CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00681/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15423/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] A.G. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappre sentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso, elettivamentedomiciliata in ROMA, via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 66 presso il suo studio(pec: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dagli Oggetto:Fideiussione– Atto di rinunciacongiunta – Estinzione. CC 6.11.2024 Ric. n. 15423/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA].ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale alle liti in calce al controricorso ed elettivamente domiciliata in ROMA, via Reno n. 30 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA](pec: [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL]) –controricorrente ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del Curatore pro tempore,rappresentato e difes o dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale alle liti in calce al controricorso ed ex lege domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.42presso il suo studio; –controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di L’Aquila n. 512/2022,pubblicata in data 5 / 0 4 / 202 2 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/11/2024dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Ritenuto che 1.il Tribunale di L’Aquila, in accoglimento dell’opposizione di Commerzbank avverso il decreto ingiuntivo n.208/16emesso in suo danno per il pagamento della somma pretesa a titolo di garanzia fideiussoria del contratto di affitto di tre opifici industriali, stipulati nel novembre 2012, tra Otefal e la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rigettava la domanda di pagamento a tale titolo del Fallimento e dichiarava l’inammissibilità della domanda di pagamento avanzata in sede di opposizione dalla Curatela nei confronti della società garantita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affittuaria dei benidi proprietà della società Otefal,chiamata in causa dalla Banca opponente , con condannadella C uratela alle spese del primo grado ; CC 6.11.2024 Ric. n. 15423/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 2. in accoglimento dell’appello della Curatela del Fallimento, la Corte d’appello di L’Aquila ha condannato la CommerzBank AG al pagamento in favore della parte appellante della somma di euro 658.184,00 , oltre interessi e d in accoglimento della domanda di Commerzbank AG nei riguardi della chiamata in causa, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , ha condannatoquest’ultima a rifondere alla prima quanto versato alla curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in esecuzione della stessa sentenza d’appello, con condanna delle parti appellate, in solidotra loro, a rifondere alla Curatela appellante le spese di lite dei due gradi di giudizio; 3.Commerzbank ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi;il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso; la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in liquidazione, ha resistito con controricorso e proposto , a sua volta,ricorso incidentale sorretto da cinque motivi; ai fini della decisione del presente ricorso, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 360 bis.1 c.p.c. Considerato che 1. va pregiudizialmente osservato che anteriormente all'udienza, con atto del 29 settembre 2024 , le parti ha nno depositato congiunto atto di rinuncia , sottoscritto da da i difensori di tutte le parti a tale riguardo autorizzat i come da procurespeciali in atti; larinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ.; 2.il presente giudizio di cassazione va dichiarato estinto a norma dell'art. 391cod. proc. civ.; ex art. 391, 4° co., c.p.c. nonè a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. CC 6.11.2024 Ric. n. 15423/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] estinto per rinunzia il giudizio di legittimità. trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. n. 13636 del 2015).