CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 gennaio 2022
Cassazione n. 29082/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude per l'inammissibilità del ricorso. diefrgóre [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 ottobre 2019, il Tribunale di Milano assolveva [OSCURATO:PERSONA] perché non punibile per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen., in relazione al reato di cui all'art. 5, comma 15, primo periodo, decreto legislativo n. 109 del 2012. 2. Avverso la predetta sentenza, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello. Con atto conclusionale depositato ai sensi dell'art. 23-bis decreto legge n. 137 del 2020, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione nelle more del giudizio di secondo grado. 3. Con sentenza del 23 febbraio 2021, la Corte di appello di Milano rigettava il gravame. Il giudice di secondo grado, dopo aver constatato la maturazione del termine prescrizionale, confermava la sentenza assolutoria di primo grado per non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., poiché riteneva tale formula assolutoria più favorevole rispetto al proscioglimento per estinzione del reato a seguito della maturazione dei termini prescrizionali. 4. Avverso la sentenza di appello la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt.129 cod. proc. pen., 131-bis e 157 cod. pen. Secondo le doglianze difensive, il giudice di appello è incorso in violazione di legge laddove ha ritenuto la formula assolutoria per non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. come più favorevole rispetto al proscioglimento conseguente alla dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Il giudice di appello avrebbe commesso un duplice errore: da un lato, nel ritenere l'assoluzione per la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. come una assoluzione nel merito, mentre la citata causa di non punibilità lascia inalterato il giudizio sulla sussistenza dell'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica; dall'altro lato, nel non tenere conto della giurisprudenza di legittimità sul punto, la quale ha statuito che la dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione è più favorevole per il reo rispetto all'assoluzione fondata sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto. Su quest'ultimo tema, il ricorrente deduce che l'iscrizione della sentenza di assoluzione ex art. 131-bis cod. pen. nel Casellario giudiziale costituisce a tutti gli effetti un pregiudizio per l'imputato. Anche gli effetti preclusivi e definitivi in relazione all'accertamento del fatto, prodotti dalla sentenza assolutoria per la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. nei giudizi civili e amministrativi ai sensi dell'art. 651-bis cod. proc. pen., sono da considerarsi pregiudizievoli per l'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto la prima, con la quale si accerta l'estinzione del reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Glorioso, Rv. 282214-01; Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015, Sorbara, Rv. 263885-01). 1.2. In applicazione del suddetto principio, pienamente condivisibile, deve affermarsi che nel caso in esame il giudice di appello è incorso in violazione di legge, laddove ha confermato la sentenza di primo grado di assoluzione per non punibilità dell'imputato per particolare tenuità del fatto. Il giudice di appello avrebbe dovuto riformare la sentenza di primo grado e dichiarare l'estinzione del reato, a seguito della maturazione, nelle more del giudizio di secondo grado, del termine prescrizionale. Infatti, la pronuncia assolutoria per non punibilità dell'imputato per particolare tenuità del fatto produce effetti preclusivi nei giudizi civili e amministrativi, ai sensi dell'art. 651-bis cod. proc. pen., e viene iscritta per estratto nel Casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f), d.P.R. n. 313 del 2002, per come modificato dall'art. 4, d.lgs. n. 28 del 2015. Il proscioglimento conseguente alla dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, invece, non produce gli effetti sfavorevoli appena citati. Perciò, sussiste il vizio denunciato nel ricorso per cassazione. 2. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., e deve affermarsi che il reato è estinto per prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, 21 gennaio 2022