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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23314/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7397/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,P.[OSCURATO:PERSONA] G. MINZONI N. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali associati di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 47, presso lo studio S aspi - F ieldfisher, rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] eGIORGIO MARTORELLI; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] N. 7, presso lo studio dell’avvocato A [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende unitamente all ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]’S [OSCURATO:PERSONA] N. 1323858 E N. 1323880, in persona del rappresentante generale per l’Italia in carica, elettivamente domiciliatiin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 161, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l i rappresenta e difende; -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L . , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di TORINO n. 6/2021,depositata il 07/01/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimentodel ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (di seguito anche solo GTT) convenne in giudizio gli architetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere l’accertamento della legittimità dell’iniziativa, formalizzata con la lettera del 31.10.2001, volta a risolvere il rapporto contrattuale intercorrente con le parti convenute e giustificata dalla inadeguata direzione dei lavori inerenti l’intervento architettonico in [OSCURATO:PERSONA], nonché la loro condanna al risarcimento di tutti i danni da essa subiti, comprensivi del danno all’immagine, a seguito degli errori progettuali asseritamente commessi.

1.1. - Si costituirono in giudizio le parti convenute, chiedendo: a) in via principale, previa declaratoria di illegittimità della risoluzione del contratto con i direttori dei lavori, il rigetto delle domande attoree; b) in via riconvenzionale, la corresponsione delle somme a titolo di compensi per le prestazioni professionali medio tempore svolte; c ) in via subordinata, per la denegata ipotesi di una pronuncia di condanna, la chiamata in causa in garanzia del responsabile unico del procedimento (l’architetto [OSCURATO:PERSONA]), e degli ulteriori professionisti della cui attività si erano avvalsi nella esecuzione dell’opera, ovvero gli architetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. e l’ingegnere [OSCURATO:PERSONA].

1.2. - Al fine di essere tenuti indenne da un’eventuale statuizione in merito alla loro responsabilità, il Marchesi, la [OSCURATO:SOCIETA]. e il Lazzerini chiesero di essere autorizzati a chiamare in causa, rispettivamente, gli Assicuratori dei Lloyd’s di Londra, l’ingegnare [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:SOCIETA].), nonché la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (ora [OSCURATO:SOCIETA].).

1.3. - A seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA], il processo venne dapprima interrotto nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e poi tempestivamente riassunto da parte attrice con atto depositato il 25.11.2005; in sede di riassunzione non si costituirono gli eredi del de cuiusche, pertanto, vennero dichiarati contumaci.

1.4. - All’esito dell’istruttoria, per la quale attività si era avvalso di apposita consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Torino, con sentenza del giugno 2008, respinse le domande proposte da GTT e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale limitatamente alla posizione del solo [OSCURATO:PERSONA], condannò la stessa GTT al pagamento in favore di quest’ultimo della somma di euro 192.500,00, con assorbimento delle domande di manleva e provvedendo alla regolamentazione delle spese processuali anche nei confronti dei chiamati in causa.

2. - Avverso tale sentenza interpose appello GTT riproponendo le domande già svolte in primo grado e chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale.

2.1. - Si costituirono in giudizio Massi mo [OSCURATO:PERSONA] e le parti convenute nel giudizio di primo grado, cioè [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che impugnarono altresì la sentenza per omessa pronuncia sulle spese processuali in primo grado a loro favore), [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] (che impugnaronoaltresì la sentenza in punto di liquidazione delle spese processuali effettuate in primo grado), e infine [OSCURATO:PERSONA] (anch’egli impugnante in punto di liquidazione delle spese processuali); non si costituì [OSCURATO:PERSONA] che, per l’effetto, venne dichiarato contumace; si costituirono infine Barbara e [OSCURATO:PERSONA], chiamate in giudizio quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], che tuttavia contestarono la propria legittimazione passiva.

Le parti appellate chiesero, altresì, l’inammissibilità dell’appello principale non essendo stato l’atto di riassunzione notificato a tutte le parti convenute del giudizio di primo grado.

2.2. -La Corte territoriale di Torino, con sentenza dell’ottobre 2013, dichiarò inammissibile l’appello per non essere stato tempestivamente notificato nei confronti di tutti i convenuti principali e accolse le doglianze proposte in punto di liquidazione delle spese processuali dagli appellanti incidentali.

3. - Proposto ricorso per cassazione, questa Corte, con ordinanza n. 23373/2018, cassò con rinvio la sentenza del giudice di appello accogliendo il primo motivo di impugnazione (con assorbimento del secondo motivo) per violazione dell’art. 331 c.p.c., in quanto il giudizio di riassunzione doveva essere notificato non solo all’arch. [OSCURATO:PERSONA] e all’arch. [OSCURATO:PERSONA] “e, per quest'ultimo, (a)i suoi eredi”, ma anche alle parti chiamate in causa in garanzia e ciò in quanto “il vincolo del litisconsorzio necessario (processuale) riguardava non soltanto i due originari convenuti”.

4. - Per l’effet to, il giudizio veniva riassunto da GTT che, nel riproporre le stesse doglianze in base alle quali aveva censurato la sentenza di primo grado, agiva, però, nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], evidenziando come “il giudizio non può essere riassunto (né il presente atto notificato) nei confronti (i) dell’eredità giacente [OSCURATO:PERSONA], in quanto la relativa procedura risulta chiusa con decreto del Tribunale di Torino in data 27.03.2014, né nei confronti (ii) delle chiamate all’eredità signore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno rinunciato espressamente e ritualmente all’eredità, né, infine, nei confronti (iii) degli altri chiamati all’eredità in quanto gli stessi non risultano aver accettato entro il termine di dieci anni dall’apertura della successione”.

Ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] rimasto contumace, si costituivano tempestivamente nel giudizio di riassunzione tutte le parti convenute, riproponendo le doglianze già veicolate in sede di impugnazione della sentenza di primo grado.

4.1. -In sede di giudizio di riassunzione, la Corte di appello di Torino, con sentenza resa pubblica il 7 gennaio 2021, statuiva nei termini seguenti.

4.1.1. - In via preliminare riteneva che: a ) era corretta l’instaurazione del contraddittorio in sede di rinvio nonostante il mancato coinvolgimento degli eredi di una delle parti convenute del giudizio di primo grado, cioè [OSCURATO:PERSONA].

In considerazione della documentata chiusura della eredità giacente e della mancata accettazione dell’eredità da parte dei soggetti che ne avrebbero avuto titolo, non vi erano eredi del [OSCURATO:PERSONA] “né altri soggetti legittimati a rappresentarlo - l’attivo residuo dell’eredità giacente, pari ad euro 430,00 e certo non appetibile per l’attrice in riassunzione, è stato devoluto allo Stato che non risponde delle passività se non nei limiti dei beni acquistati, ex art. 586 c.c.”; a.1 ) ciò comportava “la sostanziale rinuncia, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., alle domande/pretese inizialmente rivolte anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rinuncia pienamente legittima e non lesiva delle posizioni delle altre parti (che non avevano peraltro svolto domande nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], nemmeno in via subordinata) perché non vi è più un soggetto a cui fare riferimento per la posizione dello stesso nei rapporti già in essere con l’attrice in riassunzione”; b) non vi era passaggio in giudicato sulle statuizioni relative agli appelli incidentali sollevati da Bandolin, Porporato, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA].

4.1.2. -Per quanto concerne il merito, la Corte territoriale: a) in accoglimento della pretesa attorea – salvo quella inerente al risarcimento del danno all’immagine che veniva respinta per mancato raggiungimento della prova –, accertava la sussistenza di errori progettuali nella realizzazione dell’opera e condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di GTT della somma di euro 8.278,00; b) respingeva la domanda di risarcimento del danno avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di GTT in correlazione al mancato svolgimento delle prestazioni, reputando legittima l’iniziativa intrapresa da quest’ultima in data 31 ottobre 2001 di sciogliersi dai rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti quali direttori dei lavori e, per l’effetto, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della somma di euro 192.500,00 versata in esecuzione della sentenza di primo grado; c) escludendo la sussistenza di qualsiasi forma di responsabilità in capo alle parti chiamate in causa dal convenuto, respingeva le domande svolte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e quali associati di [OSCURATO:PERSONA]), di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA], con assorbimento delle domande proposte da questi ultimi nei confronti delle rispettive compagnie assicurative chiamate in causa a fini della manleva; d) condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali sostenute in tutti i gradi di giudizio dalle parti convenute: pagamento integrale, in riferimento alle spese di lite affrontate da GTT, [OSCURATO:PERSONA], Assicuratori dei Lloyd’s, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; pagamento ridotto alla misura del 50%, in riferimento alle spese processuali sostenute da [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e, infine, [OSCURATO:SOCIETA].; d.1) le spese relative alla CTU venivano compensate per il 50% tra [OSCURATO:PERSONA] e GTT.

5. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] affidando le sorti dell’impugnazione a tre motivi.

Resistono con congiunto controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e quali associati di [OSCURATO:PERSONA]), nonché con distinti controricorsi il [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e gli Assicuratori dei Lloyd’s che hanno assunto il rischio dei certificati n. 1323858 e n. 1323880.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede la [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] pubblico ministero ha depositato le proprie conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e Bandolin e Porporato hanno depositato memoria exart. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con il primo mezzo è denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione degli artt. 102, 110, 331, 345, 384, secondo comma, 394, c.p.c., nonché art. 586 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto implicitamente rinunziata la domanda di appello in riassunzione avanzata da GTT contro gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], omettendo di instaurare il contraddittorio nei confronti dello Stato quale ultimo erede legittimo in mancanza di altri eredi successibili.

2. - Con il secondo mezzo è prospett ata, in relazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1454, 1455, 1458, c.c., e dell’art. 1373 c.c., anche in relazione all’art. 113 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente omesso di applicare al caso di specie gli effetti legali conseguenti all’atto unilaterale di recesso, ovvero il rimborso al prestatore d’opera delle spese sostenute e il pagamento del compenso per l’opera svolta.

La parte ricorrente rileva che l’esclusione del compenso a favore di [OSCURATO:PERSONA] – liquidato invece dal giudice delle prime cure in euro 192.500,00 – sia la conseguenza dell’erronea qualificazione dell’iniziativa di GTT di sciogliersi dai rapporti negoziali intercorrenti con le parti convenute nell’alveo del diverso rimedio contrattuale della risoluzione del contratto.

3. - Con il terzo mezzo è dedotta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c., per quanto di ragione degli artt. 112 e 113 c.p.c., dell’art. 132 c.p.c., anche in relazione agli art. 24 Cost. e 111 Cost. per avere la Corte territoriale errato in sede di compensazione delle spese processuali: a) nel porre a carico ad esso [OSCURATO:PERSONA] anche le spese processuali del primo grado di giudizio, che avrebbero dovuto essere ripartite con il [OSCURATO:PERSONA]; b) nel porre a carico ad esso [OSCURATO:PERSONA] le spese processuali sostenute da GTT in ben quattro gradi di giudizio, limitandosi ad applicare il principio della soccombenza senza valorizzare altri parametri (di natura giurisprudenziale) che, “a prescindere da un dispositivo che decreta il torto processuale” è ispirata a criteri di giustizia sostanziale (principio di causalità, particolare complessità e incertezza delle questioni giuridiche coinvolte, principio di soccombenza reciproca); c) nel porre a carico di esso [OSCURATO:PERSONA] le spese processuali sostenute dai terzi chiamati in causa, essendo gli stessi tenuti a manlevarlo in caso di sentenza di condanna.

La Corte territoriale, inoltre, avrebbe irragionevolmente utilizzato due criteri differenti in sede di definizione delle spese processuali sostenute da GTT (liquidate integralmente a carico di [OSCURATO:PERSONA]) e di [OSCURATO:SOCIETA]. e Lazzerini (rispetto ai quali è stata disposta la compensazione al 50 %); d) nel porre a carico di esso [OSCURATO:PERSONA] le spese processuali sostenute dai terzi chiamati in causa, nonostante l’estraneità di questi ultimi al rapporto processuale instaurato tra GTT e lo stesso [OSCURATO:PERSONA].

4. – Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento dei restantimotivi.

4.1. -La Corte territoriale ha ritenuto che il contraddittorio in sede di giudizio di rinvio, a seguito della cassazione disposta dall’ordinanza n. 23373/2018 di questa Corte, si fosse correttamente instaurato nonostante il mancato coinvolgimento degli eredi di [OSCURATO:PERSONA].

A tal riguardo, il giudice di appello ha osservato che, essendosi chiusa l’eredità giacente con attivo di soli euro 430,00, devoluto allo Stato, che risponde, però, della passività nei limiti dei beni acquistati, GTT – non avendo da citare in riassunzione eredi del [OSCURATO:PERSONA], “né altri soggetti legittimati a rappresentarlo” - ha sostanzialmente rinunciato alle pretese rivolte inizialmente anche contro il [OSCURATO:PERSONA] e una tale rinuncia era da reputarsi legittima “perché non vi è più un soggetto a cui fare riferimento per la posizione dello stesso nei rapporti già in essere con l’attrice in riassunzione”.

La Corte territoriale, così decidendo, è però incorsa in un duplice errore in diritto.

4.2. - Anzitutto, quello per cui non sarebbe individuabile un soggetto al quale riferire la posizione sostanziale e processuale di [OSCURATO:PERSONA] non essendo andate a buon fine le procedure di chiamata all’eredità.

L’art. 586 c.c., così come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, individua nello Stato un erede legittimo, nel cui patrimonio – seppur nei limiti del secondo comma – rifluiscono tutti quei beni mobili che altrimenti “in mancanza di altri successibili” diverrebbero res nullius (Cass. n. 2873/1989; Cass. n. 5794/2008).

Dalla qualifica di erede legittimo deriva che allo Stato debba applicarsi la disciplina sostanziale e processuale che regola i rapporti tra il de cuiuse i suoi eredi “di natura privata”.

Invero, sul piano sostanziale tale disciplina presenta delle peculiarità quali la non necessità dell’accettazione, la impossibilità della rinuncia, la responsabilità intra vires hereditatis indipendentemente dalla accettazione con beneficio d’inventario (Cass. n. 2873/1989), ma in nulla differisce sul piano processuale.

Là dove divenga erede legittimo e là dove sia convenuto in giudizio, lo Stato può e deve costituirsi succedendo la sua posizione giuridica a quella del de cuius; e tale considerazione non viene inficiata dal secondo comma dell’art. 586 c.c. che, nella parte in cui prevede che “lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati”, introduce non una limitazione della capacità processuale dello Stato, bensì una limitazione di responsabilità che rileva solo in punto di quantum debeatur.

4.3. – Inoltre, la Corte territoriale non poteva ritenere che si fosse determinata una “sostanziale rinuncia, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., alle domande/pretese inizialmente rivolte anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]” e ciò non solo perché – come detto – vi era un soggetto “cui fare riferimento” (ossia lo Stato), ma anche perché ciò era impedito dalla inscindibilità delle cause tra GTT medesima, l’arch. [OSCURATO:PERSONA] e l’arch. [OSCURATO:PERSONA].

A tal riguardo occorre osservare che – come emerge dalla stessa sentenza impugnata in questa sede (cfr. 3 conclusioni GTT; pp. 10 e 18 narrativa in “Fatto e diritto”) - GTT aveva riproposto, in sede di riassunzione, le stesse domande già svolte in primo grado e poi in sede di gravame avverso la decisione del Tribunale di Torino n. 45256/2008, tra cui quella, proposta “in via principale”, di sentir “dichiarare risolti per inadempimento tutti i rapporti negoziali intercorsi” tra GTT (già ATM) e gli architetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; domanda di risoluzione che, per l’appunto, GTT aveva poi circoscritto nei soli confronti del [OSCURATO:PERSONA] unicamente in sede di riassunzione.

L’inscindibilità delle cause tra l’attrice e i convenuti originari derivava, quindi, dall’esistenza di un litisconsorzio necessario anche sostanziale in riferimento alla domanda di risoluzione dei (ma analogamente è da ritenersi se una tale domanda fosse da qualificarsi in termini di recesso dai) rapporti negoziali che erano stati instaurati con entrambi gli architetti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (e così la domanda che la Corte territoriale individua come “iniziativa risolutoria del 31.10.2001, ascrivibile a [OSCURATO:SOCIETA].”: cfr., tra le altre, p. 37 della sentenza di appello), poiché l’accertamento della legittimità della risoluzione (o, come detto, del recesso) da un contratto con più parti deve avvenire nei confronti di tutti i contraenti, quali litisconsorti necessari, in quanto un contratto unico non può divenire inefficace per alcuni dei soggetti che vi hanno partecipato e rimanere in vita per altri (tra le altre, Cass. n. 9042/2016; Cass. n. 2969/2019).

Del resto, l’inscindibilità delle anzidette cause in ragione della domanda di risoluzione contrattuale era stata già rilevata e affermata, con vincolo ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., dall’ordinanza rescindente di questa Corte n. 23373/2018.

Infatti, l’accoglimento del primo motivo di ricorso allora scrutinato proponeva la censura di violazione dell’art. 331 c.p.c. in ordine ai “rapporti derivanti dalla chiamata di terzo da parte del convenuto” sulla premessa che il giudice di appello aveva ritenuto “che l’unico rapporto inscindibile fosse quello tra la società attrice e gli originari convenuti, in ragione della domanda di risoluzione” (p. 2 dell’ord. n. 23373/2018) e questa Corte ha ritenuto fondata la doglianza ribadendo la sussistenza del “vincolo del litisconsorzio necessario (processuale)” anzitutto per “i due originari convenuti (l’arch. [OSCURATO:PERSONA] e l’arch. [OSCURATO:PERSONA] e, per quest’ultimo, i suoi eredi)” (p. 3 dell’ord. n. 23373/2018).

4.4. - Di qui, pertanto, la violazione dell’art. 331 c.p.c. da parte della Corte territoriale, che avrebbe dovuto necessariamente integrare il contraddittorio con lo Stato, erede legittimo del [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che tale omissione ha determinato la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso (tra le tante: Cass. n. 26433/2017; Cass. n. 8790/2019).

4.2. –Né può addivenirsi ad una decisione nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c. ovvero ad una cassazione senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c., come richiesto dal [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, con il ricorso (pp. 20/21) e, poi, con la memoria ex art. 380 - bis .1 c.p.c. (pp. 6/8), in ragione della dedotta inammissibilità/improcedibilità ai sensi dell’art. 345 c.p.c. e dell’art.394 c.p.c. del ricorso per non esser stato evocato in giudizio lo Stato quale erede legittimo del [OSCURATO:PERSONA] e con ciò non essendo stato rispettato l’ordine di integrazione del contraddittorio che, come tale, era da intendersi nella “sostanza” il rinvio disposto nella precedente fase con l’ordinanza n. 23373/2018 di questa Corte.

E’ principio consolidato che tra iudicium rescindense iudicium rescissorium vi è perfetta correlazione quanto al rapporto processuale e perciò, annullata la sentenza per c assazione e disposto il rinvio per nuovo esame della causa, non può ritenersi istituito tale rapporto avanti al giudice di rinvio se non vengano chiamate in giudizio tutte le parti nei confronti delle quali sono state pronunciate la sentenza di annullamento e quella cassata con rinvio.

Dalla mancata riassunzione nei confronti di qualcuna delle parti non deriva l’estinzione del processo, o la necessità della cassazione senza rinvio, con passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma la sola necessità della integrazione del contraddittorio, che deve essere disposta da altro giudice di rinvio (Cass. n. 742/1971.

Inoltre: Cass. n. 2422/1980; Cass. n. 3154/1989; Cass. n. 13241/1991; Cass. n. 6829/1998; Cass. n. 11003/2004; Cass. n. 26177/2007; Cass. n. 18853/2014).

5. – Va, dunque, accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti motivi.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, che dovrà delibare l’appello dopo aver disposto l’integrazione del contraddittorio anche con lo Stato.

Il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il primo motiv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7397/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,P.[OSCURATO:PERSONA] G. MINZONI N. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali associati di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 47, presso lo studio S aspi - F ieldfisher, rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] eGIORGIO MARTORELLI; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] N. 7, presso lo studio dell’avvocato A [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende unitamente all ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]’S [OSCURATO:PERSONA] N. 1323858 E N. 1323880, in persona del rappresentante generale per l’Italia in carica, elettivamente domiciliatiin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 161, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l i rappresenta e difende; -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di TORINO n. 6/2021,depositata il 07/01/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimentodel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (di seguito anche solo GTT) convenne in giudizio gli architetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere l’accertamento della legittimità dell’iniziativa, formalizzata con la lettera del 31.10.2001, volta a risolvere il rapporto contrattuale intercorrente con le parti convenute e giustificata dalla inadeguata direzione dei lavori inerenti l’intervento architettonico in [OSCURATO:PERSONA], nonché la loro condanna al risarcimento di tutti i danni da essa subiti, comprensivi del danno all’immagine, a seguito degli errori progettuali asseritamente commessi. 1.1. - Si costituirono in giudizio le parti convenute, chiedendo: a) in via principale, previa declaratoria di illegittimità della risoluzione del contratto con i direttori dei lavori, il rigetto delle domande attoree; b) in via riconvenzionale, la corresponsione delle somme a titolo di compensi per le prestazioni professionali medio tempore svolte; c ) in via subordinata, per la denegata ipotesi di una pronuncia di condanna, la chiamata in causa in garanzia del responsabile unico del procedimento (l’architetto [OSCURATO:PERSONA]), e degli ulteriori professionisti della cui attività si erano avvalsi nella esecuzione dell’opera, ovvero gli architetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. e l’ingegnere [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. - Al fine di essere tenuti indenne da un’eventuale statuizione in merito alla loro responsabilità, il Marchesi, la [OSCURATO:SOCIETA]. e il Lazzerini chiesero di essere autorizzati a chiamare in causa, rispettivamente, gli Assicuratori dei Lloyd’s di Londra, l’ingegnare [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:SOCIETA].), nonché la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (ora [OSCURATO:SOCIETA].). 1.3. - A seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA], il processo venne dapprima interrotto nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e poi tempestivamente riassunto da parte attrice con atto depositato il 25.11.2005; in sede di riassunzione non si costituirono gli eredi del de cuiusche, pertanto, vennero dichiarati contumaci. 1.4. - All’esito dell’istruttoria, per la quale attività si era avvalso di apposita consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Torino, con sentenza del giugno 2008, respinse le domande proposte da GTT e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale limitatamente alla posizione del solo [OSCURATO:PERSONA], condannò la stessa GTT al pagamento in favore di quest’ultimo della somma di euro 192.500,00, con assorbimento delle domande di manleva e provvedendo alla regolamentazione delle spese processuali anche nei confronti dei chiamati in causa. 2. - Avverso tale sentenza interpose appello GTT riproponendo le domande già svolte in primo grado e chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale. 2.1. - Si costituirono in giudizio Massi mo [OSCURATO:PERSONA] e le parti convenute nel giudizio di primo grado, cioè [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che impugnarono altresì la sentenza per omessa pronuncia sulle spese processuali in primo grado a loro favore), [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] (che impugnaronoaltresì la sentenza in punto di liquidazione delle spese processuali effettuate in primo grado), e infine [OSCURATO:PERSONA] (anch’egli impugnante in punto di liquidazione delle spese processuali); non si costituì [OSCURATO:PERSONA] che, per l’effetto, venne dichiarato contumace; si costituirono infine Barbara e [OSCURATO:PERSONA], chiamate in giudizio quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], che tuttavia contestarono la propria legittimazione passiva. Le parti appellate chiesero, altresì, l’inammissibilità dell’appello principale non essendo stato l’atto di riassunzione notificato a tutte le parti convenute del giudizio di primo grado. 2.2. -La Corte territoriale di Torino, con sentenza dell’ottobre 2013, dichiarò inammissibile l’appello per non essere stato tempestivamente notificato nei confronti di tutti i convenuti principali e accolse le doglianze proposte in punto di liquidazione delle spese processuali dagli appellanti incidentali. 3. - Proposto ricorso per cassazione, questa Corte, con ordinanza n. 23373/2018, cassò con rinvio la sentenza del giudice di appello accogliendo il primo motivo di impugnazione (con assorbimento del secondo motivo) per violazione dell’art. 331 c.p.c., in quanto il giudizio di riassunzione doveva essere notificato non solo all’arch. [OSCURATO:PERSONA] e all’arch. [OSCURATO:PERSONA] “e, per quest'ultimo, (a)i suoi eredi”, ma anche alle parti chiamate in causa in garanzia e ciò in quanto “il vincolo del litisconsorzio necessario (processuale) riguardava non soltanto i due originari convenuti”. 4. - Per l’effet to, il giudizio veniva riassunto da GTT che, nel riproporre le stesse doglianze in base alle quali aveva censurato la sentenza di primo grado, agiva, però, nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], evidenziando come “il giudizio non può essere riassunto (né il presente atto notificato) nei confronti (i) dell’eredità giacente [OSCURATO:PERSONA], in quanto la relativa procedura risulta chiusa con decreto del Tribunale di Torino in data 27.03.2014, né nei confronti (ii) delle chiamate all’eredità signore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno rinunciato espressamente e ritualmente all’eredità, né, infine, nei confronti (iii) degli altri chiamati all’eredità in quanto gli stessi non risultano aver accettato entro il termine di dieci anni dall’apertura della successione”. Ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] rimasto contumace, si costituivano tempestivamente nel giudizio di riassunzione tutte le parti convenute, riproponendo le doglianze già veicolate in sede di impugnazione della sentenza di primo grado. 4.1. -In sede di giudizio di riassunzione, la Corte di appello di Torino, con sentenza resa pubblica il 7 gennaio 2021, statuiva nei termini seguenti. 4.1.1. - In via preliminare riteneva che: a ) era corretta l’instaurazione del contraddittorio in sede di rinvio nonostante il mancato coinvolgimento degli eredi di una delle parti convenute del giudizio di primo grado, cioè [OSCURATO:PERSONA]. In considerazione della documentata chiusura della eredità giacente e della mancata accettazione dell’eredità da parte dei soggetti che ne avrebbero avuto titolo, non vi erano eredi del [OSCURATO:PERSONA] “né altri soggetti legittimati a rappresentarlo - l’attivo residuo dell’eredità giacente, pari ad euro 430,00 e certo non appetibile per l’attrice in riassunzione, è stato devoluto allo Stato che non risponde delle passività se non nei limiti dei beni acquistati, ex art. 586 c.c.”; a.1 ) ciò comportava “la sostanziale rinuncia, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., alle domande/pretese inizialmente rivolte anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rinuncia pienamente legittima e non lesiva delle posizioni delle altre parti (che non avevano peraltro svolto domande nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], nemmeno in via subordinata) perché non vi è più un soggetto a cui fare riferimento per la posizione dello stesso nei rapporti già in essere con l’attrice in riassunzione”; b) non vi era passaggio in giudicato sulle statuizioni relative agli appelli incidentali sollevati da Bandolin, Porporato, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]. 4.1.2. -Per quanto concerne il merito, la Corte territoriale: a) in accoglimento della pretesa attorea – salvo quella inerente al risarcimento del danno all’immagine che veniva respinta per mancato raggiungimento della prova –, accertava la sussistenza di errori progettuali nella realizzazione dell’opera e condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di GTT della somma di euro 8.278,00; b) respingeva la domanda di risarcimento del danno avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di GTT in correlazione al mancato svolgimento delle prestazioni, reputando legittima l’iniziativa intrapresa da quest’ultima in data 31 ottobre 2001 di sciogliersi dai rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti quali direttori dei lavori e, per l’effetto, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della somma di euro 192.500,00 versata in esecuzione della sentenza di primo grado; c) escludendo la sussistenza di qualsiasi forma di responsabilità in capo alle parti chiamate in causa dal convenuto, respingeva le domande svolte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e quali associati di [OSCURATO:PERSONA]), di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA], con assorbimento delle domande proposte da questi ultimi nei confronti delle rispettive compagnie assicurative chiamate in causa a fini della manleva; d) condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali sostenute in tutti i gradi di giudizio dalle parti convenute: pagamento integrale, in riferimento alle spese di lite affrontate da GTT, [OSCURATO:PERSONA], Assicuratori dei Lloyd’s, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; pagamento ridotto alla misura del 50%, in riferimento alle spese processuali sostenute da [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e, infine, [OSCURATO:SOCIETA].; d.1) le spese relative alla CTU venivano compensate per il 50% tra [OSCURATO:PERSONA] e GTT. 5. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] affidando le sorti dell’impugnazione a tre motivi. Resistono con congiunto controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e quali associati di [OSCURATO:PERSONA]), nonché con distinti controricorsi il [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e gli Assicuratori dei Lloyd’s che hanno assunto il rischio dei certificati n. 1323858 e n. 1323880. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede la [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] pubblico ministero ha depositato le proprie conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e Bandolin e Porporato hanno depositato memoria exart. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo mezzo è denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione degli artt. 102, 110, 331, 345, 384, secondo comma, 394, c.p.c., nonché art. 586 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto implicitamente rinunziata la domanda di appello in riassunzione avanzata da GTT contro gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], omettendo di instaurare il contraddittorio nei confronti dello Stato quale ultimo erede legittimo in mancanza di altri eredi successibili. 2. - Con il secondo mezzo è prospett ata, in relazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1454, 1455, 1458, c.c., e dell’art. 1373 c.c., anche in relazione all’art. 113 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente omesso di applicare al caso di specie gli effetti legali conseguenti all’atto unilaterale di recesso, ovvero il rimborso al prestatore d’opera delle spese sostenute e il pagamento del compenso per l’opera svolta. La parte ricorrente rileva che l’esclusione del compenso a favore di [OSCURATO:PERSONA] – liquidato invece dal giudice delle prime cure in euro 192.500,00 – sia la conseguenza dell’erronea qualificazione dell’iniziativa di GTT di sciogliersi dai rapporti negoziali intercorrenti con le parti convenute nell’alveo del diverso rimedio contrattuale della risoluzione del contratto. 3. - Con il terzo mezzo è dedotta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c., per quanto di ragione degli artt. 112 e 113 c.p.c., dell’art. 132 c.p.c., anche in relazione agli art. 24 Cost. e 111 Cost. per avere la Corte territoriale errato in sede di compensazione delle spese processuali: a) nel porre a carico ad esso [OSCURATO:PERSONA] anche le spese processuali del primo grado di giudizio, che avrebbero dovuto essere ripartite con il [OSCURATO:PERSONA]; b) nel porre a carico ad esso [OSCURATO:PERSONA] le spese processuali sostenute da GTT in ben quattro gradi di giudizio, limitandosi ad applicare il principio della soccombenza senza valorizzare altri parametri (di natura giurisprudenziale) che, “a prescindere da un dispositivo che decreta il torto processuale” è ispirata a criteri di giustizia sostanziale (principio di causalità, particolare complessità e incertezza delle questioni giuridiche coinvolte, principio di soccombenza reciproca); c) nel porre a carico di esso [OSCURATO:PERSONA] le spese processuali sostenute dai terzi chiamati in causa, essendo gli stessi tenuti a manlevarlo in caso di sentenza di condanna. La Corte territoriale, inoltre, avrebbe irragionevolmente utilizzato due criteri differenti in sede di definizione delle spese processuali sostenute da GTT (liquidate integralmente a carico di [OSCURATO:PERSONA]) e di [OSCURATO:SOCIETA]. e Lazzerini (rispetto ai quali è stata disposta la compensazione al 50 %); d) nel porre a carico di esso [OSCURATO:PERSONA] le spese processuali sostenute dai terzi chiamati in causa, nonostante l’estraneità di questi ultimi al rapporto processuale instaurato tra GTT e lo stesso [OSCURATO:PERSONA]. 4. – Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento dei restantimotivi. 4.1. -La Corte territoriale ha ritenuto che il contraddittorio in sede di giudizio di rinvio, a seguito della cassazione disposta dall’ordinanza n. 23373/2018 di questa Corte, si fosse correttamente instaurato nonostante il mancato coinvolgimento degli eredi di [OSCURATO:PERSONA]. A tal riguardo, il giudice di appello ha osservato che, essendosi chiusa l’eredità giacente con attivo di soli euro 430,00, devoluto allo Stato, che risponde, però, della passività nei limiti dei beni acquistati, GTT – non avendo da citare in riassunzione eredi del [OSCURATO:PERSONA], “né altri soggetti legittimati a rappresentarlo” - ha sostanzialmente rinunciato alle pretese rivolte inizialmente anche contro il [OSCURATO:PERSONA] e una tale rinuncia era da reputarsi legittima “perché non vi è più un soggetto a cui fare riferimento per la posizione dello stesso nei rapporti già in essere con l’attrice in riassunzione”. La Corte territoriale, così decidendo, è però incorsa in un duplice errore in diritto. 4.2. - Anzitutto, quello per cui non sarebbe individuabile un soggetto al quale riferire la posizione sostanziale e processuale di [OSCURATO:PERSONA] non essendo andate a buon fine le procedure di chiamata all’eredità. L’art. 586 c.c., così come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, individua nello Stato un erede legittimo, nel cui patrimonio – seppur nei limiti del secondo comma – rifluiscono tutti quei beni mobili che altrimenti “in mancanza di altri successibili” diverrebbero res nullius (Cass. n. 2873/1989; Cass. n. 5794/2008). Dalla qualifica di erede legittimo deriva che allo Stato debba applicarsi la disciplina sostanziale e processuale che regola i rapporti tra il de cuiuse i suoi eredi “di natura privata”. Invero, sul piano sostanziale tale disciplina presenta delle peculiarità quali la non necessità dell’accettazione, la impossibilità della rinuncia, la responsabilità intra vires hereditatis indipendentemente dalla accettazione con beneficio d’inventario (Cass. n. 2873/1989), ma in nulla differisce sul piano processuale. Là dove divenga erede legittimo e là dove sia convenuto in giudizio, lo Stato può e deve costituirsi succedendo la sua posizione giuridica a quella del de cuius; e tale considerazione non viene inficiata dal secondo comma dell’art. 586 c.c. che, nella parte in cui prevede che “lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati”, introduce non una limitazione della capacità processuale dello Stato, bensì una limitazione di responsabilità che rileva solo in punto di quantum debeatur. 