CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05884/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per assoluta genericità e manifesta infondatezza trisolvendosi nella riproposizione di motivi già dedotti in appello e disattesi con congrua e corretta motivazione sia quanto alla natura di luogo aperto al pubblico della sala ricreativa dell'istituto penitenziario, sia in ordine alla natura offensiva delle espressioni utilizzate, sia alla presenza di più persone, stante anche l'ammissione del ricorrente di aver urlato per farsi sentire da tutta la sezione così da amplificarne la portata denigratoria e lesiva del prestigio dell'operante; ritenuta l'inammissibilità anche degli altri due motivia fronte della corretta risposta resa in sentenza, ritenendo preclusa l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. al reato di oltraggio commesso dopo l'entrata in vigore della legge n.77 del 2019 f nonché ostativa la ripetizione della condotta nell'arco di poche ore e ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio, anche a fronte della recidiva contestata e ritenuta, esclusa anche l'applicabilità di pene sostitutive, non solo non richieste, ma neppure applicabili in ragione della personalità negativa dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.