CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 novembre 1975
Cassazione n. 16285/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE di APPELLO di ROMA sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato l'assoluzione, pronunciata dal GUP a seguito di giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di falso ideologico in atto pubblico. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] veniva chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 479, cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 476, comma secondo, cod. pen, per avere effettuato, in qualità di infermiere in servizio presso una clinica convenzionatc\con il servizio sanitario nazionale, una annotazione falsa sul modulo di gestione della cartella clinica della paziente [OSCURATO:PERSONA]; in particolare aveva scritto di aver effettuato una misurazione dei parametri vitali alle ore 6,30 del 12 dicembre 2016 (rilevando valori Sp02 60%, PA 80/50 FC 116 bxm), misurazione che in realtà non aveva mai effettuato, dato che a quell'ora la paziente era già deceduta. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare aveva ritenuto provato il fatto, perché ammesso dall'imputato nel corso di indagini; tuttavia ne aveva escluso la rilevanza penale, ritenendo che l'atto falsificato (il c.d. "modulo di gestione") avesse valenza meramente interna e privata. 1.3. La Corte di appello ha confermato l'assoluzione seppure per ragioni diverse: - ha riconosciuto la natura pubblicista dell'atto falso; - tuttavia ha dichiarato inutilizzabile, ai sensi dell'art. 63, comma 1, cod. proc. pen., l'unica prova a carico dell'imputato costituita dalle ammissioni contenute nel verbale di sommarie informazioni raccolto dalla P.G. in data 8 febbraio 2018: «Preciso che delle quattro rilevazioni da me segnate, le prime tre sono reali e corrispondono a verità perché materialmente eseguite, mentre la quarta, quella delle ore 6,30 non è reale e non corrisponde a verità, in quanto da me non eseguita [...]». 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, proponendo un unico motivo con il quale denuncia vizio di motivazione sub specie di travisamento della prova e di manifesta illogicità della sentenza. La decisione si porrebbe in contrasto con tutti gli atti di indagine (specificamente indicati in ricorso) e con il verbale di sommarie informazioni di [OSCURATO:PERSONA]. In sintesi sostiene il ricorrente: - che Vitaliano viene sentito a sommarie informazioni nell'ambito del procedimento a carico di ignoti volto ad accertare l'ipotesi di omicidio colposo; - che in quella sede la polizia giudiziaria non ha rivolto alcuna domanda al Vitaliano sulla veridicità delle annotazioni in cartella clinica, poiché stava indagando su altro fronte; - che Vitaliano ha ammesso spontaneamente di aver falsificato l'atto; - che, pertanto, la confessione è stata resa in forma di dichiarazioni spontanee pacificamente utilizzabili in sede di giudizio abbreviato. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Anzitutto va osservato che il Procuratore generale ricorrente coltiva, come unico motivo di ricorso, il vizio di motivazione. Viene in rilievo, però, una questione attinente, ex art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., alla inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, del tutto estranea al novero dei vizi di motivazione deducibili ai sensi della successiva lettera e). Secondo ius receptum il vizio argomentativo sull'error in procedendo non è deducibile, poiché, qualora sia sottoposta allo scrutinio della Corte di cassazione la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sui quali esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01) Sul punto si sono pronunciate anche le Sezioni Unite (sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027) affermando che: «I vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge». 3. Il motivo proposto, comunque, è manifestamente infondato. 3.1. È pacifico poiché così risulta dalle sentenze di merito e dallo stesso ricorso di P.G. : - che [OSCURATO:PERSONA] viene convocato in data 8 febbraio 2018 dalla polizia giudiziaria, su delega del P.M., affinché renda sommarie informazioni nell'ambito delle indagini a carico di ignoti per il delitto di omicidio colposo ai danni della paziente [OSCURATO:PERSONA]; - che in quel momento non ci sono elementi a suo carico e che viene sentito nella veste di persona informata sui fatti, quindi con obbligo di presentarsi, di rispondere e di dire la verità; - che nel rispondere a una domanda della polizia giudiziaria (trascritta a pagina 8 del ricorso e volta ad accertare i provvedimenti adottati a seguito dell'aggravarsi delle condizioni della paziente), l'imputato ha ammesso di non aver eseguito la quarta rilevazione annotata in cartella.3.2. Secondo il P.G. ricorrente si tratterebbe di una dichiarazione spontanea perché non provocata dagli inquirenti e quindi utilizzabile in sede di giudizio abbreviato. La tesi prospettata è del tutto destituita di fondamento, poiché si pone in contrasto con il sistema di tutela disegnato dal codice di rito. 3.2.1. L'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che: «Se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese». L'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. prevede che: «La polizia giudiziaria può ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini». La diversa operatività delle norme è di palmare evidenza: l'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. si applica alle dichiarazioni autoaccusatorie rese da persona "non" sottoposta alle indagini; l'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. riguarda invece le dichiarazioni "spontanee" della persona che, nel momento in cui le rende, ha già assunto la veste di persona sottoposta alle indagini. La distinzione è tracciata con chiarezza dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui alle dichiarazioni spontanee non si applica la disciplina di cui all'art.63 cod. proc. pen., la quale concerne l'esame di persone non imputate e non sottoposte ad indagini; mentre le dichiarazioni spontanee (art. 350, comma settimo, cod. proc. pen.) sono quelle provenienti dalla persona nei confronti della quale vengono svolte indagini e sono utilizzabili nel caso di riti alternativi "a prova contratta" ovvero nel giudizio dibattimentale, se, in questa seconda ipotesi, il relativo verbale è stato acquisito con il consenso delle parti (cfr. Sez. 5, n. 12445 del 23/02/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231689; Sez. 6, n. 34151 del 27/06/2008, Vanese, Rv. 241466; Sez. 3, n. 29641 del 14/03/2018, Ermo, Rv. 273209). La ragione della differente disciplina riposa sul fatto, esattamente colto anche dal P.G. di legittimità nella propria requisitoria, che l'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. riguarda dichiarazioni rese nel corso di un "esame", atto processuale in cui un soggetto è convocato dall'autorità procedente (sia essa autorità giudiziaria o di polizia) per essere escusso sui fatti oggetto del procedimento, con l'obbligo di comparire, di rispondere e di dire la verità: «È la particolare natura e struttura dell'atto processuale compiuto che consente di comprendere la ratio di garanzia sottesa alla norma, evidentemente informata al principio del nemo tenetur se detegere e da utilizzarsi ai fini della sua interpretazione (così in motivazione Sez. 4 3, n. 29641 del 14/03/2018, Ermo, cit.): la confessione di un reato da parte di soggetto legittimamente sentito in origine come persona informata sui fatti impone la immediata interruzione del verbale e la conseguente inutilizzabilità contra se delle dichiarazioni in precedenza rese. 3.2.2. Nel caso in esame Vitaliano è stato convocato dalla polizia giudiziaria e sentito come persona informata sui fatti; egli non è stato sentito come persona sottoposta alle indagini e, a detta dello stesso ricorrente, non poteva essere sentito in tale veste data l'assenza di elementi a suo carico. Deriva che le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria in data 8 febbraio 2018 ricadono nell'alveo applicativo dell'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. e, sono, pertanto inutilizzabili. 4. Consegue che il ricorso del Procuratore generale deve essere di