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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 48595/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bari riformava limitatamente al trattamento sanzionatorio la decisione del Gup del Tribunale di Foggia che, in data 18/9/2017, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di riciclaggio e furto aggravato e, riqualificata la fattispecie ex art. 648 bis in quella di cui agli artt. 624,625 nn. 2 e 7 cod.pen., rideterminava la pena.

Rilevato che il difensore con l'unico motivo dedotto lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche senza rapportarsi criticamente alla motivazione reiettiva della Corte territoriale che ha valorizzato in senso ostativo (pag. 5) la specifica attitudine criminale desunta dai precedenti e la peculiare intensità del dolo, facendo corretta applicazione dei criteri dosimetrici di cui all'art. 133 cod.pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bari riformava limitatamente al trattamento sanzionatorio la decisione del Gup del Tribunale di Foggia che, in data 18/9/2017, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di riciclaggio e furto aggravato e, riqualificata la fattispecie ex art. 648 bis in quella di cui agli artt. 624,625 nn. 2 e 7 cod.pen., rideterminava la pena. Rilevato che il difensore con l'unico motivo dedotto lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche senza rapportarsi criticamente alla motivazione reiettiva della Corte territoriale che ha valorizzato in senso ostativo (pag. 5) la specifica attitudine criminale desunta dai precedenti e la peculiare intensità del dolo, facendo corretta applicazione dei criteri dosimetrici di cui all'art. 133 cod.pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 48595/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris