CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21515/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; )g) [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, articolato in un motivo, avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Velletri che, all'esito di rito abbreviato, lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 e lo aveva condannato, operata la riduzione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche e per il rito, alla pena di anni due di reclusione ed Euro 4000,00 di multa, ha ridotto la pena ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 2.666 di multa. 2. Il ricorso, con cui si deduce il vizio motivatorio in ordine alla mancata riqualificazione della fattispecie nella meno grave ipotesi dell'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990 ed allo scostamento della pena dal minimo edittale, é manifestamente infondato. Ed invero la Corte territoriale, nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), ha escluso, con un apprezzamento di fatto non manifestamente illogico, l'integrazione della meno grave fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 valorizzando il rilevante dato quantitativo della sostanza, dalla suddivisione in dosi della sostanza occultandola in diverse stanze e mobili dell'abitazione in attesa di potenziali acquirenti, dalla circostanza che il prevenuto era disoccupato sicché doveva ritenersi che lo stesso vivesse dei proventi dell'attività di spaccio. Quanto alla determinazione della pena, va rilevato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243). In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci