CassazionedecretoSezione 3Decisione del 6 agosto 2021
Cassazione n. 05317/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza' del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 agosto 2021, il Tribunale del Riesame di Firenze, per quanto in questa sede rileva, confermava il decreto del G.I.P. del Tribunale di Firenze del 19 luglio 2021 che aveva disposto il sequestro preventivo sino alla concorrenza della somma di 470.842,90 euro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], detto Yuri, indagato del reato (capo 10) di cui agli art. 11 e 13 bis del d. Igs. n. 74 del 2000; tale reato è stato contestato al ricorrente perché, in qualità di titolare di fatto di tre ditte con sede in [OSCURATO:PERSONA] poi artatamente cessate, aveva compiuto atti fraudolenti, consistiti nella cessione di beni strumentali, dei rapporti giuridici, dell'avviamento e dei rapporti di lavoro subordinato di una delle ditte, la "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", ad altre due successivamente costituite, ovvero la "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]" e la "Pelletteria Y&F di [OSCURATO:PERSONA]", tutte impegnate nella produzione di oggetti di pelletteria, ciò al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nonché dei relativi interessi e sanzioni amministrative, per un ammontare di 398.569,24 euro, con condotta iniziata il 10 agosto 2017 e con consumazione in corso. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale fiorentino, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa deduce la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e l'assenza di motivazione dell'ordinanza impugnata sia rispetto alla valutazione degli indizi di reato richiesti dall'art. 321 cod. proc. pen., sia in ordine all'omessa risposta alle memorie difensive depositate dinanzi al Tribunale del Riesame. Sotto il primo aspetto, si osserva che il giudizio sul fumus commissi delicti era stato fondato su elementi indiziari, quali "la cessione dei beni strumentali, la cessione dei beni giuridici, la cessione dell'avviamento della ditta "[OSCURATO:PERSONA]" alle altre ditte", elementi mai emersi in sede di indagine e comunque mai contestati nell'ordinanza applicativa della misura ablatoria, nella quale erano state indicate solo due circostanze, ovvero il ruolo di amministratore di fatto del ricorrente nelle tre imprese e il transito di alcuni dipendenti da una ditta all'altra. Il controllo giurisdizionale della base fattuale del caso concreto si era dunque rivelato nella vicenda in esame meramente formale e dunque fittizio. Con riguardo alla mancata valutazione degli argomenti difensivi, la difesa evidenzia di aver illustrato dinanzi al Tribunale diverse circostanze, che avrebbero imposto una valutazione negativa in punto di sussistenza degli indizi di reato a carico del ricorrente, ovvero: 1) il fatto che due delle tre ditte, ovvero il "[OSCURATO:PERSONA]" e la "[OSCURATO:PERSONA]" sono coesistite nello stesso periodo; 2) la mancanza del trasferimento dell'avviamento dei rapporti giuridici e dei beni strumentali da una ditta all'altra; 3) la mancanza di unicità delle sedi delle ditte, ciascuna con una sua sede autonoma; 4) la mancata prova del ruolo di amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva 12 anni quando nel 2003 fu costituita la ditta "[OSCURATO:PERSONA]", non aveva alcun collegamento con la "[OSCURATO:PERSONA]" di proprietà dello zio ed era solo un dipendente della pelletteria "Y&F" della madre, unica delle tre ditte a non avere debiti erariali; 5) l'inidoneità del prospetto della Guardia di Finanza a dimostrare il passaggio dei dipendenti da una ditta all'altra, venendo in rilievo una mera tabella incompleta, generica e priva di riscontri documentali, che peraltro non indica la data di assunzione e di cessazione dei rapporti di lavoro nelle varie ditte; 6) la presenza presso la sede della "Y&F", al momento dell'esecuzione dell'ordinanza, della presunta "testa di paglia", intenta al lavoro, mentre l'indagato veniva reperito presso la sua abitazione; 7) l'irrilevanza del ritrovamento presso l'abitazione del ricorrente di un solo faldone contenente vecchi documenti riferibili alla ditta del padre, ormai chiusa da tempo; 8) la mancata considerazione della decisione del Tribunale del Riesame del 6 agosto 2021 che aveva annullato la misura cautelare personale, non ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, stante la rimarcata ambiguità degli elementi indiziari raccolti. Con tali specifiche deduzioni il Tribunale avrebbe tuttavia omesso di confrontarsi. Con il secondo motivo, la difesa contesta/ infin il difetto di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alle ulteriori deduzioni difensive, con le quali erano state censurate l'illegittimità delle notifiche dei verbali di esecuzione del decreto di sequestro preventivo e l'omessa traduzione degli atti all'indagato, eccezioni preliminari che avevano formato oggetto di formale doglianza alla quale il Tribunale ha fornito una risposta apparente, a nulla rilevando il riferimento alla padronanza della lingua da parte dell'indagato, atteso che questi, al momento dell'accesso dei finanzieri, non è stato rinvenuto presso la ditta della madre, senza che gli atti fossero prima stati preventivamente tradotti in lingua cinese, l'unica lingua nota alla [OSCURATO:PERSONA], titolare formale della ditta in esame. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, occorre richiamare, in via preliminare, la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso, cfr. Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). 2. Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso di specie, rispetto alla valutazione del fumus commisi delicti, non sia configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del Riesame adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione. In proposito, sono stati innanzitutto richiamati gli esiti delle attività di intercettazione da cui era emerso che l'indagato era l'esclusivo referente dello studio professionale "Venezia&Schiavone" per tutte e tre le ditte, formalmente intestate a terzi, di cui [OSCURATO:PERSONA] era stato dipendente, dato questo ritenuto pregnante nell'ottica indiziaria, unitamente a quelli relativi alla cessione dei beni strumentali, dei rapporti giuridici, dell'avviamento e dei rapporti di lavoro subordinato del "[OSCURATO:PERSONA]" alle altre due successivamente costituite. In tale contesto indiziario si è poi aggiunto l'ulteriore elemento costituito dal successivo rinvenimento presso l'abitazione dell'indagato, in sede di esecuzione del sequestro preventivo, della documentazione riguardante proprio la ditta "[OSCURATO:PERSONA]", cessata il 31 dicembre 2017 con debiti erariali per 261.512,45 euro, di cui era titolare formale e prestanome il padre del ricorrente. Ora, considerato che non è oggetto di contestazione la configurabilità del reato sotto il profilo oggettivo, deve osservarsi che sull'unico punto controverso, ovvero l'ascrivibilità al ricorrente della fattispecie di cui all'art. 11 del d. Igs. n. 74 del 2000, l'impostazione argonnentativa dell'ordinanza impugnata, pur nella sua estrema sintesi, non presenta profili di incoerenza argomentativa, non potendosi sottacere che le censure difensive circa la prova del contributo dell'indagato ai fatti illeciti, al di là della natura essenzialmente fattuale di molti dei temi sollevati, si muovono nell'orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo che, come detto, non è deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio. 2.1. A ciò deve solo 'aggiungersi che il parallelo annullamento da parte del Tribunale del Riesame dell'ordinanza applicativa della misura personale disposta a carico di [OSCURATO:PERSONA], di per sé, non inficia la legittimità del provvedimento di sequestro, dovendosi sul punto richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 30286 del 19/04/2021, Rv. 282135), secondo cui, ai fini della verifica delle condizioni di legittimità del sequestro preventivo, il Tribunale del riesame e la Corte di cassazione debbono limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza e alla gravità degli stessi. Costituisce altresì principio ampiamente condiviso quello secondo cui, in tema di sequestro preventivo, la valutazione di insussistenza del presupposto del fumus commissi delicti può legittimamente tener conto del provvedimento di annullamento dell'ordinanza dispositiva della misura cautelare personale solo se l'esclusione dei gravi indizi di colpevolezza sia fondata su una motivazione incompatibile con la stessa astratta configurabilità della fattispecie criminosa che costituisce requisito essenziale per l'applicabilità della misura cautelare reale (cfr. Sez. 6, n. 20839 del 07/02/2018, Rv. 272954); nella medesima prospettiva, si è anche specificamente affermato che, in tema di giudicato cautelare, la revoca di una misura cautelare personale non ha immediato effetto caducatorio su eventuali misure reali disposte nel medesimo procedimento, essendo differenti i diritti presi in considerazione nelle due cautele e le esigenze processuali che le stesse mirano a soddisfare (Sez. 3, n. 13119 del 13/02/2018, Rv. 272514); di conseguenza, nell'ipotesi di giudicato cautelare che esclude la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per un determinato reato, deve ritenersi ammissibile l'adozione di un provvedimento di sequestro preventivo nei confronti della medesima persona e per il medesimo reato anche sulla base degli stessi elementi già valutati ai fini della decisione in tema di cautela personale, salvo che la relativa pronuncia non più impugnabile esponga una motivazione incompatibile con la stessa configurabilità della fattispecie criminosa costituente il presupposto di applicazione della misura reale. Ora, nella vicenda in esame, al di là del fatto che non risulta che si sia in presenza di un giudicato cautelare quanto all'annullamento della misura personale, deve rilevarsi che non appare ravvisabile un'assoluta incompatibilità tra la motivazione che ha portato alla caducazione della cautela personale e quella posta invece a fondamento della conferma del sequestro, posto che quest'ultima, nell'ottica del differente giudizio sulla configurabilità del contributo del ricorrente alla commissione del reato contestato, ha valorizzato circostanze non prive di spessore indiziario, fermo restano ovviamente che le deduzioni difensive ben potranno essere approfondite, anche a livello probatorio, nel prosieguo del procedimento penale in corso. 3. Anche il secondo motivo non è meritevole di accoglimento. Rispetto alla mancata traduzione del decreto di sequestro, il Tribunale ha infatti osservato che, in sede di esecuzione del sequestro, l'indagato è risultato assistito da un interprete nominato dalla P.G., desumendosi comunque dagli atti che [OSCURATO:PERSONA] fosse in grado di comprendere la lingua italiana, circostanza questa non smentita nel ricorso e che già in punto di fatto vale a giustificare l'infondatezza della relativa doglianza, a nulla rilevando che il provvedimento non sia stato tradotto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], potendo al più costei dolersi di un profilo che, anche se fosse comprovato in punto di fatto, non determinerebbe alcuna nullità. Questa Corte ha infatti chiarito (cfr. Sez. 5, n. 41961 del 30/03/2017, Rv. 271422) che, in tema di diritto all'assistenza linguistica, la previsione di cui all'art. 143 cod. proc. pen., nella formulazione introdotta dal d. Igs. n. 32 del 2014, non contempla il decreto di sequestro nel novero degli atti di cui l'Autorità giudiziaria deve disporre la traduzione scritta in lingua comprensibile all'indagato alloglotta; pertanto, l'omessa traduzione del decreto di sequestro non determina alcuna conseguenza giuridica e .non rileva sulla decorrenza del termine per proporre impugnazione al Tribunale del riesame; del resto, è stato altresì precisato (Sez. 3, n. 3876 del 06/11/2015, dep. 2016, Rv. 266082), che la mancata notifica del verbale di esecuzione delle operazioni compiute dalla polizia giudiziaria non pregiudica l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'interessato, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., e comunque non vi è previsione codicistica che contempli nullità del provvedimento di sequestro, nel caso in cui il verbale di esecuzione non venga notificato al suo destinatario. Di qui l'infondatezza della censura difensiva. 4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, ribadita l'assenza di profili di illegittimità dell'ordinanza impugnata, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procediment