibera, non solo con riferimento a quelle parti del negozio che siano lasciate alla discrezionalità dell’amministratore, ma anche, e a maggior ragione, ove lo stesso amministratore dia vita al conflitto di interessi Sez. I –RG19579/2015 camera di consiglio17.5.2022 disattendendole indicazioni contenute nella delibera che erano atte ad escluderlo. 5. ― Risulta infine fondato il terzo motivo. La Corte di merito fa precisa menzione della proposizione di un terzo motivo di appello avente ad oggetto il risarcimento del danno raccordato al costo sopportato da [OSCURATO:PERSONA] per la costruzione dell’immobile. Sul punto non è stata però resa alcuna statuizione. 6. ― In accoglimento del secondo e del terzo motivo, l a sentenza è dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Trieste che, in diversa composizione, statuirà pure sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Trieste,