Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08928/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (GB) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Genova del 21/11/2024; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; letta la memoria depositata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella quale si insiste per l'accoglimento del ricorso, rappresentando l'interesse del predetto alla prosecuzione del giudizio di legittimità in ragione dell'intenzione di presentare istanza per la riparazione per l'ingiusta detenzione e allegando all'uopo procura speciale. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Genova con ordinanza del 21 novembre 2024 ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] avente a oggetto la revoca della custodia cautelare in carcere al predetto applicata dalla stessa Corte in relazione a procedimento di estradizione richiesta dall'autorità peruviana.

2. Avverso tale ordinanza in data 26 novembre 2024 l'estradando ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione rappresentando l'insussistenza delle condizioni per concedere l'estradizione in ragione delle critiche condizioni carcerarie esistenti in Perù per il grave sovraffollamento presente negli istituti penitenziari.

3. Successivamente alla presentazione del ricorso, la misura cautelare detentiva è stata revocata dalla Corte territoriale con ordinanza del 9 dicembre 2024 1ne1la quale si dà atto che dal Ministero della Giustizia non era pervenuta - entro il termine stabilito nel Trattato bilaterale di estradizione tra Italia e Perù (novanta giorni dalla data dell'arresto) - comunicazione riguardante la domanda di estradizione presentata dalle autorità peruviane, né comunicazione del Ministero degli Affari esteri. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Come indicato, la misura cautelare a carico del ricorrente è stata revocata; nondimeno Findlaiter ha rappresentato il proprio interesse alla prosecuzione del giudizio di cassazione, dichiarando che intende avvalersi di una decisione che accerti l'illegittimità dell'ordinanza cautelare in sede di procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione.

2.1. E' quindi necessario verificare se sussista o meno l'evocato interesse a una valutazione nel merito del ricorso.

Al riguardo, si è precisato che «in tema di estradizione per l'estero, l'intervenuta consegna allo Stato richiedente comporta l'inammissibilità, per sopraggiunta carenza d'interesse, dell'impugnazione proposta dalla persona reclamata avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca o di inefficacia della misura cautelare disposta a suo carico nel corso del procedimento estradizionale.

In tale ipotesi, l'interesse all'impugnazione non può essere ravvisato neppure nella prospettiva di ottenere la riparazione per ingiusta detenzione» (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011 - dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251691 - 01).

Nel caso di specie, non essendo stata disposta la consegna del ricorrente, deve però trovare applicazione il diverso principio di carattere generale in base al quale in tema di impugn zione "de libertate" è inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, l'impugnazione proposta avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale qualora l'ordinanza cautelare genetica sia stata, nelle more, annullata, in quanto l'impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza originaria, salvo che egli, personalmente, non abbia manifestato, e debitamente motivato, che intende servirsi dell'eventuale pronuncia favorevole ai fini della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione (Sez. 6, n. 49861 del 02/10/2018.

Procopio, Rv. 274311 - 01), il che è avvenuto nel presente procedimento.

Sussiste, dunque, un interesse giuridicamente rilevante all'esame del ricorso di legittimità nonostante l'intervenuta revoca della misura cautelare.

3. Ciò premesso, rileva il Collegio che il ricorso è manifestamente infondato e dunque inammissibile.

In relazione alle misure cautelari applicate in via provvisoria nel procedimento di estradizione si è infatti precisato che al giudice nazionale è riconosciuta una base di giudizio ridotta e, ove la domanda di estradizione non sia stata presentata dallo Stato estero, la verifica delle condizioni legittimanti la restrizione della libertà attiene al solo presupposto del pericolo di fuga (da ultimo, Sez. 4, n. 36945 del 18/09/2024, Pg c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287002 - 01).

Nella specie, l'ordinanza impugnata motiva, non illogicamente, in ordine alla permanenza del concreto pericolo che il [OSCURATO:PERSONA] si sottragga alla procedura estradizionale in ragione della "assenza di qualsiasi legame affettivo o lavorativo dell'estradando sul territorio italiano, sul quale era presente al momento dell'arresto in via del tutto occasionale per meri motivi di turismo".

Peraltro, detto profilo non è in alcun modo oggetto delle censure del ricorrente di tal che, già sotto tale aspetto, il ricorso risulta inammissibile.

4. A ciò si aggiunga che anche la censura relativa alla dedotta insussistenza delle condizioni per disporre l'estradizione è manifestamente infondata, atteso che nella stessa non si allegano ragioni ostative di carattere assoluto, ma si evocano questioni - relative alle condizioni di sovraffollamento carcerario - che ove il giudizio fosse proseguito avrebbero dovuto essere approfondite attraverso la richiesta di informazioni integrative tese a conoscere il trattamento penitenziario cui sarebbe stato in concreto sottoposto l'estradando (Sez. 6, n. 22818 del 23/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279567 - 01), informazioni che, ove satisfattive, avrebbero ben potuto legittimare una decisione favorevole all'estradizione.

5. Alla inammissibilità del ricorso segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, giudicata congrua in relazione alla causa dell'inammissibilità, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. -i- 3 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (GB) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Genova del 21/11/2024; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; letta la memoria depositata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella quale si insiste per l'accoglimento del ricorso, rappresentando l'interesse del predetto alla prosecuzione del giudizio di legittimità in ragione dell'intenzione di presentare istanza per la riparazione per l'ingiusta detenzione e allegando all'uopo procura speciale. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova con ordinanza del 21 novembre 2024 ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] avente a oggetto la revoca della custodia cautelare in carcere al predetto applicata dalla stessa Corte in relazione a procedimento di estradizione richiesta dall'autorità peruviana. 2. Avverso tale ordinanza in data 26 novembre 2024 l'estradando ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione rappresentando l'insussistenza delle condizioni per concedere l'estradizione in ragione delle critiche condizioni carcerarie esistenti in Perù per il grave sovraffollamento presente negli istituti penitenziari. 3. Successivamente alla presentazione del ricorso, la misura cautelare detentiva è stata revocata dalla Corte territoriale con ordinanza del 9 dicembre 2024 1ne1la quale si dà atto che dal Ministero della Giustizia non era pervenuta - entro il termine stabilito nel Trattato bilaterale di estradizione tra Italia e Perù (novanta giorni dalla data dell'arresto) - comunicazione riguardante la domanda di estradizione presentata dalle autorità peruviane, né comunicazione del Ministero degli Affari esteri. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Come indicato, la misura cautelare a carico del ricorrente è stata revocata; nondimeno Findlaiter ha rappresentato il proprio interesse alla prosecuzione del giudizio di cassazione, dichiarando che intende avvalersi di una decisione che accerti l'illegittimità dell'ordinanza cautelare in sede di procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione. 2.1. E' quindi necessario verificare se sussista o meno l'evocato interesse a una valutazione nel merito del ricorso. Al riguardo, si è precisato che «in tema di estradizione per l'estero, l'intervenuta consegna allo Stato richiedente comporta l'inammissibilità, per sopraggiunta carenza d'interesse, dell'impugnazione proposta dalla persona reclamata avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca o di inefficacia della misura cautelare disposta a suo carico nel corso del procedimento estradizionale. In tale ipotesi, l'interesse all'impugnazione non può essere ravvisato neppure nella prospettiva di ottenere la riparazione per ingiusta detenzione» (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 - dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251691 - 01). Nel caso di specie, non essendo stata disposta la consegna del ricorrente, deve però trovare applicazione il diverso principio di carattere generale in base al quale in tema di impugn zione "de libertate" è inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, l'impugnazione proposta avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale qualora l'ordinanza cautelare genetica sia stata, nelle more, annullata, in quanto l'impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza originaria, salvo che egli, personalmente, non abbia manifestato, e debitamente motivato, che intende servirsi dell'eventuale pronuncia favorevole ai fini della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione (Sez. 6, n. 49861 del 02/10/2018. Procopio, Rv. 274311 - 01), il che è avvenuto nel presente procedimento. Sussiste, dunque, un interesse giuridicamente rilevante all'esame del ricorso di legittimità nonostante l'intervenuta revoca della misura cautelare. 3. Ciò premesso, rileva il Collegio che il ricorso è manifestamente infondato e dunque inammissibile. In relazione alle misure cautelari applicate in via provvisoria nel procedimento di estradizione si è infatti precisato che al giudice nazionale è riconosciuta una base di giudizio ridotta e, ove la domanda di estradizione non sia stata presentata dallo Stato estero, la verifica delle condizioni legittimanti la restrizione della libertà attiene al solo presupposto del pericolo di fuga (da ultimo, Sez. 4, n. 36945 del 18/09/2024, Pg c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287002 - 01). Nella specie, l'ordinanza impugnata motiva, non illogicamente, in ordine alla permanenza del concreto pericolo che il [OSCURATO:PERSONA] si sottragga alla procedura estradizionale in ragione della "assenza di qualsiasi legame affettivo o lavorativo dell'estradando sul territorio italiano, sul quale era presente al momento dell'arresto in via del tutto occasionale per meri motivi di turismo". Peraltro, detto profilo non è in alcun modo oggetto delle censure del ricorrente di tal che, già sotto tale aspetto, il ricorso risulta inammissibile. 4. A ciò si aggiunga che anche la censura relativa alla dedotta insussistenza delle condizioni per disporre l'estradizione è manifestamente infondata, atteso che nella stessa non si allegano ragioni ostative di carattere assoluto, ma si evocano questioni - relative alle condizioni di sovraffollamento carcerario - che ove il giudizio fosse proseguito avrebbero dovuto essere approfondite attraverso la richiesta di informazioni integrative tese a conoscere il trattamento penitenziario cui sarebbe stato in concreto sottoposto l'estradando (Sez. 6, n. 22818 del 23/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279567 - 01), informazioni che, ove satisfattive, avrebbero ben potuto legittimare una decisione favorevole all'estradizione. 5. Alla inammissibilità del ricorso segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, giudicata congrua in relazione alla causa dell'inammissibilità, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. -i- 3 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Sentenza Cassazione n. 08928/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris