CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 13327/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 19293 dei ruolo generale dell'anno 2018, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentate e difese, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to Federico de Angelis, elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore in Roma, Via L. Boccherini n. 3; -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 7798/07/17, depositata in data 19 dicembre 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 23007/05/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma di rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso avviso di rettifica e di liquidazione n. 20101T014756000 di imposta di registro, ipotecaria e catastale, in relazione ad un atto di trasferimento del 10.6.2010 di un immobile sito in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 959 il cui valore era stato dall'Ufficio rideterminato anche in base ai parametri OMI; - la CTR, per quanto di interesse, ha affermato che le "quotazioni OMI, risultanti dal sito web dell'Agenzia delle entrate (..) non costituiscono fonte tipica di prova ma strumento di ausilio e indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazione estimativa sicché quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, utilizzabili dal giudice ai sensi dell'art. 115, comma 2, c.p.c. sono idonee solamente a condurre ad indicazioni di valori di larga massima"; - le contribuenti resistono con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -le controricorrenti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] -con l'unico motivo di ricorso si denuncia in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729, 2697 c.c., 51 e 52 del d.P.R. n. 131/1986 per avere la CTR annullato l'avviso di liquidazione sull'assunto dell'inidoneità dei soli parametri OMI a fondare la valutazione estimativa dell'immobile oggetto di trasferimento, ancorché- come si evinceva dalla relazione di stima allegata all'avviso impugnato - l'Ufficio avesse basato la valutazione dell'immobile, oltre che sulle quotazioni OMI, anche sul confronto con il valore di mercato di altri immobili aventi caratteristiche omogenee a quello compravenduto; - il motivo è fondato; - la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel senso di ritenere che i valori risultanti dall'Osservatorio del mercato immobiliare non possano, da soli, essere posti a base di atti impositivi fondati sul maggior valore dei beni oggetto degli atti di trasferimento. -quei parametri emergenti dall'OMI, in altre parole, hanno la valenza probatoria di un indizio, e dunque devono essere valutati solo nel contesto di un più ampio quadro indiziario dal quale si possa inferire il maggior valore di un immobile rispetto a quanto dichiarato nell'atto di trasferimento, a maggior ragione se si considera che i detti parametri costituiscono a loro volta il frutto di una rielaborazione tramite un procedimento inferenziale di dati eterogenei (da ultimo, cfr. Cass., sez. 5, n. 2155/2019, che seppure in tema di determinazione della base imponibile dei tributi diretti, esprime un principio di diritto valido anche ai fini della determinazione della base imponibile dei tributi indiretti); -questa Corte ha precisato che, in tema di imposte indirette, l'accertamento di maggior valore di un immobile oggetto di atto di trasferimento, ai fini della determinazione della base imponibile, ancorché fondato su una presunzione semplice di cui all'art. 39, d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54, d.P.R. n. 633 del 1972, non impedisce al giudice di basare il proprio convincimento su un unico elemento, il quale non può però essere dato unicamente dai valori OMI, siccome privi dei requisiti di precisione e gravità, i quali devono perciò combinarsi con ulteriori indizi se allegati (Cass. Sez. 5, Ord. n. 24550 del 04/11/2020); -quanto al censurato malgoverno del materiale probatorio da parte del giudice di merito, è pacifico che competa alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione nomofilattica, il controllo della corretta applicazione dei principi contenuti nell'art. 2729 c.c. alla fattispecie concreta, poiché se è devoluta al giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c., per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, tale giudizio è soggetto al controllo di legittimità se risulti che, violando i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice non abbia fatto buon uso del materiale indiziario disponibile, negando o attribuendo valore a singoli elementi, senza una valutazione di sintesi (cfr. Cass., sez. 5, ord. 19352 del 2018, Cass., sez. 6-5, n. 10973/2017, Cass., sez. 5, n. 1715/2007); - nella specie, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi, avendo fondato il giudizio di erroneità del metodo di stima dell'immobile adottato dall'Ufficio sul presupposto che la rivalutazione dello stesso fosse stata effettuata soltanto in base alle quotazioni OMI, senza considerare che - come si evince dallo stralcio della relazione di stima allegata all'avviso, a sua volta, riportata nelle controdeduzioni in sede di gravame trascritte, nelle parti rilevanti, in ricorso (7-8) e come, peraltro, ammesso nello stesso controricorso (pag.5) - la rettifica dell'Ufficio aveva preso a raffronto anche i valori di mercato di altri immobili aventi caratteristiche omogenee; con ciò, in contrasto con il principio di diritto secondo cui «La valutazione della prova presuntiva esige che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga non già considerandoli isolatamente, ma valutandoli complessivamente ed alla luce l'uno dell'altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perché equivoci, cosi da stabilire se sia comunque possibile ritenere accettabilmente probabile l'esistenza del fatto da provare» (Cass. sez. 3, n. 5787 del 2014; v. Cass., sez. 6-5, n. 30276 del 2017); in particolare, al riguardo, si osserva che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, nella ricerca e nella valutazione degli elementi presuntivi del proprio convincimento, il giudice del merito è investito del più ampio potere discrezionale, nel senso che è libero di scegliere gli elementi che ritiene maggiormente attendibili e meglio rispondenti all'accertamento del fatto ignoto ed a valutarne la gravità e la concludenza. Tale potere discrezionale vale tuttavia allorché detto giudice giunga alla conclusione della sussistenza del fatto ignoto; quando, invece, perviene a diversa conclusione, non può escludere dalla valutazione quegli elementi di fatto che, se presi in considerazione, avrebbero comportato un differente giudizio. Tuttavia, nella ricerca di tali elementi, il giudice non può trascurare dal prendere in esame quelli che appaiono maggiormente indizianti, salvo che non motivi congruamente e logicamente tale omissione; in ogni caso, deve comunque procedere ad un esame organico e complessivo (globale) degli elementi di fatto presi in considerazione, cioè esprimere un ragionamento non viziato da illogicità o da errori giuridici, quale l'esame isolato dei singoli elementi presuntivi, al fine di ritenerne la irrilevanza caso per caso (Cass. n. 7084-90; n. 6850-82; n. 2002-76). È ovvio poi che, se in tema di prove per presunzione, il controllo della Corte di Cassazione non può riguardare il convincimento del giudice del merito sulla rilevanza probatoria degli elementi indiziari o presuntivi, convincimento che costituisce indubbiamente un giudizio di fatto, può tuttavia incidere sulla congruità e logicità della motivazione posta a base del cennato convincimento (Cass. n. 26923 del 2019); la mancata valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari posti dall'Ufficio a fondamento della stima, ex art. 51, comma 3, del d.P.R. n. 131/1986, dell'immobile oggetto dell'atto di trasferimento in questione ha comportato una erronea formazione del giudizio in tema di prova presuntiva; -in conclusione, il ricorso va accolto; con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, alla CTR del Lazio, in diversa composizione; P.Q. M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione regionale del Lazio, in diversa composizi