Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32985/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

della Corte d'appello di TrentoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreMarilia di Nardo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;lette le memorie di replica del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito perl’accoglimento del ricorso chiedendo l’annullamento della sentenza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 24 settembre 2025 la Corte di appello di Trento haconfermato la sentenza del Tribunale di Trento del 13 dicembre 2023 con laquale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di due anni di reclusione,per il delitto di cui all'art. 10 del d.lgs n. 74 del 2000, per avere, in qualità diamministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] G., occultatole scritture contabili e gli altri documenti di cui era obbligatoria la conservazioneal fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto e le imposte sui redditi,disponendo altresì nei suoi confronti l'applicazione delle pene accessorie di legge,mentre ha assolto la coimputata per non aver commesso il fatto.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Rigo, ha proposto tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza, affidatoa tre motivi di seguito enunciati.2.1.

Col primo, articolato, motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma3, 192, 195 e 507 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione, mancante,manifestamente illogica e contraddittoria, per essere stata attribuita, senzaalcuna dimostrazione, la qualifica di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA].s.a.s. al ricorrente e non già a [OSCURATO:PERSONA], omettendo di fornirerisposta allo specifico motivo di appello.Lamenta il ricorrente che la Corte si è limitata a una mera elencazionedelle fonti di prova senza confutare le articolate doglianze contenute nell'attod'appello, inoltre, in violazione degli artt. 192 e 195 cod. proc. pen., è stataritenuta la attendibilità e fondatezza della testimonianza de relato dell'appuntatoPassaseo, senza raccogliere la deposizione delle fonti primarie, l'amministratoredi diritto [OSCURATO:PERSONA] e la figlia Surha, il cui esame è stato revocato conriserva di eventuale rivalutazione, al termine dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 507cod. proc. pen., e comunque senza alcuna valutazione a monte dell'attendibilitàdelle rivelazioni di questi ultimi; non sono stati adeguatamente valutati imolteplici elementi rilevanti ai sensi dell'art. 2639 cod. civ. (si cita Sez. 5, n.35346 del 20/06/2013, RV 256534; Sez.5, n. 39732 del 26/09/2024), in speciele ulteriori deposizioni testimoniali ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e ilcontenuto del processo verbale di constatazione del 15 dicembre 2016 ove eraindividuato quale amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] e non giàil [OSCURATO:PERSONA].

Da ciò consegue la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc.pen. in quanto non vi è nel provvedimento impugnato alcuna confutazione delleargomentazioni difensive.2.2.

Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b), ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 10 del d.lgs n. 74 del 2000,degli artt. 125, comma 3, 192, 195 e 507 cod. proc. pen. e il correlato vizio dimotivazione in quanto è stato ritenuto integrato l'elemento oggettivo del reatononostante, oltre a non esservi dimostrazione che il ricorrente fossel'amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]., a lui non fosse stata maiindirizzata, in sede di accertamento, alcuna richiesta di esibizione delladocumentazione.Si rileva in tal senso, come risulta per tabulas dal verbale diconstatazione, che il [OSCURATO:PERSONA] non è stato convocato dai militari e non haricevuto alcuna richiesta di esibizione delle scritture contabili, neppure risultaavesse consapevolezza dell'accertamento eseguito dalla Guardia di finanza; laCorte di merito, chiamata a pronunciarsi sul punto si è limitata ad affermareapoditticamente che l'imputato non poteva non sapere.2.3.

Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 62-bis c.p. in relazione al diniego delleSi lamenta l'omessa considerazione di elementi di segno positivo,valutabili ai fini del riconoscimento dell'attenuante, emersi nel corso deldibattimento e individuati nell'atto d'appello, in specie l’aver il ricorrentemantenuto un comportamento collaborativo prestando consenso all'acquisizionedel fascicolo delle indagini, condotta del reo susseguente al reato che deveessere valutata anche alla luce dell'insegnamento del giudice delle leggi (si citaCorte Cost. n. 183 del 10 giugno 2011).3.

Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di dichiarareinammissibile il ricorso in quanto i primi due motivi, per un verso, riproduconorilievi già dedotti in sede di appello, omettendo di assolvere la tipica funzione dicritica argomentata avverso il provvedimento oggetto del ricorso e, per altroverso, sono volti a sollecitare al giudice di legittimità un'analisi di merito e ilconfronto con le risultanze processuali, non consentiti in sede di legittimità; lamotivazione resa dalla Corte d'appello in ordine al ruolo di amministratore difatto del ricorrente, lungi dall'essere illogica e incongrua, ha compiutamenteesaminato in dettaglio tutti gli elementi emergenti dagli atti, sintomaticidell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in tutti i settoridell'attività gestionale, conseguendo da tale ruolo la circostanza che questi fossecertamente a conoscenza dell'accertamento tributario effettuato presso lasocietà.

Analoga inammissibilità caratterizza l'ultimo motivo di ricorso, in quanto,da una parte, la Corte ha ampiamente argomentato l'insussistenza deipresupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche in virtù deiprecedenti penali a carico, dall'altra, il ricorso risulta del tutto generico in quantonon indica in base a quali elementi di fatto la Corte avrebbe dovuto riconoscere ilbeneficio, mentre il solo consenso all'acquisizione degli atti delle indagini è fruttodi una scelta processuale che, secondo il consolidato insegnamento della Corte dilegittimità, non rileva a tal fine.4.

Il difensore ha depositato memorie di replica con le quali ha insistitonei motivi di ricorso, osservando altresì che la sentenza impugnata non chiariscein che cosa consista, in concreto, l'asserita condotta di occultamento imputabileal [OSCURATO:PERSONA] e su quali elementi si fondi la sua necessaria consapevolezzadell'accertamento, tenuto conto del fatto che la Guardia di finanza non gli ha mairivolto richieste di esibizione e lo ha, di fatto, escluso dal novero dei soggettiindividuati come amministratori di fatto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è, nel suo complesso, fondato.2.

Il primo motivo di ricorso non è ammissibile.2.1.

L’articolato motivo col quale si censura la motivazione offerta dallaCorte di merito in ordine alla attribuzione al ricorrente della qualifica diamministratore di fatto della società oggetto di accertamento risultainammissibile. in quanto privo di un effettivo confronto con la motivazionecontestata e, comunque, articolato in censure non consentite in sede dilegittimità, in quanto volte a postulare una rivalutazione di elementi probatorigià adeguatamente considerati dai giudici di merito, senza la prospettazione didoglianze puntuali, precise e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrareun'effettiva carenza su punti decisivi del percorso motivazionale contestato.Va, anche, precisato che le sentenze rese nelle fasi di merito integrano -quanto alla posizione del ricorrente - una tipica ipotesi di c.d.

«doppiaconforme» sicché, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep.2012, Valerio, Rv. 252615), la sentenza impugnata si salda, nella sua strutturaargomentativa, con quella di primo grado, per effetto sia dei ripetuti richiami aquest'ultima sia per l'adozione degli stessi criteri nella valutazione delle prove,per cui, costituendo un unico corpo decisionale, per l'esame delle censuredifensive si procederà a una lettura integrata delle sentenze di primo e secondogrado.2.2.

Il Tribunale prima e la Corte d’appello poi hanno correttamentevalorizzato, ai fini del riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto incapo al ricorrente, l'assegnazione fittizia dell'incarico di amministratore formalea un soggetto affetto da una grave alcol dipendenza - di cui inopinatamente silamenta l'omesso esame dibattimentale non considerando che lo stesso, comerilevato dal Tribunale, risulta da tempo deceduto - la testimonianza dell'unicadipendente della società, che aveva fatto riferimento esclusivamente a GiorgioSilvestrini quale soggetto da cui riceveva le direttive e le indicazioni sul lavoroda svolgere, unica persona che ella poteva ricondurre alla denominazione dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., quella dell'amministratore e liquidatore di altra societàin rapporti commerciali con la prima, che ugualmente aveva confermato diessersi relazionato con l'imputato, offrendo una valutazione congrua eadeguata, in linea con il costante insegnamento di questa Corte di legittimità escevra da profili di manifesta illogicità e contraddittorietà.Ebbene, si rileva in tal senso che, ai fini dell'attribuzione della qualifica diamministratore "di fatto", è necessaria la presenza di elementi sintomaticidell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fasedella sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività dellasocietà, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero inqualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo,amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamentocostituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede dilegittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134del 27/06/2019, Rv. 277540 - 01); va osservato altresì che significatività econtinuità dei rapporti non comportano necessariamente l'esercizio di tutti ipoteri propri dell 'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio diun'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale(Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534 - 01), non esclusa l’eventualitàche l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possaverificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti didiritto (per un'affermazione del principio nell'omologa materia dei reatifallimentari si vedano, da ultimo, Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, dep. 2024,Rv. 285881 - 01, nonché Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Rv. 279040 - 01).2.3.

Giova poi rammentare che, in tema di ricorso per cassazione, laviolazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta néquale violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendoprevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertantopuò essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessanorma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità dellamotivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnatoovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Cass. Sez.

U.,n. 29541, del 16/07/2020, imp.

Filardo, Rv. 280027-04).Tanto premesso, oltre a quanto già esposto in ordine alla correttavalorizzazione degli elementi sintomatici, insindacabile in questa sede dilegittimità, si rileva che nessuna illogicità manifesta emerge dal testo delprovvedimento impugnato in relazione al contenuto del primo verbale diconstatazione della Guardia di finanza, ove non era individuato il ricorrentequale possibile amministratore di fatto, in quanto la sua figura, come benchiarito dal Tribunale, era emersa solo in una fase successiva delle indagini.2.4.

E’ manifestamente priva di fondatezza anche la dedotta violazionedegli art. 195 e 507 cod. proc. pen.Sotto il primo profilo, si rileva che il divieto di testimonianza de relatodegli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, la cui violazione è stata evocata nelricorso, riguarda esclusivamente il contenuto delle dichiarazioni acquisite aisensi degli artt. 351 e 357, comma 2, cod. proc. pen., mentre nel caso inesame l'appuntato Passaseo si è limitato a riferire degli esiti delle indagini e inparticolare del contenuto di un risalente esposto di [OSCURATO:PERSONA], figliadell'amministratore di diritto, acquisito o acquisibile agli atti, dunque, non certodi dichiarazioni raccolte ai sensi delle norme citate, ma al più di attività diindagine svolte da altri ufficiali o agenti (l’accertamento tributario era statooperato dalla Guardia di finanza di Vicenza, che aveva anche raccolto l'espostodella [OSCURATO:PERSONA], mentre il teste era in servizio presso la Guardia di finanza diTrento) nello stesso contesto investigativo (Sez. 3, n. 6116 del 14/01/2016,Rv. 266284 - 01).Quanto poi alla dedotta violazione dell'art. 507 cod. proc. pen., rilevaquesta Corte che l'ordinanza dibattimentale del 07/06/2023, con la quale,[OSCURATO:PERSONA] e riservata una eventuale riammissione all'esito dell'istruttoria, non èstata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione davanti alla Corte dimerito - e del vero neppure risulta allegata una successiva sollecitazionedifensiva in tal senso - pertanto la doglianza è certamente inammissibile inquanto presentata fuori dai casi consentiti, secondo la regola ricavabile dalcombinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.(Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 , Bonaffini, Rv. 256631; si vedano qualiulteriori applicazioni di detto principio Sez. 2, Sentenza n. 43849 del29/09/2023, Rv. 285313 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 8890 del 31/01/2017, Rv.269368 - 01; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Rv. 266202; Sez. 4 n. 27162 del27/04/2015, Rv. 263824; Sez. 3, n. 3445 del 17/12/2008, Rv. 242169;); chetrova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevatoun difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad unpunto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché nonsegnalato con i motivi di gravame.3.

Il secondo motivo di ricorso è fondato.3.1 La condotta del reato previsto dall'art. 10 del d.lgs n. 74 del 2000può consistere sia nella distruzione che nell'occultamento delle scritturecontabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da nonconsentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con conseguenzediverse rispetto al momento consumativo, giacché la distruzione realizzaun'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione delladocumentazione, mentre l'occultamento - consistente nella temporanea odefinitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori- costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momentodell'accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorre il termine diprescrizione (Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, dep. 2017, Quaglia, Rv.269898; Sez. 3, n. 38376 del 09/07/2015, Palermo, Rv. 264676; Sez. 3, n.5974 del 05/12/2012, dep. 2013, Buonocore, Rv. 254425).

Con la precisazioneche detto occultamento si consuma appunto nel momento dell'ispezione, e cioènel momento in cui gli agenti chiedono di esaminare detta documentazione(così Sez. 3, n. 13716 del 07/03/2006, Cesarini, Rv. 234239); lo stesso infatticonsiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione daparte degli organi verificatori e si realizza mediante il nascondimento materialedel documento.

A differenza della distruzione, dà luogo ad un reato permanenteperché l'obbligo di esibizione perdura finché è consentito il controllo e quindi lacondotta antigiuridica si protrae nel tempo a discrezione del reo, il quale, adifferenza della distruzione, ha il potere di fare cessare l'occultamento esibendoi documenti, atteso che il reato permanente si distingue da quello istantaneoproprio per la possibilità offerta al soggetto attivo di fare cessare in qualsiasimomento la condotta antigiuridica.3.2.

Ebbene, nel caso in disanima risulta per l'appunto contestatal'ipotesi dell'occultamento, che si consuma necessariamente al momentodell'ispezione in cui gli agenti chiedono di esaminare le scritture contabili e glialtri documenti di cui è obbligatoria la conservazione; tuttavia, a fronte dellaspecifica censura che involgeva la prova della sussistenza del fatto sotto ilprofilo di una effettiva richiesta all'imputato, nella sua qualità di amministratoredi fatto, di esibizione della documentazione da parte del personale della Guardiadi finanza di Vicenza impegnato nell'accertamento tributario, richiesta che erastata invece avanzata nei confronti dell'amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA], cuiinizialmente aveva, oltretutto, fatto seguito l'individuazione di ulteriori possibiliamministratori di fatto diversi dall'odierno ricorrente, la Corte di merito si èlimitata ad un'affermazione assertiva fondata sul riconosciuto ruolo diamministratore di fatto, senza argomentare in merito alle ragioni e aglielementi in virtù dei quali poteva affermarsi, quantomeno in termini logicodeduttivi, che il ricorrente avesse certamente occultato o concorsonell'occultamento della documentazione in quanto gli era concretamentepervenuta, o comunque gli era nota, la richiesta di esibizione di siffattadocumentazione.4.

Le predette statuizioni assorbono l'ulteriore doglianza riguardante ilriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.5.

Si deve disporre, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata alla Corte di appello di Bolzano per nuovo giudizio in ordine ai profilidianzi indicati.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Bolzano.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di TrentoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreMarilia di Nardo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;lette le memorie di replica del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito perl’accoglimento del ricorso chiedendo l’annullamento della sentenza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 24 settembre 2025 la Corte di appello di Trento haconfermato la sentenza del Tribunale di Trento del 13 dicembre 2023 con laquale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di due anni di reclusione,per il delitto di cui all'art. 10 del d.lgs n. 74 del 2000, per avere, in qualità diamministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] G., occultatole scritture contabili e gli altri documenti di cui era obbligatoria la conservazioneal fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto e le imposte sui redditi,disponendo altresì nei suoi confronti l'applicazione delle pene accessorie di legge,mentre ha assolto la coimputata per non aver commesso il fatto.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Rigo, ha proposto tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza, affidatoa tre motivi di seguito enunciati.2.1. Col primo, articolato, motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma3, 192, 195 e 507 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione, mancante,manifestamente illogica e contraddittoria, per essere stata attribuita, senzaalcuna dimostrazione, la qualifica di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA].s.a.s. al ricorrente e non già a [OSCURATO:PERSONA], omettendo di fornirerisposta allo specifico motivo di appello.Lamenta il ricorrente che la Corte si è limitata a una mera elencazionedelle fonti di prova senza confutare le articolate doglianze contenute nell'attod'appello, inoltre, in violazione degli artt. 192 e 195 cod. proc. pen., è stataritenuta la attendibilità e fondatezza della testimonianza de relato dell'appuntatoPassaseo, senza raccogliere la deposizione delle fonti primarie, l'amministratoredi diritto [OSCURATO:PERSONA] e la figlia Surha, il cui esame è stato revocato conriserva di eventuale rivalutazione, al termine dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 507cod. proc. pen., e comunque senza alcuna valutazione a monte dell'attendibilitàdelle rivelazioni di questi ultimi; non sono stati adeguatamente valutati imolteplici elementi rilevanti ai sensi dell'art. 2639 cod. civ. (si cita Sez. 5, n.35346 del 20/06/2013, RV 256534; Sez.5, n. 39732 del 26/09/2024), in speciele ulteriori deposizioni testimoniali ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e ilcontenuto del processo verbale di constatazione del 15 dicembre 2016 ove eraindividuato quale amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] e non giàil [OSCURATO:PERSONA]. Da ciò consegue la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc.pen. in quanto non vi è nel provvedimento impugnato alcuna confutazione delleargomentazioni difensive.2.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b), ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 10 del d.lgs n. 74 del 2000,degli artt. 125, comma 3, 192, 195 e 507 cod. proc. pen. e il correlato vizio dimotivazione in quanto è stato ritenuto integrato l'elemento oggettivo del reatononostante, oltre a non esservi dimostrazione che il ricorrente fossel'amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]., a lui non fosse stata maiindirizzata, in sede di accertamento, alcuna richiesta di esibizione delladocumentazione.Si rileva in tal senso, come risulta per tabulas dal verbale diconstatazione, che il [OSCURATO:PERSONA] non è stato convocato dai militari e non haricevuto alcuna richiesta di esibizione delle scritture contabili, neppure risultaavesse consapevolezza dell'accertamento eseguito dalla Guardia di finanza; laCorte di merito, chiamata a pronunciarsi sul punto si è limitata ad affermareapoditticamente che l'imputato non poteva non sapere.2.3. Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 62-bis c.p. in relazione al diniego delleSi lamenta l'omessa considerazione di elementi di segno positivo,valutabili ai fini del riconoscimento dell'attenuante, emersi nel corso deldibattimento e individuati nell'atto d'appello, in specie l’aver il ricorrentemantenuto un comportamento collaborativo prestando consenso all'acquisizionedel fascicolo delle indagini, condotta del reo susseguente al reato che deveessere valutata anche alla luce dell'insegnamento del giudice delle leggi (si citaCorte Cost. n. 183 del 10 giugno 2011).3. Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di dichiarareinammissibile il ricorso in quanto i primi due motivi, per un verso, riproduconorilievi già dedotti in sede di appello, omettendo di assolvere la tipica funzione dicritica argomentata avverso il provvedimento oggetto del ricorso e, per altroverso, sono volti a sollecitare al giudice di legittimità un'analisi di merito e ilconfronto con le risultanze processuali, non consentiti in sede di legittimità; lamotivazione resa dalla Corte d'appello in ordine al ruolo di amministratore difatto del ricorrente, lungi dall'essere illogica e incongrua, ha compiutamenteesaminato in dettaglio tutti gli elementi emergenti dagli atti, sintomaticidell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in tutti i settoridell'attività gestionale, conseguendo da tale ruolo la circostanza che questi fossecertamente a conoscenza dell'accertamento tributario effettuato presso lasocietà. Analoga inammissibilità caratterizza l'ultimo motivo di ricorso, in quanto,da una parte, la Corte ha ampiamente argomentato l'insussistenza deipresupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche in virtù deiprecedenti penali a carico, dall'altra, il ricorso risulta del tutto generico in quantonon indica in base a quali elementi di fatto la Corte avrebbe dovuto riconoscere ilbeneficio, mentre il solo consenso all'acquisizione degli atti delle indagini è fruttodi una scelta processuale che, secondo il consolidato insegnamento della Corte dilegittimità, non rileva a tal fine.4. Il difensore ha depositato memorie di replica con le quali ha insistitonei motivi di ricorso, osservando altresì che la sentenza impugnata non chiariscein che cosa consista, in concreto, l'asserita condotta di occultamento imputabileal [OSCURATO:PERSONA] e su quali elementi si fondi la sua necessaria consapevolezzadell'accertamento, tenuto conto del fatto che la Guardia di finanza non gli ha mairivolto richieste di esibizione e lo ha, di fatto, escluso dal novero dei soggettiindividuati come amministratori di fatto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, nel suo complesso, fondato.2. Il primo motivo di ricorso non è ammissibile.2.1. L’articolato motivo col quale si censura la motivazione offerta dallaCorte di merito in ordine alla attribuzione al ricorrente della qualifica diamministratore di fatto della società oggetto di accertamento risultainammissibile. in quanto privo di un effettivo confronto con la motivazionecontestata e, comunque, articolato in censure non consentite in sede dilegittimità, in quanto volte a postulare una rivalutazione di elementi probatorigià adeguatamente considerati dai giudici di merito, senza la prospettazione didoglianze puntuali, precise e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrareun'effettiva carenza su punti decisivi del percorso motivazionale contestato.Va, anche, precisato che le sentenze rese nelle fasi di merito integrano -quanto alla posizione del ricorrente - una tipica ipotesi di c.d. «doppiaconforme» sicché, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep.2012, Valerio, Rv. 252615), la sentenza impugnata si salda, nella sua strutturaargomentativa, con quella di primo grado, per effetto sia dei ripetuti richiami aquest'ultima sia per l'adozione degli stessi criteri nella valutazione delle prove,per cui, costituendo un unico corpo decisionale, per l'esame delle censuredifensive si procederà a una lettura integrata delle sentenze di primo e secondogrado.2.2. Il Tribunale prima e la Corte d’appello poi hanno correttamentevalorizzato, ai fini del riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto incapo al ricorrente, l'assegnazione fittizia dell'incarico di amministratore formalea un soggetto affetto da una grave alcol dipendenza - di cui inopinatamente silamenta l'omesso esame dibattimentale non considerando che lo stesso, comerilevato dal Tribunale, risulta da tempo deceduto - la testimonianza dell'unicadipendente della società, che aveva fatto riferimento esclusivamente a GiorgioSilvestrini quale soggetto da cui riceveva le direttive e le indicazioni sul lavoroda svolgere, unica persona che ella poteva ricondurre alla denominazione dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., quella dell'amministratore e liquidatore di altra societàin rapporti commerciali con la prima, che ugualmente aveva confermato diessersi relazionato con l'imputato, offrendo una valutazione congrua eadeguata, in linea con il costante insegnamento di questa Corte di legittimità escevra da profili di manifesta illogicità e contraddittorietà.Ebbene, si rileva in tal senso che, ai fini dell'attribuzione della qualifica diamministratore "di fatto", è necessaria la presenza di elementi sintomaticidell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fasedella sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività dellasocietà, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero inqualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo,amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamentocostituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede dilegittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134del 27/06/2019, Rv. 277540 - 01); va osservato altresì che significatività econtinuità dei rapporti non comportano necessariamente l'esercizio di tutti ipoteri propri dell 'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio diun'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale(Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534 - 01), non esclusa l’eventualitàche l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possaverificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti didiritto (per un'affermazione del principio nell'omologa materia dei reatifallimentari si vedano, da ultimo, Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, dep. 2024,Rv. 285881 - 01, nonché Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Rv. 279040 - 01).2.3. Giova poi rammentare che, in tema di ricorso per cassazione, laviolazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta néquale violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendoprevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertantopuò essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessanorma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità dellamotivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnatoovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Cass. Sez. U.,n. 29541, del 16/07/2020, imp. Filardo, Rv. 280027-04).Tanto premesso, oltre a quanto già esposto in ordine alla correttavalorizzazione degli elementi sintomatici, insindacabile in questa sede dilegittimità, si rileva che nessuna illogicità manifesta emerge dal testo delprovvedimento impugnato in relazione al contenuto del primo verbale diconstatazione della Guardia di finanza, ove non era individuato il ricorrentequale possibile amministratore di fatto, in quanto la sua figura, come benchiarito dal Tribunale, era emersa solo in una fase successiva delle indagini.2.4. E’ manifestamente priva di fondatezza anche la dedotta violazionedegli art. 195 e 507 cod. proc. pen.Sotto il primo profilo, si rileva che il divieto di testimonianza de relatodegli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, la cui violazione è stata evocata nelricorso, riguarda esclusivamente il contenuto delle dichiarazioni acquisite aisensi degli artt. 351 e 357, comma 2, cod. proc. pen., mentre nel caso inesame l'appuntato Passaseo si è limitato a riferire degli esiti delle indagini e inparticolare del contenuto di un risalente esposto di [OSCURATO:PERSONA], figliadell'amministratore di diritto, acquisito o acquisibile agli atti, dunque, non certodi dichiarazioni raccolte ai sensi delle norme citate, ma al più di attività diindagine svolte da altri ufficiali o agenti (l’accertamento tributario era statooperato dalla Guardia di finanza di Vicenza, che aveva anche raccolto l'espostodella [OSCURATO:PERSONA], mentre il teste era in servizio presso la Guardia di finanza diTrento) nello stesso contesto investigativo (Sez. 3, n. 6116 del 14/01/2016,Rv. 266284 - 01).Quanto poi alla dedotta violazione dell'art. 507 cod. proc. pen., rilevaquesta Corte che l'ordinanza dibattimentale del 07/06/2023, con la quale,[OSCURATO:PERSONA] e riservata una eventuale riammissione all'esito dell'istruttoria, non èstata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione davanti alla Corte dimerito - e del vero neppure risulta allegata una successiva sollecitazionedifensiva in tal senso - pertanto la doglianza è certamente inammissibile inquanto presentata fuori dai casi consentiti, secondo la regola ricavabile dalcombinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.(Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 , Bonaffini, Rv. 256631; si vedano qualiulteriori applicazioni di detto principio Sez. 2, Sentenza n. 43849 del29/09/2023, Rv. 285313 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 8890 del 31/01/2017, Rv.269368 - 01; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Rv. 266202; Sez. 4 n. 27162 del27/04/2015, Rv. 263824; Sez. 3, n. 3445 del 17/12/2008, Rv. 242169;); chetrova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevatoun difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad unpunto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché nonsegnalato con i motivi di gravame.3. Il secondo motivo di ricorso è fondato.3.1 La condotta del reato previsto dall'art. 10 del d.lgs n. 74 del 2000può consistere sia nella distruzione che nell'occultamento delle scritturecontabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da nonconsentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con conseguenzediverse rispetto al momento consumativo, giacché la distruzione realizzaun'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione delladocumentazione, mentre l'occultamento - consistente nella temporanea odefinitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori- costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momentodell'accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorre il termine diprescrizione (Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, dep. 2017, Quaglia, Rv.269898; Sez. 3, n. 38376 del 09/07/2015, Palermo, Rv. 264676; Sez. 3, n.5974 del 05/12/2012, dep. 2013, Buonocore, Rv. 254425). Con la precisazioneche detto occultamento si consuma appunto nel momento dell'ispezione, e cioènel momento in cui gli agenti chiedono di esaminare detta documentazione(così Sez. 3, n. 13716 del 07/03/2006, Cesarini, Rv. 234239); lo stesso infatticonsiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione daparte degli organi verificatori e si realizza mediante il nascondimento materialedel documento. A differenza della distruzione, dà luogo ad un reato permanenteperché l'obbligo di esibizione perdura finché è consentito il controllo e quindi lacondotta antigiuridica si protrae nel tempo a discrezione del reo, il quale, adifferenza della distruzione, ha il potere di fare cessare l'occultamento esibendoi documenti, atteso che il reato permanente si distingue da quello istantaneoproprio per la possibilità offerta al soggetto attivo di fare cessare in qualsiasimomento la condotta antigiuridica.3.2. Ebbene, nel caso in disanima risulta per l'appunto contestatal'ipotesi dell'occultamento, che si consuma necessariamente al momentodell'ispezione in cui gli agenti chiedono di esaminare le scritture contabili e glialtri documenti di cui è obbligatoria la conservazione; tuttavia, a fronte dellaspecifica censura che involgeva la prova della sussistenza del fatto sotto ilprofilo di una effettiva richiesta all'imputato, nella sua qualità di amministratoredi fatto, di esibizione della documentazione da parte del personale della Guardiadi finanza di Vicenza impegnato nell'accertamento tributario, richiesta che erastata invece avanzata nei confronti dell'amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA], cuiinizialmente aveva, oltretutto, fatto seguito l'individuazione di ulteriori possibiliamministratori di fatto diversi dall'odierno ricorrente, la Corte di merito si èlimitata ad un'affermazione assertiva fondata sul riconosciuto ruolo diamministratore di fatto, senza argomentare in merito alle ragioni e aglielementi in virtù dei quali poteva affermarsi, quantomeno in termini logicodeduttivi, che il ricorrente avesse certamente occultato o concorsonell'occultamento della documentazione in quanto gli era concretamentepervenuta, o comunque gli era nota, la richiesta di esibizione di siffattadocumentazione.4. Le predette statuizioni assorbono l'ulteriore doglianza riguardante ilriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.5. Si deve disporre, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata alla Corte di appello di Bolzano per nuovo giudizio in ordine ai profilidianzi indicati. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Bolzano.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32985/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris