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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 luglio 2021

Cassazione n. 32871/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7579/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso per cassazione, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma alla via G. Antonelli n. 50; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore quale legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec: [OSCURATO:EMAIL]), dom.ta ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2356 della CTR dell'[OSCURATO:PERSONA] - Bologna, pronunciata in data 11/7/2016 e depositata in data 26/9/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2021 dal dott. [OSCURATO:PERSONA], svoltasi mediante collegamento da remoto; [OSCURATO:PERSONA]: Con rogito del notaio Maioli del 19/12/2008, [OSCURATO:PERSONA] cedeva a [OSCURATO:PERSONA], per il prezzo di euro 700.000, l'unità immobiliare ad uso abitativo, dotata di circostante giardino, sita in Lido degli Estensi di Comacchio alla via de Amicis n. 22; ai fini dell'applicazione delle imposte di registro ed ipocatastali veniva determinata la base imponibile di euro 95.657,94 ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005; con avviso di liquidazione n. 20081T004511000, notificato sia al venditore che all'acquirente, l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Ferrara, rilevato che l'acquirente poco dopo l'acquisto del fabbricato aveva richiesto al Comune di Comacchio un permesso di costruire, sull'area che sarebbe risultata dalla demolizione del fabbricato acquistato e dall'abbattimento di otto pini, un nuovo immobile composto da dodici appartamenti di civile abitazione e che il prezzo di vendita versato era equivalente a quello che sarebbe stato pagato in caso di compravendita di terreno edificabile, riqualificava l'oggetto del contratto da compravendita di edificio a compravendita di terreno edificabile, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, recuperando a tassazione l'imposta proporzionale e le imposte ipocatastali sulla compravendita delle aree edificabili, in considerazione del prezzo dichiarato in atto di euro 700.000; le parti contraenti con distinti ricorsi impugnavano l'avviso di liquidazione dinanzi alla CTP di Ferrara, che previa riunione li rigettava; proposto appello dall'odierno ricorrente, la CTR dell'[OSCURATO:PERSONA] lo rigettava; avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il Cavalieri, sulla base di quattro motivi;resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso; il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c. in vista dell'adunanza camerale originariamente fissata il 13 gennaio 2021 e ha depositato una seconda memoria difensiva in vista dell'adunanza del 14 luglio 2021; [OSCURATO:PERSONA]: il ricorso è articolato in quattro motivi, dei quali i primi due investono in pieno l'applicazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 (Tur) fatta dall'ufficio, che sostanzialmente mediante il collegamento del contratto di compravendita con dei dati extratestuali ha riqualificato l'oggetto del negozio posto in essere e registrato; la nuova formulazione dell'art. 20 Tur, risultante dall'art. 1, comma 87, lett. a) della legge n. 205 del 2017, è rilevante per la decisione del presente ricorso, attesa la sua portata retroattiva stabilita dall'art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018; essa, infatti, vieta all'amministrazione di riqualificare l'atto sottoposto a registrazione avvalendosi di elementi extratestuali e di negozi ed atti giuridici collegati a quello della cui imposta di registro si discute; nel caso che ci occupa l'Agenzia delle Entrate ha riqualificato il contratto sottoposto a registrazione avvalendosi di elementi e dati extratestuali, in violazione della nuova formulazione dell'art. 20 Tur (recata dall'art. 1, comma 87, lett. a, della legge n. 205 del 2017), la cui retroattività (stabilita dall'art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018) ha superato il vaglio della Corte Costituzionale (sentenza n. 39 del 2021); i primi due motivi del ricorso del contribuente, pertanto, devono essere accolti, assorbiti i restanti due, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio e la causa deve essere decisa nel merito con l'annullamento degli avvisi di liquidazione impugnati in primo grado;sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio, attesa la decisività delle modifiche retroattive apportate in corso di causa all'art. 20 Tur; P.Q.M.

Accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla gli avvisi di liquidazione impugnati in primo grado.

Compensa le spese dell'intero giudizio.

Roma, 14/7/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7579/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso per cassazione, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma alla via G. Antonelli n. 50; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore quale legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec: [OSCURATO:EMAIL]), dom.ta ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2356 della CTR dell'[OSCURATO:PERSONA] - Bologna, pronunciata in data 11/7/2016 e depositata in data 26/9/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2021 dal dott. [OSCURATO:PERSONA], svoltasi mediante collegamento da remoto; [OSCURATO:PERSONA]: Con rogito del notaio Maioli del 19/12/2008, [OSCURATO:PERSONA] cedeva a [OSCURATO:PERSONA], per il prezzo di euro 700.000, l'unità immobiliare ad uso abitativo, dotata di circostante giardino, sita in Lido degli Estensi di Comacchio alla via de Amicis n. 22; ai fini dell'applicazione delle imposte di registro ed ipocatastali veniva determinata la base imponibile di euro 95.657,94 ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005; con avviso di liquidazione n. 20081T004511000, notificato sia al venditore che all'acquirente, l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Ferrara, rilevato che l'acquirente poco dopo l'acquisto del fabbricato aveva richiesto al Comune di Comacchio un permesso di costruire, sull'area che sarebbe risultata dalla demolizione del fabbricato acquistato e dall'abbattimento di otto pini, un nuovo immobile composto da dodici appartamenti di civile abitazione e che il prezzo di vendita versato era equivalente a quello che sarebbe stato pagato in caso di compravendita di terreno edificabile, riqualificava l'oggetto del contratto da compravendita di edificio a compravendita di terreno edificabile, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, recuperando a tassazione l'imposta proporzionale e le imposte ipocatastali sulla compravendita delle aree edificabili, in considerazione del prezzo dichiarato in atto di euro 700.000; le parti contraenti con distinti ricorsi impugnavano l'avviso di liquidazione dinanzi alla CTP di Ferrara, che previa riunione li rigettava; proposto appello dall'odierno ricorrente, la CTR dell'[OSCURATO:PERSONA] lo rigettava; avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il Cavalieri, sulla base di quattro motivi;resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso; il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c. in vista dell'adunanza camerale originariamente fissata il 13 gennaio 2021 e ha depositato una seconda memoria difensiva in vista dell'adunanza del 14 luglio 2021; [OSCURATO:PERSONA]: il ricorso è articolato in quattro motivi, dei quali i primi due investono in pieno l'applicazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 (Tur) fatta dall'ufficio, che sostanzialmente mediante il collegamento del contratto di compravendita con dei dati extratestuali ha riqualificato l'oggetto del negozio posto in essere e registrato; la nuova formulazione dell'art. 20 Tur, risultante dall'art. 1, comma 87, lett. a) della legge n. 205 del 2017, è rilevante per la decisione del presente ricorso, attesa la sua portata retroattiva stabilita dall'art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018; essa, infatti, vieta all'amministrazione di riqualificare l'atto sottoposto a registrazione avvalendosi di elementi extratestuali e di negozi ed atti giuridici collegati a quello della cui imposta di registro si discute; nel caso che ci occupa l'Agenzia delle Entrate ha riqualificato il contratto sottoposto a registrazione avvalendosi di elementi e dati extratestuali, in violazione della nuova formulazione dell'art. 20 Tur (recata dall'art. 1, comma 87, lett. a, della legge n. 205 del 2017), la cui retroattività (stabilita dall'art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018) ha superato il vaglio della Corte Costituzionale (sentenza n. 39 del 2021); i primi due motivi del ricorso del contribuente, pertanto, devono essere accolti, assorbiti i restanti due, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio e la causa deve essere decisa nel merito con l'annullamento degli avvisi di liquidazione impugnati in primo grado;sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio, attesa la decisività delle modifiche retroattive apportate in corso di causa all'art. 20 Tur; P.Q.M. Accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla gli avvisi di liquidazione impugnati in primo grado. Compensa le spese dell'intero giudizio. Roma, 14/7/202
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