4.3. – Inoltre, la Corte territoriale non poteva ritenere che si fosse determinata una “sostanziale rinuncia, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., alle domande/pretese inizialmente rivolte anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]” e ciò non solo perché – come detto – vi era un soggetto “cui fare riferimento” (ossia lo Stato), ma anche perché ciò era impedito dalla inscindibilità delle cause tra GTT medesima, l’arch. [OSCURATO:PERSONA] e l’arch. [OSCURATO:PERSONA]. A tal riguardo occorre osservare che – come emerge dalla stessa sentenza impugnata in questa sede (cfr. 3 conclusioni GTT; pp. 10 e 18 narrativa in “Fatto e diritto”) - GTT aveva riproposto, in sede di riassunzione, le stesse domande già svolte in primo grado e poi in sede di gravame avverso la decisione del Tribunale di Torino n. 45256/2008, tra cui quella, proposta “in via principale”, di sentir “dichiarare risolti per inadempimento tutti i rapporti negoziali intercorsi” tra GTT (già ATM) e gli architetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; domanda di risoluzione che, per l’appunto, GTT aveva poi circoscritto nei soli confronti del [OSCURATO:PERSONA] unicamente in sede di riassunzione. L’inscindibilità delle cause tra l’attrice e i convenuti originari derivava, quindi, dall’esistenza di un litisconsorzio necessario anche sostanziale in riferimento alla domanda di risoluzione dei (ma analogamente è da ritenersi se una tale domanda fosse da qualificarsi in termini di recesso dai) rapporti negoziali che erano stati instaurati con entrambi gli architetti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (e così la domanda che la Corte territoriale individua come “iniziativa risolutoria del 31.10.2001, ascrivibile a [OSCURATO:SOCIETA].”: cfr., tra le altre, p. 37 della sentenza di appello), poiché l’accertamento della legittimità della risoluzione (o, come detto, del recesso) da un contratto con più parti deve avvenire nei confronti di tutti i contraenti, quali litisconsorti necessari, in quanto un contratto unico non può divenire inefficace per alcuni dei soggetti che vi hanno partecipato e rimanere in vita per altri (tra le altre, Cass. n. 9042/2016; Cass. n. 2969/2019). Del resto, l’inscindibilità delle anzidette cause in ragione della domanda di risoluzione contrattuale era stata già rilevata e affermata, con vincolo ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., dall’ordinanza rescindente di questa Corte n. 23373/2018. Infatti, l’accoglimento del primo motivo di ricorso allora scrutinato proponeva la censura di violazione dell’art. 331 c.p.c. in ordine ai “rapporti derivanti dalla chiamata di terzo da parte del convenuto” sulla premessa che il giudice di appello aveva ritenuto “che l’unico rapporto inscindibile fosse quello tra la società attrice e gli originari convenuti, in ragione della domanda di risoluzione” (p. 2 dell’ord. n. 23373/2018) e questa Corte ha ritenuto fondata la doglianza ribadendo la sussistenza del “vincolo del litisconsorzio necessario (processuale)” anzitutto per “i due originari convenuti (l’arch. [OSCURATO:PERSONA] e l’arch. [OSCURATO:PERSONA] e, per quest’ultimo, i suoi eredi)” (p. 3 dell’ord. n. 23373/2018). 4.4. - Di qui, pertanto, la violazione dell’art. 331 c.p.c. da parte della Corte territoriale, che avrebbe dovuto necessariamente integrare il contraddittorio con lo Stato, erede legittimo del [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che tale omissione ha determinato la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso (tra le tante: Cass. n. 26433/2017; Cass. n. 8790/2019). 4.2. –Né può addivenirsi ad una decisione nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c. ovvero ad una cassazione senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c., come richiesto dal [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, con il ricorso (pp. 20/21) e, poi, con la memoria ex art. 380 - bis .1 c.p.c. (pp. 6/8), in ragione della dedotta inammissibilità/improcedibilità ai sensi dell’art. 345 c.p.c. e dell’art.394 c.p.c. del ricorso per non esser stato evocato in giudizio lo Stato quale erede legittimo del [OSCURATO:PERSONA] e con ciò non essendo stato rispettato l’ordine di integrazione del contraddittorio che, come tale, era da intendersi nella “sostanza” il rinvio disposto nella precedente fase con l’ordinanza n. 23373/2018 di questa Corte. E’ principio consolidato che tra iudicium rescindense iudicium rescissorium vi è perfetta correlazione quanto al rapporto processuale e perciò, annullata la sentenza per c assazione e disposto il rinvio per nuovo esame della causa, non può ritenersi istituito tale rapporto avanti al giudice di rinvio se non vengano chiamate in giudizio tutte le parti nei confronti delle quali sono state pronunciate la sentenza di annullamento e quella cassata con rinvio. Dalla mancata riassunzione nei confronti di qualcuna delle parti non deriva l’estinzione del processo, o la necessità della cassazione senza rinvio, con passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma la sola necessità della integrazione del contraddittorio, che deve essere disposta da altro giudice di rinvio (Cass. n. 742/1971. Inoltre: Cass. n. 2422/1980; Cass. n. 3154/1989; Cass. n. 13241/1991; Cass. n. 6829/1998; Cass. n. 11003/2004; Cass. n. 26177/2007; Cass. n. 18853/2014). 5. – Va, dunque, accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti motivi. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, che dovrà delibare l’appello dopo aver disposto l’integrazione del contraddittorio anche con lo Stato. Il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motiv
Sentenza Cassazione n. 23314/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris