CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2025
Cassazione n. 02453/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 marzo 2025 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia emessa dal G.I.P. del Tribunale di Pisa in data 29 ottobre 2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per difetto di querela con riguardo al delitto di tentato furto rubricato al capo A), per l'effetto rideterminando la pena inflitta nei suoi confronti in ordine alle residue imputazioni di cui ai capi B), C) e D) nella misura di mesi cinque, giorni tre di reclusione ed euro 96,00 di muta. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, manifesta illogicità della motivazione in ordine alle modalità di determinazione del trattamento sanzionatorio. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, considerato che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo (cfr. p. 2), di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01). 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il