CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 26809/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG ,,, Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale della Repubblica, presso questa Corte di cassazione, G. Leo, che ha chiesto annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 14/10/2019 il Tribunale di Catania revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso con la sentenza del 23/11/2017, in relazione alla pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] di mesi cinque di arresto. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con il ministero del difensore di fiducia e deduce che: - il 14 dicembre 2019 era stato notificato ordine di esecuzione per la carcerazione e contestuale decreto di sospensione; - era stata revocata la sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione dell'opera abusiva; ciò, nonostante ella fosse [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 52 e la citazione per l'incidente di esecuzione era stata effettuata all'indirizzo anzidetto n. 542 ove Zammataro non abitava e non aveva dichiarato o eletto domicilio. Vi era, pertanto, nullità per omessa citazione dell'imputata. 3. Il ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio. La notificazione per la fissazione dell'incidente di esecuzione avente ad oggetto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena è stata erroneamente eseguita. [OSCURATO:PERSONA] è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 52 e non 542, luogo quest'ultimo ove l'anzidetta ricorrente non ha mai eletto domicilio o è stata residente. Da quanto premesso deriva che l'omessa citazione della parte per l'incidente di esecuzione ha determinato una nullità assoluta per la lesione del contraddittorio camerale. Nel procedimento di esecuzione l'omesso avviso all'interessato della fissazione della data di udienza è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore, nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza. (Sez. 3, n. 404 del 11/11/2020 Cc. (dep. 08/01/2021), [OSCURATO:PERSONA]Alfonso, Rv. 280189; Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015, Hoxha, Rv. 265235). Tale nullità inficia perciò il provvedimento impugnato, che deve essere annullato con rinvio perché nel nuovo procedimento camerale sia correttamente integrato il contraddittorio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata emessa il 14 ottobre 2019 dal Tribunale di Catania con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania in funzione di Giudice dell'esecuzione. Si comunichi al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania. Così deciso in Roma il