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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 maggio 2024

Cassazione n. 28453/2024

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guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deducano vizi di motivazione inerenti alla mancata verifica delle casua di non punibilità ex art 129 cpp atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deducano vizi di motivazione inerenti alla mancata verifica delle casua di non punibilità ex art 129 cpp atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 28453/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris