CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 04554/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 9/1/2021 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato continuato di cui all'art. 497-bis c.p. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. Con il primo eccepisce l'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello al difensore anche in qualità di domiciliatario dell'imputato, posto che i relativi avvisi risultano essere stati inviati ad un indirizzo di posta certificata non più attivo, come risulta dalla certificazione in atti del mancato recapito degli avvisi. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla commisurazione del trattamento sanzionatorio, la cui severità sarebbe stata giustificata in maniera apodittica dalla Corte territoriale e comunque adagiandosi sulla motivazione resa dal giudice di primo grado, il cui carattere meramente congetturale era stato denunziato con il gravame di merito. Generico sarebbe poi il riferimento operato dal giudice dell'appello ai precedenti penali dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. In particolare è fondato il primo motivo, il cui accoglimento comporta l'assorbimento del secondo. Dagli atti risulta infatti che gli avvisi destinati all'avv. [OSCURATO:PERSONA], rimasto unico difensore ed anche domiciliatario dell'imputato in ragione della pregressa revoca di quello che aveva assistito il Cocean nel primo grado di giudizio, sono stati inviati dalla cancelleria della Corte d'appello ad un indirizzo di posta elettronica diverso da quello in uso al predetto difensore e da quello cui in precedenza sono state notificate le comunicazioni relative al processo. Il suddetto indirizzo peraltro non risulta attivo, tanto che dalle relate di notifica risulta che questa non si è perfezionata per il mancato recapito degli avvisi all'indirizzo cui erano stati inviati. Deve dunque registrarsi l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore per il giudizio d'appello, dalla quale deriva la nullità assoluta ed insanabile dello stesso giudizio e della sentenza pronunziata all'esito del medesimo. Sentenza che deve pertanto essere annullata coin. rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nue ,\,--t) PV 2 ,47 P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna